AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.224
Data decisione, Autorità: 13.01.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00224
Lugano 13 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 novembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che __________, malgrado un richiamo ed una diffida per lettera raccomandata, non presentava la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1995-96;
che per tale omissione le veniva inflitta il 12 dicembre 1995 una multa disciplinare di fr. 50.--;
che pertanto l' Ufficio di tassazione si vedeva costretto a determinare per apprezzamento il reddito imponibile;
che con tassazione notificata il 29 marzo 1996 il reddito imponibile veniva stabilito in fr. 31'200.--;
che con lettera del 12 agosto 1996 __________ si rivolgeva all' Ufficio di esazione chiedendo spiegazioni circa la tassazione e, meglio, le ragioni del suo assoggettamento, ritenuto che era domiciliata in Svizzera solo dall'agosto del 1994 e che fino a tale data aveva pagato le imposte alla fonte;
che l' Ufficio di esazione trasmetteva per competenza lo scritto della contribuente all' Ufficio di tassazione di __________;
che detto Ufficio, ancor prima di esprimersi sulla tempestività del reclamo, assegnava alla contribuente in data 29 ottobre 1996 un termine fino al 31 dicembre 1996 per produrre la dichiarazione d'imposta e i relativi documenti;
che il 25 novembre 1996, prima che il termine per presentare la dichiarazione fosse giunto a scadenza, l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo e confermava la precedente notifica di tassazione, considerando tardivo lo scritto-reclamo della contribuente del 12 agosto 1996 all' Ufficio di esazione;
che l'art. 206 cpv. 1 LT per l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni dalla notifica;
che questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ) e che una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art. 133 cpv. 3 LIFD);
che comunque la restituzione del termine deve essere fatta valere entro trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3 ultima frase LIFD);
che nel caso in esame la tassazione notificata il 29 marzo 1996 risulta pacificamente essere cresciuta in giudicato, essendo rimasta incontestata nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione;
che la ricorrente non fa valer alcun motivo di restizuzione del termine e che questa Camera non ha motivi di sorta di ritenere che concretamente ne sussistano;
che per altro la ricorrente non solo non contesta di averla ricevuta, ma ha persino dato seguito alla stessa, nella misura in cui ha pagato l'imposta comunale 1995, fondata sulla tassazione IC/IFD 1995/96 del 29 marzo 1996;
che un’eventuale negligenza del suo rappresentante, vale a dire del sindacato cui si sarebbe rivolta per la compilazione della dichiarazione d’imposta, riguarda unicamente i rapporti tra mandante e mandatario ma non può essere opposta, per costante giurisprudenza, all’ autorità fiscale (cfr. per tutte CDT n. 30 del 21 gennaio 1983 in re P.R.; CDT n. 39 del 13 marzo 1990 in re M.V.; CDT n. 187 del 28 settembre 1993 in re W.N.);
che in simili condizioni il termine di grazia assegnato alla contribuente dall’ Ufficio di tassazione in data 29 ottobre 1996 è del tutto irrito e quindi inoperante, poiché la tassazione IC/IFD 1995-96 a quel momento era già cresciuta in giudicato;
che la situazione economica della ricorrente appare comunque precaria a dipendenza dello stato di disoccupazione perdurato quanto meno per tutto il 1995;
che questa Camera attira quindi l’attenzione della contribuente sulla possibilità di presentare una domanda di condono;
che, infatti, l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti;
che, secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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