AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.44
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00044
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 febbraio 1996
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con decisione del 25 settembre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________, domiciliato a __________, la tassazione IC/IFD 1995-96, nella quale il reddito imponibile era commisurato, ai fini dell'IC, in fr. 34'179.–, cui corrispondeva un'imposta di fr. 2'256.55, ed ai fini dell'IFD in fr. 34'710.–, cui corrispondeva un'imposta di fr. 271.20;
che, con scritto del 9 novembre 1995, il contribuente impugnava la suddetta decisione, contestando l'applicazione dell'aliquota B invece dell'aliquota A e lamentando le difficoltà nel pagamento delle imposte, in seguito al divorzio ed al conseguente obbligo di pagare gli alimenti per la ex moglie e la figlia;
che l'autorità di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 27 dicembre 1995, nella quale constatava l'inoltro tardivo del reclamo e l'inesistenza di una causa di restituzione del termine;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario__________ ripropone la sua richiesta di poter beneficiare dell'aliquota A, in considerazione degli oneri derivanti dal divorzio, e, quanto al ritardo nell'inoltro del reclamo, fa presente di doversi recare spesso al di fuori del Cantone per motivi professionali;
che la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 e l'art. 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e gli art. 192 LT e 119 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994 e 133 cpv. 3 LIFD);
che, per quanto attiene alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone la giurisprudenza la ammette nei casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non permettere al contribuente di dare le necessarie disposizioni per incombenti procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (sentenze CDT 188/1980 in re S; 283/1985 in re H; 469/1986 in re H);
che, in altri termini, come gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei termini;
che, nella fattispecie, l'asserita assenza dal Cantone per motivi di lavoro, oltre a non essere minimamente suffragata da mezzi di prova, è del tutto irrilevante ai fini della restituzione dei termini, non potendo certo essere considerata imprevista;
che la decisione dell' Ufficio di tassazione di dichiarare irricevibile il reclamo del contribuente appare pertanto ineccepibile;
che, a mero titolo abbondanziale, si vuole comunque segnalare al ricorrente che il suo reclamo avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito, per il fatto che le leggi federale e cantonale riservano l'aliquota più favorevole ai soli contribuenti separati o divorziati che vivono in comunione domestica con figli al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 36 cpv. 2 LIFD e 35 cpv. 2 LT);
che, infatti, la figlia __________, per la quale il ricorrente versa alla ex moglie un contributo alimentare, è stata affidata alla madre al momento della stipulazione della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, e si ritiene che viva tuttora in comunione domestica con la signora __________;
che, d'altronde, la legge fiscale tiene conto dell'onere rappresentato dall'obbligo di versare gli alimenti, prevedendone la deducibilità dal reddito sia ai fini dell'imposta cantonale (art. 32 cpv. 1 lett. c LT), sia, a partire dal 1° gennaio 1995, ai fini dell'imposta federale diretta (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD);
che, in simili circostanze, la tassazione cui il ricorrente è assoggettato appare non solo conforme alla legge ma anche rispettosa dei princìpi della giustizia fiscale;
che resta comunque impregiudicata la facoltà del ricorrente di indirizzare all'Ufficio esazione e condoni una domanda di condono, dimostrando che, per lui, il pagamento delle imposte tornerebbe oltremodo gravoso (art. 246 LT, 167 LIFD, 20 Regolamento della legge tributaria);
che, in considerazione delle difficoltà finanziarie lamentate dal ricorrente, al Camera rinuncia eccezionalmente a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la sua soccombenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster