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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.29
Data decisione, Autorità: 21.03.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00029
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 1996
in materia di: IC 92 - IFD 93/94
presentato da:
SA, __________, rappr. da: __________ SA., __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificandogli la tassazione IC 1993 e IFD 1993-94, con decisione del 10 marzo 1994, l' Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) aggiungeva a quello dichiarato un ulteriore utile di fr. 1'192.– per l'esercizio 1991 e di fr. 2'045.– per l'esercizio 1992. La motivazione della decisione spiegava trattarsi, da un lato, dell'adeguamento degli interessi attivi relativi ad un prestito di fr. 100'000.– alla __________ SA, e, dall'altro, degli interessi sulle disponibilità di cassa.
L'UTPG respingeva il gravame con decisione del 15 gennaio 1996, nella quale confermava l'imponibilità degli interessi sulla disponibilità di cassa, parificata economicamente e fiscalmente ad un mutuo concesso dalla SA ad azionisti o a persone vicine. Quanto al prestito alla __________ SA, data l'identità degli azionisti di quest'ultima società e della reclamante, riteneva giustificato l'adeguamento al tasso d'interesse del 7,5%, conformemente alle disposizioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ SA ripropone le argomentazioni già contenute nel reclamo all'UTPG.
Entrano in linea di conto per il calcolo del reddito netto imponibile delle società anonime tutti i prelevamenti fatti prima del saldo del conto perdite e profitti, che non servono a sopperire alle spese generali consentite dall'uso commerciale, come per esempio le spese d'acquisto e di miglioramento dei beni, i versamenti al capitale sociale, le elargizioni a terzi (cfr. art. 49 cpv. 1 lett. b DIFD).
L'art. 66 cpv. 2 lett. b LT, di tenore sostanzialmente analogo al corrispondente articolo del DIFD, menziona tra l'altro, a titolo esemplificativo, le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento dei beni patrimoniali, le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.
4.1.
La dottrina ha così riassunto la nozione di distribuzione dissimulata di utili che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn, Steuerrecht, 7. ediz., Berna 1993, p. 369):
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
4.2.
In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA 32, p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).
4.3.
Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45, p. 595; CDT n. 141-143 del 28 luglio 1993 in re R. SA).
In primo luogo, l'autorità fiscale ha ravvisato una distribuzione dissimulata di utili nella circostanza che dal bilancio dell'esercizio 1992/93 della società ricorrente risulta una disponibilità di cassa di fr. 9'885.– nel 1991 e di fr. 17'898.– nel 1992. Secondo l'UTPG, essa sarebbe parificata economicamente ad un mutuo concesso dalla SA ad azionisti o a persone vicine.
5.1.
Secondo la giurisprudenza, vi è effettivamente una distribuzione dissimulata di utili (precisamente, una distribuzione anticipata di utile, per il fatto che gli utili attribuiti all'azionista non sono ancora entrati a far parte del patrimonio netto della società), quando la società rinuncia totalmente o in parte ad un adeguato interesse sul prestito da essa concesso all'azionista (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 287 ss.; Probst, Commentaire impôt fédéral direct - Personnes morales, Ginevra 1995, p. 158 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. II, Basilea 1992, p. 219 ss. e giurisprudenza citata). Si giustifica, allora, di aggiungere all'utile della società le prestazioni che vengono a mancarle a causa degli interessi insufficienti.
5.2.
Per poter parlare di una distribuzione anticipata di utili a favore dell'azionista o di una persona vicina, occorre dunque, in primo luogo, che vi sia un mutuo od un altro contratto analogo, e, in secondo luogo, che la controprestazione dell'azionista o della persona vicina sia manifestamente sproporzionata alla prestazione della società nei confronti di questi. Evidentemente, non basta che dal bilancio della società risultino delle disponibilità di rilievo sotto il conto "cassa", per concludere che il corrispondente importo sia stato concesso in prestito all'azionista o a una persona vicina. Il Tribunale federale ammette sì che non è indispensabile una prova diretta del fatto che una società anonima abbia messo a disposizione di azionisti o persone vicine degli importi figuranti a bilancio sotto la denominazione “cassa”, ma richiede nondimeno che vi siano degli indizi in tal senso. L'Alta Corte ha così ammesso l'esistenza di un mutuo in un caso in cui dal bilancio di una società immobiliare, con un capitale azionario di fr. 50'000.–, risultavano al conto “cassa” importi di rilievo che non fruttavano alcun interesse; tuttavia, sebbene tali somme non producessero alcun reddito, la società aveva pagato interessi ipotecari, nel corso di quegli stessi esercizi. Tale circostanza è stata riconosciuta “insolita” dal Tribunale federale, tanto più che la società immobiliare in questione aveva persino aumentato il debito ipotecario e conseguentemente l'onere di interessi passivi a suo carico negli stessi anni in cui avrebbe tenuto a disposizione importi sempre crescenti sotto la denominazione “cassa”. Secondo i giudici federali, l'ammontare degli oneri ipotecari poteva spiegarsi solo con il fatto che la società avesse prestato le sue disponibilità a terzi; la rinuncia ad ogni interesse, da parte sua, poteva spiegarsi solo con il fatto che il mutuatario fosse un azionista o una persona vicina (ASA 26 p. 89 ss.). Nel caso menzionato, il Tribunale federale ha persino riconosciuto che la società immobiliare in questione, iscrivendo nei suoi bilanci di diversi esercizi successivi tali mutui sotto la voce “cassa” anziché sotto la voce debitori, aveva commesso una sottrazione d'imposta, poiché aveva indotto in errore il fisco impedendogli di tassare come utili le liberalità fatte al debitore (ASA 26 cit. consid. 2).
5.3.
Come accennato dall'autorità fiscale, nella decisione impugnata, la Camera di diritto tributario si è recentemente pronunciata su un caso analogo a quello in esame (CDT n. ..__________ del 27 ottobre 1995 in re Q. SA).
La peculiarità della società qui ricorrente, così come di quella che aveva inoltrato il ricorso precedente, è data dal fatto che si tratta di società che non risultano avere alcuna attività e pertanto alcuna spesa. Tuttavia, proprio tale circostanza fa apparire indubbiamente “insolita” la scelta di conservare una disponibilità di cassa. È ben vero, infatti – come argomentava il ricorrente, nel caso deciso nel 1995 –, che se il corrispondente importo fosse su un conto corrente produrrebbe interessi in misura tale da non giustificare il dispendio di lavoro e le spese amministrative; però, trattandosi di una somma che comunque non viene impiegata, nulla impedirebbe di investirla, per esempio, in titoli, o almeno di depositarla su un conto che produca un minimo di interessi. La Camera osservava pertanto che non pare comunque che mantenere un simile importo in cassaforte sia l'impiego più conforme ai criteri di gestione normale di una società commerciale.
5.4.
Le considerazioni appena proposte si attagliano anche alla fattispecie in esame. Anche la ricorrente è infatti inattiva da numerosi anni, cosa che basta a far ritenere “insolita” una disponibilità di cassa di fr. 9'885,85 al 31 dicembre 1991 e di fr. 17'898.– al 31 dicembre 1992.
Non possono pertanto essere condivise le argomentazioni della ricorrente, laddove, richiamandosi ad alcune sentenze del Tribunale federale, nega che il contribuente possa essere obbligato ad investire la propria disponibilità in modo redditizio. Le sentenze (ASA 14 p. 23 s.; STF del 17 agosto 1984 in re G.; STFdel 14 ottobre 1988 in re C.) e gli autori citati (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 89; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 231) si riferiscono infatti a casi ben diversi quando sostengono che un contribuente non è tenuto ad investire il proprio capitale in modo redditizio e, se vi rinuncia, non può essere tassato – giusta l'art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD – su di un reddito che egli, in realtà, non ha voluto né ha effettivamente conseguito. Proprio come indica il riferimento all'art. 21 DIFD, tali considerazioni sono applicabili al caso delle persone fisiche che hanno un capitale che non produce reddito, e non invece alle persone giuridiche che effettuano prestazioni di favore a persone vicine.
La seconda correzione dell'utile imponibile, apportata dall'autorità fiscale e contestata dalla ricorrente, si riferisce agli interessi attivi relativi al mutuo concesso alla __________ SA di Bellinzona. L'UTPG ha infatti proceduto ad un adeguamento del tasso di interesse dal 6,5% al 7,5%, data la vicinanza delle due società. La ricorrente sostiene, per contro, che gli interessi dichiarati corrispondono a quelli effettivamente pagati dalla debitrice __________ SA, la quale del resto sarebbe una società del tutto estranea alla reclamante.
6.1.
Nel caso di prestazioni di favore tra società sorelle, il vantaggio affluisce direttamente da una società all'altra. Gli azionisti che detengono le partecipazioni delle società in questione vengono invece interessati solo indirettamente, nella misura in cui il valore della partecipazione alla società che fa la prestazione si riduce, mentre il valore della società che la riceve aumenta.
Al di là delle controversie esistenti in dottrina, circa l'applicabilità della c.d. «Dreiecksfiktion», in virtù della quale si presume che la prestazione fatta alla sorella sia stata fatta in primo luogo alla società madre, vi è per contro unanimità nel ritenere che, per la società che effettua la prestazione, una prestazione vantaggiosa tra sorelle comporta, dal profilo fiscale, una distribuzione dissimulata di utile. All'utile della società deve dunque essere aggiunta la prestazione di favore (Reich, Verdeckte Vorteilszuwendungen zwischen verbundenen Unternehmen, in ASA 54 p. 636; v. anche Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 302).
6.2.
Che le società fra le quali è stato stipulato il mutuo siano sorelle è una circostanza che non può essere messa in discussione. Le azioni della __________ SA e quelle della ricorrente sono infatti detenute entrambe dalla __________ SA, con sede a Bellinzona. Tanto basta a ritenere che le condizioni di favore pattuite per il pagamento degli interessi siano riconducibili alla vicinanza delle due società.
Non può quindi essere minimamente messo in discussione l'adeguamento dei tassi d'interesse a quelli stabiliti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 185 cpv. 5 LT 1976
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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