AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.30
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00030
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione fiscale per il periodo 1995-96, inoltrata il 23 febbraio 1995, chiedeva fra l'altro la deduzione dal reddito delle liberalità a diversi enti di pubblica utilità, per un ammontare di complessivi fr. 4'468.– per l'imposta cantonale (IC) e fr. 4'649.– per l'imposta federale diretta (IFD).
Con decisione dell'11 dicembre 1995, l' Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava al contribuente la tassazione IC/IFD 1995-96. La deduzione per liberalità era concessa solo nella misura di fr. 2'683.– per l'IC e di fr. 3'075.– per l'IFD. In seguito ad una richiesta esplicita del contribuente, l'autorità di tassazione precisava, con scritti successivi del 12 e del 19 dicembre 1995, di non avere ammesso in deduzione i versamenti effettuati a favore delle comunità religiose e degli enti con fini di culto. Erano pertanto stati esclusi i seguenti enti: __________, Collegio __________ __________, Parrocchia di __________.
Il contribuente impugnava allora la decisione in questione, postulando la deduzione dei versamenti a favore del __________ e del __________, di cui negava il carattere di enti con scopi di culto. L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 29 gennaio 1996, ribadendo che i due enti citati non adempivano i requisiti stabiliti dalla legge.
Nelle loro rispettive osservazioni del 30 aprile e del 10 giugno 1996, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la Divisione cantonale delle contribuzioni chiedono la reiezione del ricorso, sottolineando come la legge escluda che siano dedotte dal reddito delle persone fisiche le devoluzioni alla Chiesa cattolica.
Una disposizione analoga è contenuta nella legge cantonale, con due sole differenze: la singola prestazione, per poter essere dedotta, deve ammontare ad almeno 100 franchi e il limite massimo è fissato non nel 10% del reddito imponibile bensì in 5'000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. h LT 1994).
La deduzione in questione, che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla legge sull'imposta federale diretta e dalla legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale, in particolare di politica sociale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht, 7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
Il ricorrente sostiene che Collegio __________ e __________ non godono di personalità giuridica autonoma ma sono attività della Diocesi di __________. Pertanto, sono esenti da imposta in virtù della stessa esenzione di cui gode la Diocesi, con ogni sua attività.
4.2.
Come correttamente rilevato dalle autorità resistenti, nelle rispettive prese di posizione, la possibilità, per le persone fisiche, di chiedere la deduzione delle liberalità dai propri redditi è limitata ai versamenti a favore delle «persone giuridiche... che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità», tanto è vero che le stesse disposizioni legali rinviano poi, per la delimitazione delle persone giuridiche in questione, agli articoli 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT. Queste norme prevedono appunto l'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità. Ne consegue, chiaramente, che la stessa deducibilità delle devoluzioni effettuate dalle persone fisiche non è data quando il beneficiario rientri in un'altra categoria di soggetti esenti dall'imposta sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche. Non sono allora deducibili le prestazioni volontarie alla Chiesa cattolica, cui la stessa Costituzione cantonale riconosce la personalità giuridica di diritto pubblico e che è dunque esente in virtù dell'art. 65 lett. c LT 1994.
Ne consegue che, se quelle che hanno beneficiato delle liberalità del ricorrente fossero, come egli ha sostenuto nel ricorso, attività della stessa Diocesi di __________, non vi sarebbe alcun diritto alla deduzione richiesta.
4.3.
L'affermazione su cui si fondano le argomentazioni contenute nel ricorso non trova peraltro riscontro nei fatti.
Il __________ dei cattolici svizzeri è infatti una fondazione ai sensi dell'art. 80 CCS, con sede a __________ (cfr. Statuti di fondazione del 24 novembre 1992, art. 1).
Pare quindi opportuno esaminare i requisiti cui sottostà la deduzione delle liberalità alle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità.
4.4.
Come si evince dalla lettera delle norme applicabili, occorre, in primo luogo che le persone giuridiche che beneficiano delle liberalità della persona fisica che chiede la deduzione godano dell'esenzione dall'imposta delle persone giuridiche e, in secondo luogo, che l'esenzione sia data per il fatto che tale persona giuridica persegue fini pubblici o di pubblica utilità e non per esempio fini di culto.
A tal fine, la Divisione delle contribuzioni ha allestito un'apposita lista degli enti esenti ex art. 65 lett. f LT, al 1° gennaio 1995. Poiché tale elenco contiene però le sole persone giuridiche dichiarate esenti dall'autorità fiscale ticinese, per il fatto di avere sede nel Cantone, è stato preparato, dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato, un ulteriore elenco delle persone giuridiche con sede in Svizzera, che beneficiano dell'esenzione dall'imposta federale diretta per il fatto di perseguire scopi pubblici o di pubblica utilità.
4.5.
Dall'elenco allestito dalla Conferenza dei funzionari fiscali di Stato risulta che il ____________________ cattolici svizzeri (____________________Schweizer Katholiken) gode dell'esenzione quale persona giuridica con scopi pubblici o di pubblica utilità. Tale esenzione appare giustificata, alla luce degli scopi perseguiti dalla fondazione in questione: sostegno al lavoro della Chiesa ed a progetti di sviluppo a favore di persone sfavorite sul piano economico e sociale in Africa, Asia, America Latina e Oceania; contributo alla realizzazione degli scopi della Chiesa in Svizzera; promozione della solidarietà universale della popolazione svizzera; partecipazione alla formazione d'opinione e alla presa di decisioni in materia di politica dello sviluppo (cfr. Statuti di fondazione, art. 2).
Non è invece esentato dal pagamento delle imposte il Collegio __________ di __________.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 29 gennaio 1996 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione di fr. 1'000.– all'anno per liberalità a enti di pubblica utilità (__________cattolici svizzeri).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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