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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.233
Data decisione, Autorità: 20.02.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00233
Lugano 20 febbraio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ e __________, __________, rappr. da: __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
relativamente al 1993 il reddito aziendale determinante corrisponde a fr. 75’000.-- (reddito annuo medio del periodo 1.5.92 - 31.12.93 preso quale base per la tassazione 1.5.92 - 31.12.94) dei quali fr. 12’000.-- attribuiti alla moglie. Per il 1994 il reddito aziendale è stato definito in fr. 57’000.-- corrispondente a quanto dichiarato (fr. 52’526.--) e dopo adeguamento per tener conto del lavoro proprio effettuato nella propria casa d’abitazione (valutazione prudenziale).
La perdita subita nel lavoro effettuato al signor __________ di __________, dopo attento esame del caso, non viene ammessa (ritenuta perdita in capitale). Nel 1989 il contribuente aveva dichiarato unicamente un guadagno accessorio da attività dipendente di fr. 2’504.-- senza alcuna specifica o dettaglio di calcolo. L’assenza di rendiconti contabili in relazione ad una presunta attività accessoria svolta a carattere indipendente esclude la possibilità di concedere la presunta perdita richiesta.
Invocano in diritto la deducibilità ex lege delle perdite e il principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva. Rilevano inoltre che l’ Ufficio di tassazione, invece di insinuare che lo svolgimento di un’attività indipendente, negli anni in cui il contribuente lavorava come dipendente, sarebbe poco verosimile, dovrebbe semmai provare la propria affermazione. Osservano infine che la tassazione intermedia non concerne l’attività accessoria e che quindi i relativi redditi e costi devono continuare a essere considerati in media annua.
L’ Ufficio di tassazione si riconferma per contro nella propria decisione, ribadendo che non risulta che il contribuente abbia svolto attività indipendente e che una tale attività sia stata segnalata all’ AVS.
Tra la documentazione prodotta da __________ all’ Ufficio di tassazione a comprova della perdita subita, vi sono più atti che fanno riferimento alla vertenza civile che lo ha visto opposto a __________, sfociata nella sentenza del 28 gennaio 1994 della II Camera civile del Tribunale d’appello, cresciuta in giudicato a seguito della sentenza del 25 aprile 1994, con cui il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il giudizio cantonale.
L’esame della sentenza civile cantonale permette di fugare ogni dubbio circa la natura dell’attività svolta da __________, se indipendente o invece se salariata, come indicato nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1991-92.
__________, proprietario di un fondo nel Comune di __________, aveva appaltato a __________ la sistemazione esterna del fondo. Questi doveva innalzare il muro di sostegno esistente, costituito da elementi prefabbricati, allo scopo di ottenere una maggior superficie piana da adibire a orto. Il 30 settembre 1991, a causa di un improvviso franamento l’opera andò completamente distrutta. La vertenza sorta tra il committente e l’appaltatore si concluse con la condanna di __________ a risarcire il danno causato a __________ per un importo di fr. 38’183.--, più interessi, cui devono essere aggiunti per quantificare la perdita complessiva i diversi costi connessi alla vertenza giudiziaria.
3.2
Fatta questa premessa, emerge con chiarezza che il reddito accessorio, esposto nella dichiarazione fiscale IC/IFD 1991-92 di fr. 1’252.-- di media annua, non è, come indicato, un reddito da attività dipendente, bensì un reddito accessorio da attività indipendente, a comprova del quale l’interessato non ha prodotto la benché minima documentazione contabile. L’unica documentazione prodotta è stata quella relativa alla perdita, inviata all’ Ufficio di tassazione nell’ambito della tassazione IC/IFD 1995-96.
3.3
È inoltre opportuno ricordare sin d’ora, che quando è stata notificata la tassazione ordinaria 1991-92, vale a dire il 14 aprile 1992, non solo il crollo del muro era già avvenuto, ma il committente __________ aveva già inoltrato il 22 novembre 1991 una petizione alla competente Pretura, con cui chiedeva la condanna di __________ al risarcimento del danno
3.4
È infine di rilievo notare, ai fini del giudizio, che __________ ha cessato l’attività salariata svolta a titolo principale per l’impresa di costruzioni __________ SA alla fine del 1991 e che dal 1° maggio 1992 è stata allestita una tassazione intermedia per cambiamento di professione e, meglio, per passaggio da un’attività dipendente a un’attività indipendente.
Quanto precede consente innanzi tutto di chiarire:
che __________ non ha, dichiarato in modo corretto il reddito accessorio conseguito negli anni di computo 1989-90 ai fini della tassazione 1991-92, né tanto meno ha prodotto la relativa documentazione contabile;
che la perdita subita, sancita dalla sentenza del 28 gennaio 1994 della II Camera civile del Tribunale d’appello, è in relazione a quell’ attività lavorativa indipendente di carattere accessorio e non all’attività indipendente svolta a titolo principale, che ha dato luogo alla tassazione intermedia con effetto dal 1° maggio 1992.
4.2
Ciò premesso, deve essere ricordato avantutto che la dottrina esige, in considerazione della periodicità della tassazione, che le perdite vengano fatte valere in linea di principio non appena si siano verificate o si siano manifestate, oppure ancora non debbano essere più soltanto essere presumibili ma siano ormai certezza, altrimenti perimono (Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna, 1991, p. 362; Känzig, Wehrsteuer, Basilea, 1982, p. 629; inoltre: Studer, Bilanzsteuerrecht, Basilea, 1968, p. 91).
Il contribuente, che con quasi certezza sarà chiamato a rispondere di un danno arrecato svolgendo la sua attività professionale, anche se non è ancora noto l’esatto ammontare, non solo può, ma ha l’obbligo di iscrivere nella propria contabilità il relativo accantonamento (Aa.Vv., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cit., p. 357 ; Studer, op. cit., p. 92 ss.).
4.3
Come si è visto, la perdita subita a dipendenza della cattiva esecuzione dei lavori effettuati sul fondo di __________ a __________ è quindi in relazione con lo svolgimento di quell’ attività accessoria. Essa non configura pertanto una perdita derivante dall'esercizio dell'attività aziendale iniziata nel corso del 1992.
Essa si è manifestata come non soltanto presumibile, ma pressoché certa, anche se non ancora esattamente quantificabile, al momento del crollo del muro (30 settembre 1991), al più tardi al momento dell’inoltro della petizione alla Pretura del Distretto di __________ da parte di __________ (22 novembre 1991).
A quell’epoca l’ Ufficio di tassazione non aveva ancora allestito la tassazione IC/IFD 1991-92 dei coniugi __________. La notifica della tassazione è infatti posteriore; risale infatti all’aprile 1992.
4.4
Ciò avrebbe dovuto indurre l’interessato a segnalare immediatamente la perdita all’ Ufficio di tassazione, dato che era ancora aperta la procedura di tassazione IC/IFD 1991-92. __________ avrebbe, in particolare, dovuto precisare la reale natura del reddito accessorio dichiarato, produrre la relativa contabilità o quanto meno i relativi conteggi e postulare la concessione di un congruo accantonamento in previsione dell’ incombente obbligo di risarcire il danno per difetto d’opera.
Ciò avrebbe altresì consentito all’ Ufficio di tassazione, sia notato solo di transenna e del tutto abbondanzialmente, di effettuare tutte le verifiche del caso circa la reale estensione dell’attività accessoria svolta da __________.
4.5
La perdita derivante dal risarcimento del danno non può in alcun modo essere considerata nell’ambito della tassazione IC/IFD 1995-96 e posta in connessione con l’attività indipendente a titolo principale iniziata nel corso del 1992. Nemmeno può essere posta in relazione al periodo di computo 1993-94, se non in modo del tutto fortuito e, meglio, soltanto perché la sentenza della II Camera civile del Tribunale d’appello, che ha stabilito l’esatto ammontare del danno, è stata pronunciata all’inizio del 1994.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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