AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.32
Data decisione, Autorità: 11.07.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00032
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 19 maggio 1995
in materia di: assoggettamento fiscale nel Comune di Breganzona
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel corso del 1994 __________ veniva invitato dal Comune di __________ a produrre una nuova dichiarazione del comune di residenza. Non avendo ottenuto risposta, l'autorità comunale di __________ si rivolgeva quindi direttamente a quella di __________, ricevendo quale risposta che il __________ risultava essere definitivamente partito da __________ per __________ nel 1972. Il 4 novembre 1994 l'interessato veniva pertanto nuovamente sollecitato a produrre una dichiarazione comprovante la sua residenza a __________ dal 1° gennaio 1990, come pure una dichiarazione attestante il pagamento delle imposte in quella località. Il 28 dicembre 1994 __________ produceva un nuovo attestato, da cui __________ risultava essere la sua residenza elettiva, ovvero avere in quella località un'autorizzazione di soggiorno.
L'autorità comunale di __________ chiedeva allora all' Ufficio imposte alla fonte se risultavano dei versamenti a credito della partita fiscale di __________ da parte della __________ SA, per la quale lavorava. L'esito fu negativo.
Considerando anomala la situazione, il Comune di __________, con lettera del 9 marzo 1995, decideva di domiciliare d'ufficio __________ nel comune con effetto dal 1° gennaio 1990, con conseguente assoggettamento al ruolo dei contribuenti.
__________ presentava reclamo in data 20 aprile 1995, asserendo, in ordine, di aver ricevuto la comunicazione del Comune di __________ soltanto il 21 marzo 1995 e, nel merito, di aver avuto dal 1992 soltanto una residenza secondaria in via __________.
Il Municipio di __________ con decisione del 5 maggio 1995 respingeva il reclamo presentato dall'interessato, riconfermando la sua domiciliazione e quindi l'assoggettamento fiscale dal 1° gennaio 1990.
Dopo aver ordinato lo scambio degli allegati, il Consiglio di Stato, con lettera 13 febbraio 1996 trasmetteva l'incarto a questa Camera per ragioni di competenza per materia.
All'udienza del 24 maggio 1996 il ricorrente non è comparso, benché citato e formalmente invitato nell'atto di citazione, vista la precedente assenza del 25 aprile 1996, a farsi rappresentare in caso di impedimento.
In ordine alla tempestività del reclamo
Contro le decisioni di assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio entro trenta giorni dall'intimazione (art. 270 cpv. 1 LT 1976; art. 299 cpv. 1 LT 1994). Contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, entro trenta giorni dall'intimazione della decisione impugnata (art. 270 cpv. 2 LT 1976; art. 299 cpv. 2 LT 1994).
La Camera di diritto tributario è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, ad Art. 111 DIFD, p. 277; inoltre Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz., Berna 1983, p. 71 ss.).
L'autorità giudicante deve inoltre a sollevare d'ufficio l'inesistenza di una condizione processuale, che non era stata ravvisata dalla precedente decisione e pronunciare di conseguenza un giudizio di natura processuale invece di uno di natura materiale (Behnisch, Verfahrensmaximen, in ASA 56 583; Zimmerli, Zur reformatio in pejus vel in melius im Verwaltungsrechtspflegeverfahren des Bundes, in Mélanges Zwahlen, Losanna, 1977, p. 529, in Känzig/Behnisch, op. cit., ad Art. 105 DIFD, p. 247; inoltre ad Art. 111, p. 277).
3.2.
Nel caso in esame, la decisione di assoggettamento del 14 aprile 1995 del Comune di __________, spedita a __________ a __________, è stata notificata, stando alla ricerca postale effettuata dal Comune stesso (cfr. lettera del 6 marzo 1996), il 16 marzo 1995 e non soltanto il 21 marzo, come invece asserito dall'interessato nel reclamo.
Ne viene quindi che il termine utile per reclamare scadeva al più tardi il 17 aprile 1995. Il reclamo, spedito per lettera raccomandata il 20 aprile successivo, è quindi irrimediabilmente tardivo.
4.1.
Né l'autorità fiscale né il contribuente hanno l'obbligo di spedire i loro atti con invio raccomandato. Se tuttavia in caso di invio semplice è contestata la ricezione da parte del destinatario o la data in cui è avvenuta la spedizione, il rischio legato all'onere della prova è sopportato da colui cui la prova del fatto giova. In tale accertamento vale però il principio che, nel caso di un invio per lettera semplice, il convincimento della verosimiglianza della ricezione dell'atto da parte del destinatario può essere raggiunto anche attraverso la convergenza di indizi concludenti (cfr., con riferimento alla notifica della tassazione per lettera semplice, STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF 99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; sent. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.; inoltre Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 66 s.).
4.2.
Il ricorrente non pretende di aver spedito lo scritto del 22 marzo 1995 per lettera raccomandata. Egli deve quindi sopportare le conseguenze dell'impossibilità di provarne l'avvenuto invio.
Non basta comunque a dimostrarlo, sia rilevato abbondanzialmente, la fotocopia prodotta con il ricorso. Dalla stessa traspare invero il dissenso dell'interessato verso la decisione municipale d'assoggettamento, ma non la volontà concludente di ricorrere contro la stessa. Lo scritto in questione configura piuttosto una presa di posizione interlocutoria soggetta a conferma. La stessa non è però intervenuta in tempo utile, ma soltanto quando il termine di trenta giorni per reclamare era irrimediabilmente scaduto.
4.3.
Per quanto precede, la decisione su reclamo del Municipio di __________ del 5 maggio 1995 è annullata e il reclamo del 20 aprile 1995 è dichiarato irricevibile.
Nel merito della questione del domicilio
5.1.
Le persone fisiche sono soggette all'imposta a motivo della loro appartenenza personale quando hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone (cfr. art. 4 cpv. 1 LT). Il domicilio è determinato in base agli art. 23 - 26 CC, in particolare, quando una persona risiede nel cantone con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (cfr. art. 4 cpv. 2 LT). La dimora fiscale è data quando la persona fisica soggiorna nel cantone, senza svolgere un'attività lucrativa, almeno per 90 giorni in un periodo di dodici mesi (cfr. art. 4 cpv. 3 lett. b LT).
Principi simili vigono anche nel diritto federale, il quale assoggetta al DIFD le persone che, pur non avendo un'occupazione lucrativa, si trattengono in modo continuato in Svizzera per più di sei mesi o, se abitano in casa propria, per più di tre (cfr. art. 3 cifra 1 lett. c DIFD).
5.2.
Il domicilio fiscale coincide, per lo più, con quello civile, sicché ai fini del diritto tributario occorre comunque accertare anzitutto il domicilio secondo il diritto civile. Ciò non significa tuttavia che il domicilio fiscale non possa essere stabilito in un luogo diverso. In particolare, nella determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile, fondato sui legami familiari (cfr. Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 106 s.).
5.3.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, una persona ha il domicilio nel luogo in cui, con l'intenzione di rimanervi stabilmente, di fatto risiede. Occorrono dunque cumulativamente i due seguenti elementi:
– l'effettiva residenza in un certo luogo (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, parte III, vol. I, § 3, IA, 2b, n. 12);
– l'intenzione di rimanervi in modo duraturo (Locher, op. cit., § 3, IA, 1, n. 16 s.).
A tal fine, non è determinate la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Perché il risiedere in un dato luogo possa definirsi duraturo non occorre che taluno intenda rimanervi fino alla morte; tale requisito è dato anche qualora una persona intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata di un rapporto di lavoro (cfr. Locher, § 3, IA, 2b, n. 8).
5.4.
Il domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie "relazioni vitali" (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (ibidem). Può dunque accadere che taluno abbia dei legami "ideali" ad un determinato luogo e delle relazioni "materiali" con un posto diverso; in particolare, può esservi una separazione fra luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che, in simili casi, domicilio civile e domicilio fiscale possono non coincidere (DTF 101 Ia 557; Locher, § 3, IB, 3, n. 15; Höhn/Athanas, op. cit., p. 114). Se i presupposti del domicilio fiscale sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vige il principio che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più strette (cfr. Höhn/Athanas, op. cit., p. 111).
5.5.
È infine il caso di ricordare che il Tribunale federale ha ripetutamente ribadito che elementi di natura meramente formale - come il ritiro o il deposito di documenti in un comune - non sono decisivi per stabilire l'esistenza del domicilio (ASA 54 pag. 229 consid. 4 e riferimenti; Känzig, Wehrsteuer [Direkte Bundessteuer], 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, ad Art. 4 DIFD, p. 89 s.; inoltre la recente STF del 20 luglio 1994 in re H.N.Z.).
Basti ricordare:
– la notifica di arrivo del 2 maggio 1990, in cui __________ afferma di essere giunto a __________ proveniente da __________ il 1° gennaio 1990, di abitare in via al __________ n. 23 e di convivere con la sig.na __________;
– la risposta del 7 novembre 1994 del Comune di __________ al Comune di __________, da cui risulta il __________ non essere iscritto nei ruoli dei contribuenti di quel Comune;
– la sottoscrizione a proprio nome, ancora nel corso del 1991, del contratto di locazione con effetto dal 1° gennaio successivo;
– le chiare, lineari e convergenti testimonianze dell'usciere comunale di __________ e del teste __________; testimonianze vestite di molti significativi dettagli, che non mette conto riassumere tanto sono eloquenti.
Alla luce di questi indizi, quelli di segno contrario, segnatamente l'asserita elezione di domicilio a __________, appaiono sostanzialmente inconsistenti, di contenuto meramente formale. La residenza elettiva in quel Comune assume tutt'al più connotazioni equivalenti a un mero permesso di soggiorno, ma non del domicilio, così come definito dalla legislazione tributaria svizzera con riferimento all'art. 23 CCS.
È indubbio, per quanto emerge dalle tavole processuali, che il centro degli interessi del ricorrente era obiettivamente, sin dall'inizio del 1990, a __________.
La decisione di assoggettamento regge quindi anche a un esame di merito.
Per questi motivi,
visti per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 maggio 1995 è annullata e il reclamo del 20 aprile 1995 è dichiarato irricevibile.
a. nella tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 120.–
per un totale di fr. 720.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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