AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.225
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00225
Lugano 20 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L’ Ufficio di tassazione ha invece negato al contribuente le suddette deduzioni (cfr. notifica di tassazione del 28 giugno 1996), confermando la propria decisione in sede di reclamo con decisione del 25 novembre 1996, in cui vengono esposte le ragioni del rifiuto delle suddette detrazioni.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ chiede di poter beneficiare delle suddette deduzioni. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
Deduzione dei premi all’assicurazione malattia per perdita di guadagno
Secondo il ricorrente, l'autorità fiscale avrebbe dovuto dedurre dal suo reddito del lavoro, oltre ai contributi versati alle assicurazioni vecchiaia e superstiti (AVS), invalidità (AI), indennità per perdita di guadagno (IPG), disoccupazione (AD), infortuni (AINP), anche quelli versati ad un'assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia.
3.1.
A norma degli articoli 32 cpv. 1 della Legge Tributaria (LT) e 33 cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), dalla totalità dei proventi sono deducibili fra l'altro:
d) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti alle prestazioni dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, nonché delle istituzioni di previdenza professionale;
e) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata;
f) i premi e i contributi versati per le indennità per la perdita di guadagno, per l'assicurazione contro la disoccupazione e per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
3.2.
I contributi alle assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AINP (lettere d e f) si riferiscono a quello che, nel sistema svizzero delle assicura-zioni sociali, viene definito come 1° Pilastro previdenziale. Ac-canto a tali contributi la lettera d prevede altresì la deducibilità di tutti i versamenti per acquisire il diritto a prestazioni di istituzioni di previdenza professionale (2° Pilastro).
Inoltre, la lettera e aggiunge ai precedenti anche i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (3° Pilastro A); diversamente dal 2° Pilastro, la deducibilità dei contributi al 3° Pilastro A è quantitativamente limitata.
3.3.
In tutti i casi in cui il lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario (art. 324a cpv. 1 CO). Si tratta della rimunerazione che il lavoratore avrebbe ricevuto se non fosse stato impedito di lavorare durante tale lasso di tempo. L'obbligo di pagare il salario non è tuttavia assoluto, quale che sia la durata dell'incapacità lavorativa; invece, il lasso di tempo durante il quale il datore di lavoro deve pagare il salario integrale varia in funzione della durata dei rapporti di lavoro.
Il cpv. 4 dell'art. 324a CO consente di prevedere per iscritto accordi derogatori; in particolare, si può convenire di affiliare i lavoratori a un sistema di assicurazione che copra la perdita di guadagno in caso di malattia e invalidità. Numerose convenzioni collettive di lavoro hanno fatto uso di tale facoltà ed organizzano imperativamente l'affiliazione dei lavoratori ad assicurazioni collettive che coprono la perdita di guadagno, secondo le disposizioni imposte dalla convenzione collettiva di lavoro. Altri settori, non soggetti a disciplina convenzionale, concludono pure assicurazioni collettive per i loro dipendenti. In simili casi, l'affiliazione, la designazione dell'assicurazione, la natura e l'estensione delle prestazioni, nonché l'ammontare e la ripartizione dei contributi devono figurare in un accordo scritto, firmato dal lavoratore, o in un allegato che accompagna il contratto di lavoro. La sostituzione dell'obbligo legale di pagare il salario con una copertura assicurativa giova sia al datore di lavoro, che può preventivare esattamente gli oneri dovuti alle assenze per malattia, sia al lavoratore, che può cambiare lavoro senza perdere i vantaggi legati all'anzianità e può affrontare senza problemi impedimenti lavorativi ripetuti o prolungati (Brunner/Büh-ler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2a ediz., Losanna 1996, p. 78 s.; v. anche Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in: Berner Kommentar, Berna 1985, p.350 ss.; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1996, p. 164 ss.).
Il sistema messo in funzione dall'assicurazione per la perdita di guadagno deve accordare prestazioni almeno equivalenti a quelle derivanti dall'obbligo del datore di lavoro di pagare il salario. Per valutare l'equivalenza, si considerano: la percentuale rappresentata dall'indennità giornaliera in rapporto al salario, la quota di contributi a carico del lavoratore e la durata delle prestazioni dell'assicurazione (sull'equivalenza, cfr. Brunner/Büh-ler/Waeber, op. cit., p. 79; Rehbinder, op. cit., p. 352 ss.).
Assicurazioni equivalenti ai sensi dell'art. 324a cpv. 4 CO sono possibili solo in ambiti non coperti dalle assicurazioni sociali obbligatorie. Infatti, l'art. 324b CO disciplina i casi di impedimento lavorativo per i quali il datore di lavoro è prosciolto dall'obbligo di pagare il salario perché il lavoratore è assoggettato obbligatoriamente ad un'assicurazione sociale. In simili casi, il lavoratore vanta infatti pretese fondate sul diritto pubblico. Le assicurazioni rientranti in questa casistica eccezionale sono: l'assicurazione infortuni, l'indennità di perdita di guadagno e l'assicurazione militare (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., p. 82; Brühwiler, op. cit., p. 169). Da questa disposizione di coordinamento fra diritto del lavoro e diritto delle assicurazioni sociali si evince che assicurazioni equivalenti ai sensi dell'art. 324a cpv. 4 CO possono essere concluse, alla luce dell'attuale legislazione sulle assicurazioni sociali, solo in forma di assicurazioni per malattia che coprono il rischio rappresentato da impedimenti lavorativi dovuti a malattia (Brühwiler, op. cit., p. 164).
3.4.
Non può pertanto definirsi contraria al diritto, come d’altronde già stabilito da questa Camera (cfr. sentenza CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re V.), la decisione dell'autorità fiscale di escludere la deduzione a titolo di contributi di legge dei premi per l'assicurazione per la perdita di guadagno a causa di malattia. Come si è visto, quest'ultima assicurazione rientra infatti nel campo dell'assicurazione malattia.
È appena il caso di ribadire che l'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a malattia non è obbligatoria, ma che, al contrario, rappresenta una mera eccezione alla regola, stabilita dal CO, per cui il datore di lavoro è obbligato a retribuire il lavoratore impedito senza colpa di lavorare (art. 324a cpv. 4 CO).
3.5.
Nel già citato giudizio dell' 11 ottobre 1996 in re V. questa Camera ha pure avuto modo di esprimersi sulla presunta disparità di trattamento che verrebbe a crearsi, deducendo i premi all’as-sicurazione malattia per l’indennità per perdita di guadagno sotto la voce “premi di assicurazione”, che conosce un limite massimo di fr. 3’600.-- per le persone sole, fra quei lavoratori per i quali il datore di lavoro si assume l'intero pagamento dei premi e quelli che invece sono obbligati a pagare una quota dei premi stessi.
A tale riguardo va rilevato che non si tratterebbe certamente di una discriminazione idonea ad essere sollevata in sede di tassazione. L'eventuale disparità di trattamento si ripercuoterebbe infatti in primo luogo sulla retribuzione dei lavoratori. Si è comunque già rilevato in precedenza (v. supra, consid. 3.3.) come la possibilità di derogare all'obbligo, per il datore di lavoro, di pagare il salario al lavoratore impedito sia subordinata all'accordo scritto delle parti ed al criterio dell'equivalenza. Se, nella fattispecie, l'accordo tra il contribuente e il suo datore di lavoro non rispetti quest'ultimo criterio è una questione che non può essere sottoposta al giudizio di questa Camera.
3.6.
Né può condurre a diversa soluzione il riferimento del ricorrente alla sentenza di questa Camera CDT n. 201 del 28 settembre 1993 (cfr. RDAT I-1994 n. 3t), in cui è stata ammessa la deduzione dei premi all’assicurazione malattia per l’indennità per perdita di guadagno versati da un indipendente, perché strettamente connessi con l’attività aziendale.
Il diverso trattamento fiscale dei premi in questione è infatti riconducibile alla diversa natura dei redditi da attività dipendente ed indipendente e, di conseguenza, al diverso fine dell’assicurazione nei due casi. Il reddito imponibile da attività lucrativa indipendente - in particolare da attività imprenditoriale - è fondamentalmente composto in altro modo che quello da attività lucrativa dipendente. In quest'ultimo formano l'oggetto fiscale i redditi da prestazione contrattuale o pubblico impiego, vale a dire da lavoro (in senso economico), mentre nel primo l'oggetto fiscale risulta dai redditi di un impiego combinato di capitale e lavoro (in senso economico), dove non è possibile distinguere quale parte del reddito provenga dal fattore lavoro e quale dal fattore capitale. La combinazione di capitale e lavoro dell'imprenditore deve essere considerata quale unità.
Mentre, pertanto, il lavoratore dipendente, che si assume una parte dei premi per l’assicurazione in discorso, mira in tal modo a conseguire una protezione per il caso in cui dovesse essere impedito senza colpa di lavorare, aldilà di quella tutela che gli è garantita dallo stesso Codice delle obbligazioni, il lavoratore indipendente si assicura invece contro i rischi che derivano dalla eventuale perdita di quel suo particolare reddito proveniente da una combinazione di capitale e lavoro.
4.1.
Il ricorrente chiede quindi la deduzione di fr. 6’000.– in media annua per l’utilizzazione di una camera a scopo professionale, in relazione al lavoro accessorio presso il Patriziato di __________. Sostiene che, pur potendo disporre della sede del Patriziato, trova più comodo lavorare a casa, anche in considerazione della misura del tempo che deve dedicare alla sua attività principale presso lo studio d’architettura __________ e __________.
4.2.
Le nuove norme del diritto cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la precedente normativa dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).
In merito all’uso
professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di
dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro
appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le
spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in
linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento
privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali
devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non
possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il
contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo
svolgimento dell'attività professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale
del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare
Concretamente, il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale privato della propria abitazione, deve provare:
l'esecuzione regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale appropriato;
la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati
(ASA 60 341 ss).
Assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).
4.3.
Nel presente caso, come ammette lo stesso ricorrente e come confermato dalla dichiarazione del datore di lavoro, la ragione per cui i lavori per il Patriziato vengono prevalentemente svolti al domicilio non deve ricercarsi nella mancata disponibilità di un locale presso il Patriziato bensì nel disagio che il contribuente dovrebbe sopportare se fosse obbligato a recarsi presso quest’ultima sede per ogni singola attività necessaria. Il fatto che egli debba affrontare una considerevole mole di lavoro per la sua attività principale quale contabile dello studio d’architettura fa apparire la sua scelta di lavorare a domicilio per il Patriziato come una rispettabile e condivisibile opzione dettata da ragioni di comodità.
Mancano allora le condizioni per la concessione della detrazione richiesta.
5.1.
Ai soli fini dell’imposta cantonale sul reddito, il ricorrente postula infine la detrazione delle prestazioni volontarie in contanti alla Catena della Solidarietà ed all’associazione Terre des Hommes.
5.2.
Per l'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotte dai proventi le pre-stazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 56 lett. g), sempre che tali prestazioni siano di almeno 100 franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite mas-simo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
5.3.
La deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge sull'imposta fe-derale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detra-zioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
5.4.
Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone giuridiche che beneficiano delle libe-ralità della persona fisica che chiede la deduzione godano del-l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche. A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
In secondo luogo, si richiede che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto. La possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la deduzione delle liberalità dai propri redditi è infatti limitata ai versamenti a favore delle «persone giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le stesse disposizioni legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone giuridiche in questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT. Queste norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità. Ne consegue, chiaramente, che la stessa deducibilità delle devoluzioni effettuate dalle persone fisiche non è data quando il beneficiario rientri in un'altra categoria di soggetti esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche; così, non sono deducibili, p. es., le liberalità a favore della Chiesa cattolica, cui la stessa Costituzione cantonale riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett. c LT 1994 (sui presupposti per la deduzione delle liberalità, cfr. anche la recente risposta n. 5708 del 5 novembre 1996 del Consiglio di Stato all’interrogazione del 22 settembre 1996 dell’on. Giorgio Zappa).
5.5.
L’autorità fiscale ha negato la deduzione delle liberalità a favore di __________, per il fatto che le singole prestazioni sono inferiori all’importo di fr. 100.–, limite stabilito dalla legge cantonale. Il ricorrente contesta tale decisione, osservando che lo scopo della disposizione invocata è quello di semplificare la procedura di controllo delle dichiarazioni fiscali; egli ha peraltro effettuato versamenti che sono sì singolarmente inferiori a fr. 100.–, ma che si sono sommati periodicamente fino a raggiungere l’ammontare di fr. 650.– nel 1993 e fr. 960.– nel 1994.
5.5.1.
La disposizione in esame, nel progetto di legge del Consiglio di Stato, non conosceva il limite di fr. 100.– in relazione alla singola prestazione; l’art. 32 cpv. 1 lett. h del progetto ammetteva invece la deducibilità «fino a un limite massimo di 5’000.– franchi dedotta una franchigia iniziale di 500.– franchi». Quest’ultima franchigia era stata però oggetto di critiche in seno alla Commissione speciale in materia tributaria, ove si era fatto notare che essa «colpisce le piccole devoluzioni». Un commissario aveva allora proposto di «eliminare la prevista franchigia sostituendola con un importo minimo di almeno 100.– franchi che ogni singola liberalità deve raggiungere per poter essere dedotta e mantenendo comunque il limite superiore di 5’000.– franchi» (cfr. verbale del 10 novembre 1993, p. 10). Questa proposta è stata accolta dalla Commissione, che ha in tal modo modificato il disegno di legge (cfr. anche Rapporto di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio 13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1 del 26 aprile 1994, p. 38).
Anche in Commissione si è però partiti dal presupposto che «scopo della franchigia è più che altro quello di evitare un eccessivo onere amministrativo ai tassatori», i quali avrebbero altrimenti dovuto controllare se l’ente beneficiario di ogni minima liberalità rientrasse o meno nel novero delle persone giuridiche esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (cfr. verbale cit., p. 8).
Il riferimento del limite di 100 franchi alla singola liberalità appare quindi voluto proprio per compensare gli effetti che avrebbe avuto sul lavoro di controllo dei tassatori una semplice riduzione della franchigia da 500 a 100 franchi.
Ci si può peraltro chiedere se il Consiglio di Stato non avesse attribuito un altro fine alla franchigia di 500 franchi, quello cioè di salvaguardare il gettito fiscale, se solo si pensa che il lavoro amministrativo necessario al controllo dei requisiti per la deduzione avrebbe comunque dovuto essere effettuato, essendo gli stessi funzionari incaricati di accertare anche l’imposta federale diretta, per la quale come detto esiste la franchigia di 100 franchi.
5.5.2.
Dovendo interpretare la disposizione in questione alla luce dell’asserito scopo di semplificare il lavoro amministrativo dei funzionari incaricati dell’accertamento dell’imposta cantonale, si deve allora osservare che tale fine può essere raggiunto solo se con il riferimento alla singola liberalità si intende il singolo beneficiario di liberalità. È ben diverso infatti il caso del contribuente che effettua venti versamenti da venti franchi ciascuno a venti diversi enti rispetto a quello del contribuente che li effettua a favore di un unico beneficiario: nel primo caso, il funzionario dell’Ufficio di tassazione dovrà controllare se i venti beneficiari diversi adempiano tutti i requisiti cui la legge subordina la deduzione dei contributi a loro versati, mentre nel secondo sarà sufficiente un unico controllo.
La disposizione della legge tributaria, secondo cui sono deducibili le devoluzioni a persone giuridiche che perseguono fini pubblici o di pubblica utilità «sempre che tali prestazioni siano, singolarmente, di almeno 100.– franchi», deve allora essere interpretata nel senso che per “prestazioni” si intendono anche più devoluzioni alla stessa istituzione, singolarmente inferiori a fr. 100.– (contra Circolare n. 23 del 28 febbraio 1995 della Divisione delle contribuzioni, p. 3).
5.5.3.
I versamenti del ricorrente a favore di __________, che ammontano a complessivi fr. 650.– nel 1993 e fr. 960.– nel 1994, devono dunque essere ammessi in deduzione anche ai fini dell’imposta cantonale sul reddito.
5.6.
Il ricorrente chiede infine la deduzione dell’importo di fr. 100.–, corrispondente ad una devoluzione a favore della __________, con sede a __________.
Sebbene tale istituzione non figuri nell’elenco degli enti esenti redatto dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, __________ beneficia nondimeno dell’esenzione fiscale quale persona giuridica con scopo di pubblica utilità nel Canton __________, ove aveva sede fino ai primi mesi del 1996. Tale circostanza è stata confermata alla Camera dall’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton __________.
La devoluzione di fr. 100.– è conseguentemente deducibile.
La tassa di giustizia e le spese processuali sono dunque prevalentemente a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1.1. Il ricorso in materia di IFD è respinto.
1.2. Il ricorso in materia di IC è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 novembre 1996 è riformata nel senso che, ai fini del calcolo dell’imposta cantonale sul reddito, è ammessa una deduzione di fr. 855.– in media annua, a titolo di liberalità a enti di pubblica utilità.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico del ricorrente nella misura di due terzi (fr. 200.–).
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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