AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.219
Data decisione, Autorità: 27.01.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00219
Lugano 27 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 19 novembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, in data 17 febbraio 1996, __________, commerciante in proprio, inoltrava la dichiarazione fiscale 1995/96, denunciando un reddito aziendale di fr. 24’000.– ed uno imponibile di fr. 12’180.–, entrambi in media annua;
che, notificandogli la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 5 aprile 1996, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 30’000.– in media annua, da cui deduceva fr. 3’600.– per oneri assicurativi, e la sostanza imponibile in fr. 7’000.–;
che il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 14 maggio 1996, nel quale ammetteva di non avere rispettato il termine di trenta giorni previsto dalla legge, a causa di una malattia e delle conseguenze di un incidente stradale;
che, nel merito, spiegava poi che, sempre a causa dell’incidente subìto, non aveva potuto lavorare nel corso del periodo di computo;
che l’autorità di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 21 ottobre 1996, negando che le addotte ragioni di salute costituissero una ragione sufficiente per non reclamare tempestivamente;
che, nella stessa decisione, l’Ufficio di tassazione aggiungeva che il gravame sarebbe stato comunque respinto anche nel merito, data l’assenza di ogni documentazione relativa all’attività esercitata;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ ribadisce di avere subìto un incidente della circolazione il 18 giugno 1993 e di essersi ammalato poi di epatite nel settembre 1995;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa (art. 206 cpv. 1 LT 1994 e l’art. 130 cpv. 1 LIFD);
che quest’ultimo termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994, art. 119 cpv. 1 LIFD), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994, art. 133 cpv. 3 LIFD);
che questa Camera ha così potuto ritenere giustificata l'inosservanza di un termine da parte del rappresentante contrattuale, unico titolare di uno studio legale senza l'ausilio di altri collaboratori versati nella materia, in caso di sua malattia grave, improvvisa, non prevedibile, quale ad es. un ictus cerebri (cfr. sent. CDT n. 373 del 7 novembre 1985), mentre l’ha negata nel caso di una malattia non improvvisa e acuta che ha colpito il titolare di uno studio fiduciario che si avvaleva di diversi collaboratori (cfr. sent. CDT n. 30 del 21 gennaio 1983);
che, in altri termini, come gli altri impedimenti, anche la malattia deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1 ad art. 134 LIFD, p. 420);
che le ragioni di salute addotte dal ricorrente non rientrano chiaramente nel campo di applicazione della suddetta eccezione, non potendosi ritenere che il reclamo contro una decisione notificata il 5 aprile 1996 abbia potuto essere ostacolato da un incidente stradale accaduto quasi tre anni prima (il 18 giugno 1993) o da un’epatite diagnosticata nel settembre 1995;
che, infatti, nulla avrebbe impedito al ricorrente, se anche egli stesso fosse stato nell’impossibilità di redigere un reclamo tempestivo, di incaricare una persona di fiducia di provvedervi;
che, in simili circostanze, la decisione con cui l’Ufficio di tassazione si è rifiutato di entrare nel merito del reclamo non può che essere confermata;
che, d’altronde, come rilevato dall’autorità di tassazione nella decisione impugnata, la tassazione avrebbe dovuto essere confermata anche nel merito, non essendo stata portata dal contribuente alcuna prova della inesattezza della stima del reddito imponibile da essa effettuata;
che per gli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 1 LT 1994, infatti, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta e deve a tal fine motivare il reclamo e indicare eventuali mezzi di prova.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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