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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.50
Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00050
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 marzo 1996
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 15 gennaio 1996, l'Ufficio imposte alla fonte ha chiesto al debitore delle prestazioni il versamento di un ulteriore importo di fr. 6'220.30. A suo avviso infatti egli avrebbe dovuto applicare non l'aliquota fissa del 4%, riservata ad «attività a tempo parziale di modesta entità» bensì le aliquote ordinarie per il lavoro a tempo pieno.
Un reclamo del debitore è stato respinto con decisione del 16 febbraio 1996.
All'udienza del 26 aprile 1996, il ricorrente si è confermato nel proprio ricorso. L' Ufficio imposte alla fonte ha comunicato telefonicamente il proprio ritardo. Con successivo scritto del 29 aprile 1996 si è confermato nella propria decisione.
Secondo la LT del 1976, sono soggetti a ritenuta di imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel cantone:
a) i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone;
b) i lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come frontalieri (cfr. art. 233 lett. a-b LT 1976).
L'imposta è prelevata sull'ammontare lordo della prestazione (cfr. art. 235 cpv. 1 LT 1976).
Secondo la LT del 1994, in vigore dal 1° gennaio 1995, sono soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:
a) i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT 1994; analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT 1994; per l'imposta federale diretta, l'art. 91 LIFD);
L'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD);
3.2
Quanto all'aliquota applicabile, le Direttive di applicazione dell'imposta alla fonte valide fino al 1994 prevedevano espressamente:
Lavoro a tempo parziale
10.1 Domestiche, donne di pulizia, ecc.: il reddito è soggetto a trattenuta con un'aliquota forfetaria del 4%, sia che il lavoro venga svolto presso uno o più datori di lavoro;
Dal 1° gennaio 1995 la Direttiva concernente l'imposizione dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio disciplina l'imposizione delle attività accessoria o a tempo parziale mediante un'apposita tabella, la tabella D, che si applica sia ai lavoratori dimoranti, stagionali, rifugiati o richiedenti l'asilo sia ai lavoratori frontalieri.
L'aliquota d'imposta per attività accessoria o a tempo parziale è fissata al 4% (compresa l'imposta federale diretta). Essa è applicata ai redditi d'attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito mensile lordo è inferiore a fr. 2 000.–.
3.3
In sostanza la Direttiva applicabile dal 1° gennaio 1995 non innova rispetto a quella precedente. Conferma, al di là di ogni possibile dubbio, che l'aliquota del 4% è applicabile al personale di servizio (domestiche) che svolgono la loro attività a tempo parziale, precisando meglio i limiti entro i quali un'attività può essere considerata parziale. In effetti, la normativa della cifra 10.1 si riferisce al capitolo 10., che si riferisce per l'appunto, senza possibilità di equivoco, al lavoro a tempo parziale.
In simili condizioni non poteva né può trovare applicazione la Direttiva dell'autorità fiscale relativa all'imposizione alla fonte con l'aliquota del 4% relativa al personale di servizio che esercita la propria attività a tempo parziale.
Se, come si è visto, la Direttiva valida dal 1° gennaio 1995 non lascia spazio al dubbio, nemmeno quella precedente consentiva una diversa interpretazione, segnatamente quella datale dal ricorrente.
Conformemente all'art. 237 cpv. 2 LT 1976 il debitore dell'imposta alla fonte è solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta. Egli è inoltre l'unico responsabile del successivo riversamento degli importi all'Autorità fiscale. Secondo l'art. 238 cpv. 1 LT 1976 se il debitore della prestazione imponibile non ha trattenuto o ha operato una trattenuta insufficiente, l'Autorità di tassazione reclama l'imposta non trattenuta, riservata la rivalsa del debitore contro il contribuente.
Se poi la mancata trattenuta è dovuta a comportamento intenzionale o a negligenza grave, il debitore d'imposta é punito con la multa (cfr. art. 203 cpv. 1 LT 1976), che va fino a cinque volte l'imposta sottratta a seconda della gravità dell'infrazione (cfr. art. 203 cpv. 2 LT 1976).
5.2
Analogamente a quanto disposto dalla vecchia LT, dal 1° gennaio 1995 il debitore della prestazione imponibile, cioè il datore di lavoro, ha l'obbligo di trattenere l'imposta e di riversarla all'autorità fiscale (art. 121 cpv. 1 lett. a e c LT 1994; art. 88 cpv. 1 lett. a e c LIFD).
Egli è altresì solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta e unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità (art. 121 cpv. 3 LT 1994; art. 88 cpv. 3 LIFD).
Se poi il datore di lavoro non ha oppure ha operato solo in parte la ritenuta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta, riservato il regresso del debitore nei confronti del contribuente (art. 211 cpv. 1 LT 1994; art. 138 cpv. 1 LIFD).
Se poi la mancata trattenuta è dovuta a comportamento intenzionale o a negligenza grave, il debitore d'imposta é punito con la multa (cfr. art. 258 cpv. 2 LT 1994; art. 175 cpv. 2 LIFD).
Orbene, nel caso in esame l'autorità fiscale si è limitata a richiedere al debitore d'imposta l'importo non trattenuto, concedendogli pacificamente la buona fede e non avviando alcuna procedura per sottrazione, foss'anche per negligenza.
6.2
Certo, il ricorrente lamenta l'inerzia dell'autorità fiscale che, a suo dire, avrebbe potuto constatare subito, dopo la presentazione del primo conteggio, che la signora Marchetto svolgeva attività a tempo pieno e che quindi non poteva essere assoggettata alla trattenuta con l'aliquota del 4% applicabile solo a chi svolge attività a tempo parziale.
Il ricorrente non può però dimenticare che l'autorità di tassazione è solita procedere a una verifica soltanto formale della miriade di conteggi che le pervengono alle scadenza di legge e che suole procedere solo periodicamente, per evidenti esigenze amministrative, a controlli più approfonditi, a controlli di vero e proprio merito.
6.3
Non va comunque dimenticato, come questa Camera ha avuto modo di ricordare ripetutamente, che, nella misura in cui il datore di lavoro è obbligato dalla legge a trattenere l'imposta, egli assume connotazione di organo dell'amministrazione (cfr. Gilliéron, Le détournement par l'employeur de l'impôt perçu à la source en droit fiscal vaudois, in JdT, 1967, II, p. 74) e che tale soluzione trova non da ultimo giustificazione nel fatto che il datore di lavoro è a priori a conoscenza sin dall'assunzione dello statuto giuridico e le condizioni d'impiego dei propri dipendenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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