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Numero d'incarto:
80.1996.50
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00050
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 6 marzo 1996
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________,
domiciliato a __________, ha assunto nel 1993 la signora __________, frontaliera,
per accudire la madre, ricoverata in clinica. Quale datore di lavoro obbligato
a trattenere l'imposta alla fonte, il signor __________ ha presentato, alla
fine degli anni 1993, 1994 e 1995, i conteggi annuali delle trattenute effettuate,
applicando l'aliquota del 4%, prevista dalle direttive della Divisione delle contribuzioni
per il lavoro a tempo parziale.
Con decisione del 15
gennaio 1996, l'Ufficio imposte alla fonte ha chiesto al debitore delle
prestazioni il versamento di un ulteriore importo di fr. 6'220.30. A suo avviso
infatti egli avrebbe dovuto applicare non l'aliquota fissa del 4%, riservata ad
«attività a tempo parziale di modesta entità» bensì le aliquote ordinarie per
il lavoro a tempo pieno.
Un reclamo del debitore è
stato respinto con decisione del 16 febbraio 1996.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ postula l'annullamento
delle decisioni dell'Ufficio imposte alla fonte. Argomenta che l'aliquota del
4% è sempre stata accettata dall'autorità di tassazione, fin dal 1993, mentre
le condizioni di lavoro della contribuente non sono mai state modificate da
allora, ma, al contrario, ella è sempre stata retribuita a ore.
All'udienza del 26 aprile
1996, il ricorrente si è confermato nel proprio ricorso. L' Ufficio imposte
alla fonte ha comunicato telefonicamente il proprio ritardo. Con successivo
scritto del 29 aprile 1996 si è confermato nella propria decisione.
- 3.1
Secondo la LT del 1976,
sono soggetti a ritenuta di imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa
dipendente esercitata nel cantone:
a) i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la
dimora fiscale nel Cantone;
b) i
lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera,
risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri
(cfr. art. 233 lett. a-b LT 1976).
L'imposta è prelevata
sull'ammontare lordo della prestazione (cfr. art. 235 cpv. 1 LT 1976).
Secondo la LT del 1994, in
vigore dal 1° gennaio 1995, sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla
fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a) i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT
1994; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT 1994; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD);
L'imposta è prelevata sui
proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
3.2
Quanto all'aliquota
applicabile, le Direttive di applicazione dell'imposta alla fonte valide
fino al 1994 prevedevano espressamente:
Lavoro a tempo parziale
10.1
Domestiche, donne di pulizia, ecc.: il reddito è soggetto a trattenuta con
un'aliquota forfetaria del 4%, sia che il lavoro venga svolto presso uno o
più datori di lavoro;
Dal 1° gennaio 1995 la Direttiva
concernente l'imposizione dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
disciplina l'imposizione delle attività accessoria o a tempo parziale mediante
un'apposita tabella, la tabella D, che si applica sia ai lavoratori dimoranti,
stagionali, rifugiati o richiedenti l'asilo sia ai lavoratori frontalieri.
L'aliquota d'imposta per
attività accessoria o a tempo parziale è fissata al 4% (compresa l'imposta
federale diretta). Essa è applicata ai redditi d'attività lucrativa nei casi in
cui la durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e (cumulativamente)
il reddito mensile lordo è inferiore a fr. 2 000.–.
3.3
In sostanza la Direttiva
applicabile dal 1° gennaio 1995 non innova rispetto a quella precedente.
Conferma, al di là di ogni possibile dubbio, che l'aliquota del 4% è applicabile
al personale di servizio (domestiche) che svolgono la loro attività a tempo
parziale, precisando meglio i limiti entro i quali un'attività può essere
considerata parziale. In effetti, la normativa della cifra 10.1 si riferisce al
capitolo 10., che si riferisce per l'appunto, senza possibilità di equivoco, al
lavoro a tempo parziale.
- Nel caso in esame è
fuor di dubbio che la signora __________, frontaliera, che il ricorrente ha
assunto per accudire la madre, ricoverata in clinica, ha sempre svolto la
propria attività a tempo pieno, come è stato pacificamente confermato anche in
occasione dell'udienza del 26 aprile 1996.
In simili condizioni non
poteva né può trovare applicazione la Direttiva dell'autorità fiscale relativa
all'imposizione alla fonte con l'aliquota del 4% relativa al personale di
servizio che esercita la propria attività a tempo parziale.
Se, come si è visto, la
Direttiva valida dal 1° gennaio 1995 non lascia spazio al dubbio, nemmeno
quella precedente consentiva una diversa interpretazione, segnatamente quella
datale dal ricorrente.
- 5.1
Conformemente all'art. 237
cpv. 2 LT 1976 il debitore dell'imposta alla fonte è solidalmente responsabile
con il contribuente per il prelevamento dell'imposta. Egli è inoltre l'unico
responsabile del successivo riversamento degli importi all'Autorità fiscale. Secondo
l'art. 238 cpv. 1 LT 1976 se il debitore della prestazione imponibile non ha
trattenuto o ha operato una trattenuta insufficiente, l'Autorità di tassazione
reclama l'imposta non trattenuta, riservata la rivalsa del debitore contro il
contribuente.
Se poi la mancata
trattenuta è dovuta a comportamento intenzionale o a negligenza grave, il
debitore d'imposta é punito con la multa (cfr. art. 203 cpv. 1 LT 1976), che va
fino a cinque volte l'imposta sottratta a seconda della gravità dell'infrazione
(cfr. art. 203 cpv. 2 LT 1976).
5.2
Analogamente a quanto
disposto dalla vecchia LT, dal 1° gennaio 1995 il debitore della prestazione
imponibile, cioè il datore di lavoro, ha l'obbligo di trattenere l'imposta e di
riversarla all'autorità fiscale (art. 121 cpv. 1 lett. a e c LT
1994; art. 88 cpv. 1 lett. a e c LIFD).
Egli è altresì
solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta
e unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità
(art. 121 cpv. 3 LT 1994; art. 88 cpv. 3 LIFD).
Se poi il datore di lavoro
non ha oppure ha operato solo in parte la ritenuta, l'autorità di tassazione lo
obbliga a versare l'imposta non trattenuta, riservato il regresso del debitore
nei confronti del contribuente (art. 211 cpv. 1 LT 1994; art. 138 cpv. 1 LIFD).
Se poi la mancata trattenuta
è dovuta a comportamento intenzionale o a negligenza grave, il debitore
d'imposta é punito con la multa (cfr. art. 258 cpv. 2 LT 1994; art. 175 cpv. 2
LIFD).
- 6.1
Orbene, nel caso in esame
l'autorità fiscale si è limitata a richiedere al debitore d'imposta l'importo
non trattenuto, concedendogli pacificamente la buona fede e non avviando alcuna
procedura per sottrazione, foss'anche per negligenza.
6.2
Certo, il ricorrente
lamenta l'inerzia dell'autorità fiscale che, a suo dire, avrebbe potuto
constatare subito, dopo la presentazione del primo conteggio, che la signora Marchetto
svolgeva attività a tempo pieno e che quindi non poteva essere assoggettata
alla trattenuta con l'aliquota del 4% applicabile solo a chi svolge attività a
tempo parziale.
Il ricorrente non può però
dimenticare che l'autorità di tassazione è solita procedere a una verifica
soltanto formale della miriade di conteggi che le pervengono alle scadenza di
legge e che suole procedere solo periodicamente, per evidenti esigenze amministrative,
a controlli più approfonditi, a controlli di vero e proprio merito.
6.3
Non va comunque
dimenticato, come questa Camera ha avuto modo di ricordare ripetutamente, che,
nella misura in cui il datore di lavoro è obbligato dalla legge a trattenere
l'imposta, egli assume connotazione di organo dell'amministrazione (cfr. Gilliéron,
Le détournement par l'employeur de l'impôt perçu à la source en droit fiscal vaudois,
in JdT, 1967, II, p. 74) e che tale soluzione trova non da
ultimo giustificazione nel fatto che il datore di lavoro è a priori a
conoscenza sin dall'assunzione dello statuto giuridico e le condizioni
d'impiego dei propri dipendenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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