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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.27
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00027
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 1996
in materia di: IC/IFD 91/92 int.
presentato da:
__________, arch. __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel biennio successivo il reddito del lavoro annuo è mediamente sceso a fr. 18'200.--. Tale importo gli è quindi stato imposto nella tassazione IC/IFD 1993-94 (cfr. notifica di tassazione del 10 luglio 1995).
Con scritto del 28 ottobre 1993 __________ presentava reclamo contro la tassazione 1989-90, formulando nel contempo una domanda di tassazione intermedia con effetto dal 1° agosto 1991. Faceva rilevare di essere stato licenziato dalla società per la quale lavorava, la __________ SA e di essersi annunciato disoccupato all' Ufficio cantonale del lavoro, postulando l'erogazione delle indennità di disoccupazione. Essendogli però state rifiutate le indennità, veniva riassunto dalla __________ SA dal 1° gennaio 1992; veniva tuttavia nuovamente licenziato con effetto dal 1° aprile
Annunciatosi come disoccupato, gli veniva nuovamente negato il diritto alle indennità di disoccupazione dapprima con sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni e in seguito con sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni.
Con due decisioni prive della data di notificazione l'UT respingeva la domanda, considerando che la parziale sospensione dell'attività, senza versamento delle indennità di disoccupazione, non costituisce motivo di tassazione intermedia né secondo l'art. 99 LT né secondo l'art. 96 DIFD.
Entrambe le decisioni venivano confermate in sede di reclamo con decisioni del 16 gennaio 1996, negando in entrambi i casi l'applicabilità dell'art. 99 lett. e LT.
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente ripropone in questa sede la domanda di tassazione intermedia, invocando l'applicazione della lett. b dell'art. 99 LT. Evoca la progressiva riduzione del reddito del lavoro: fr. 36'400.-- nel 1990, fr. 19'600.-- nel 1991 e fr. 16'800.-- negli anni 1992-1994.
5.1.
A giusta ragione, nel suo ricorso, __________ non contesta l'inapplicabilità alla presente fattispecie dell'art. 99 lett. e LT per quanto riguarda la richiesta di tassazione intermedia in materia di IC.
5.2.
In effetti, secondo l'art. 99 lett. e LT si fa luogo a intermedia in caso di modificazione durevole del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata a titolo principale nella misura di almeno il 50%. La modificazione, come risulta dal testo della legge, deve essere riferita al reddito e deve raggiungere almeno la misura del il 50%. Non é quindi dato motivo di intermedia, quand'anche l'attività fosse ridotta di oltre la metà, se non vi è riduzione del salario pari almeno al 50%. Invero non sempre la riduzione del tempo di lavoro e del salario sono proporzionali. È comunque opportuno sottolineare che la modifica del reddito di almeno il 50% deve essere la conseguenza di una modifica del tempo di lavoro sostanzialmente corrispondente (cfr. CDT n. 32/89 del 3 marzo1989 in re P., CDT n. 288/91 del 31 ottobre 1991 in re A. G.; CDT 136/92 del 29 maggio 1992 in re F.Z.). Occorre infine precisare che per stabilire se il reddito é diminuito di almeno il 50% occorre considerare uno stesso e unico momento che non può essere altro se non quello in cui l'attività viene ridotta: cioè il momento in cui sorge il motivo di intermedia (cfr. ad es. CDT 130/89 in re T.F.).
5.3.
Va infine rilevato che questa Camera ha altresì avuto modo di decidere che non ha diritto alla tassazione intermedia per diminuzione del reddito nella misura del 50% non solo l' azionista dipendente, come deciso in CDT n. 146 del 22 agosto 1994, ma neppure un dipendente che ha nella società una posizione preminente, quanto a indipendenza nell'organizzare e nel dirigere l'attività della società, in casu presidente del consiglio d'amministrazione e consigliere delegato (CDT n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re GL. G.).
5.4.
Orbene, non appena si consideri l'evoluzione dei salari del contribuente nell'arco degli anni dal 1989 al 1994 non si ravvisa uno specifico momento in cui vi sarebbe stata una riduzione del salario del 50% accompagnata da una riduzione della durata del lavoro sostanzialmente corrispondente.
Nemmeno con il presente ricorso egli rende liquida una simile circostanza. Anzi, egli rinuncia ad invocare, per quanto è dato di arguire dal testo della memoria ricorsuale, l'applicazione della lett. e dell'art. 99 LT.
5.5.
A titolo abbondanziale non si può fare a meno di attirare l'attenzione sulla sentenza pronunciata il 28 gennaio 1993 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni e su quanto da essa accertato sul ruolo e sull'attività che il qui ricorrente ha continuato a svolgere per la __________ SA quando ne era amministratore unico e di fatto quando aveva trasferito formalmente nel gennaio del 1992 l'amministrazione della società alla figlia.
6.1.
Come è noto, di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi, elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD, che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262). Detti motivi sono previsti anche dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT.
6.2.
Per quanto riguarda la modifica delle fonti di reddito occorre che essa sia sostanziale e duratura. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale una mera diminuzione dell'attività lucrativa globale non esclude la possibilità di una tassazione intermedia, purché il decremento tragga origine dalla cessazione completa dell'attività principale (cfr. STF del 25 maggio 1984, in re G.M. St.; DTF 109 Ib 12; DTF 110 Ib 313). Occorre tuttavia che ciò provochi non solo una modifica sostanziale del reddito, bensì anche una modifica strutturale fondamentale della situazione professionale complessiva del contribuente (cfr. DTF 110 Ib 313 cons. 2 b, c; anche in StR 1986 p. 399, cons. 2 b, c). Di contro il mutamento del campo d'attività all'interno dello stesso settore o della medesima azienda non costituiscono, di regola, un cambiamento di professione (cfr. CDT del 17 dicembre 1984 in re G. T.).
6.3.
Analogamente, per quanto attiene al diritto cantonale, la giurisprudenza di questa Camera ha costantemente negato che oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente costituiscano motivo di tassazione intermedia (cfr. tra le molte, CDT del 18 aprile 1979 in re Lo.; CDT del 16 marzo 1981 in re Ma.; CDT del 21 settembre 1981 in re St.; CDT del 17 dicembre 1984 in re T.; STF del 25 maggio 1984, cit.). Vi è mutamento di professione quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (cfr. CDT 22 ottobre 1979 in re Za. in RTT 1979 p. 216).
6.4.
Visto quanto precede, non v'è dubbio che la decisione dell'UT sia conforme alla legge. Non si ravvisano infatti nella presente fattispecie gli elementi richiesti dalla giurisprudenza, perché possa essere ammessa una modifica durevole delle fonti di reddito. Nel caso in esame l'innegabile riduzione salariale che __________ si è imposto quale dipendente e amministratore, prima di diritto e in seguito di fatto, della propria SA va considerata quale oscillazione di reddito.
Se ne ha la riprova nel fatto che il Legislatore cantonale aveva avvertito l'esigenza di aggiungere all'art. 99 LT la lett. e, proprio per ovviare a simili casi, a condizioni ben precise, condizioni che, come si è visto, non sono adempiute.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 400.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 480.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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