AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.234
Data decisione, Autorità: 05.03.1997, CDT
Incarto n. 80.96.00234
Lugano 5 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 1996
in materia di: interessi di ritardo per l'imposta comunale 1995
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con reclamo del 29 ottobre 1996, indirizzato al Municipio di __________, __________ chiedeva l’annullamento degli interessi di ritardo relativi all’imposta comunale 1995, commisurati dall’autorità di riscossione in fr. 97,20;
che il Municipio di __________ respingeva il reclamo, con decisione del 2 dicembre 1996, precisando che il contribuente aveva pagato la terza rata di acconto in ritardo;
che, con ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede che il Comune di __________ gli versi l’importo di fr. 47,90 a titolo di interessi attivi sulle rate di acconto relative all’imposta comunale 1995;
che i Comuni procedono direttamente alla riscossione dell'imposta in due o più rate (art. 296 cpv. 1 LT 1994) e le rate a titolo di acconto possono essere prelevate in percento dell'ultima tassazione passata in giudicato o della presunta imposta dovuta (art. 296 cpv. 2 LT 1994);
che la scadenza delle singole rate d'imposta è fissata annualmente dal Municipio e resa nota mediante pubblico avviso (art. 297 LT 1994);
che il termine di pagamento non può essere inferiore a 30 giorni dalle scadenze (art. 297 LT 1994);
che i Comuni provvedono con decreto a disciplinare la riscossione dell'imposta comunale, ricalcando sostanzialmente la normativa cantonale, che è disciplinata dal periodico decreto concernente la riscossione dell'imposta cantonale e dal regolamento che stabilisce i tassi d'interesse e di sconto in materia d'imposta cantonale (con riferimento alla normativa in materia di IFD o di altri Cantoni si vedano: Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 460; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1091).
che, nella fattispecie, il ricorso verte sull’interpretazione e sull’applicazione di un decreto comunale, cioè su questioni che riguardano l'esazione dell'imposta comunale;
che questa Camera ha ripetutamente avuto modo di affermare che i problemi giuridici connessi all'esazione delle imposte esulano, come d'altronde già sotto l'imperio della vecchia Legge di procedura tributaria (LPT) e della Legge tributaria del 1976, dalla competenza di questa Camera e devono essere trattate esclusivamente in sede amministrativa o esecutiva (CDT n. 2 del 19 gennaio 1981 in re P. SA; RTT 1970 p. 25);
che la procedura di reclamo e di ricorso non si riferisce infatti né alla riscossione delle imposte né degli interessi di mora o di ritardo, bensì unicamente alla definizione degli elementi di sostanza e di reddito imponibili (CDT n. 23 del 12 gennaio 1977 in re F.; RTT 1970 p. 25; CDT n. 363 del 31 dicembre 1992 in re O.F. SA; CDT n. 240 del 12 dicembre 1994 in re M.F., in RDAT I‑1995 n. 1t);
che, in virtù dell’art. 208 LOC, «contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti» e la legittimazione attiva è data ad ogni cittadino del comune e ad ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo (art. 209 LOC), né mancano, d’altronde, esempi di decisioni emanate dal Consiglio di Stato su ricorsi in materia di riscossione delle imposte comunali (cfr. p. es. RDAT 1979 p. 146);
che, pertanto, gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, per competenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, per competenza.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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