AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.57
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00057
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 13 marzo 1996
in materia di: imposta annua intera a fine assoggettamento o in caso di intermedia (IC 89)
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
L' Ufficio di tassazione di __________ procedeva pertanto a imporre l'utile di liquidazione di fr. 200'000.-- mediante un'imposta annua intera a fine assoggettamento per l'IC (cfr. notifica del 15 novembre 1993) e mediante l'imposta speciale sui profitti in capitale per l'IFD (cfr. notifica del 17 novembre 1993).
presentava tempestivo reclamo all' Ufficio di tassazione contro entrambe le notifiche di tassazione dell'utile di liquidazione, facendo presente, da un lato, la sua situazione personale e, dall'altro, di aver incassato dalla vendita soltanto fr. 300'000.--, poiché i rimanenti fr. 200'000.-- erano serviti a rimborsare il prestito che aveva ottenuto dal cugino __________.
Il reclamo veniva respinto sia in materia di IC sia in materia di IFD con due distinte decisioni del 19 febbraio 1996, in cui l' Ufficio di tassazione rilevava sostanzialmente che il pagare un debito mediante quanto ricavato da una alienazione di un bene aziendale costituisce fiscalmente una destinazione di reddito conseguente e successiva alla realizzazione e che quindi in quanto tale è ininfluente sulla determinazione dell'utile.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ chiede l'annullamento delle tassazioni IC e IFD dell'utile di liquidazione, ribadendo e ampliando i motivi già esposti in sede di reclamo.
4.1.
Secondo l'art. 43 DIFD, se l'assoggettamento all'imposta cessa, oppure se si è proceduto a una tassazione intermedia, oltre all'imposta ordinaria sul reddito è dovuta un'imposta annua intera sui profitti in capitale e i plusvalori nel senso dell'art. 21 cpv. 1 lett. d e f, conseguiti durante il periodo di computo e quello di tassazione, con l'aliquota applicabile a quest'ultimo reddito. Sono imponibili secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD i profitti in capitale conseguiti nell'esercizio di un'azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità mediante alienazione o realizzazione di beni, come gli utili provenienti da immobili, il plusvalore derivante dall'alienazione di titoli, gli utili di liquidazione in caso di cessazione o alienazione di un'azienda.
4.2.
Analogamente al diritto federale l'art. 101 LT prevede che alla fine dell'assoggettamento gli utili descritti dall'art. 18 cpv. 2 conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero, soggiacciono a un'imposta annua intera con l'aliquota applicabile unicamente a questi redditi. Sono imponibili, secondo l'art. 18 cpv. 2 lett. b LT, i profitti in capitale e gli utili di liquidazione conseguiti mediante l'alienazione, la realizzazione, il trasferimento nella sostanza privata, o in imprese o stabili organizzazioni fuori Cantone di beni mobiliari o immobiliari aziendali, compresi i valori immateriali. Il profitto in capitale è, in altra parole, l'arricchimento conseguito dal proprietario di un bene, mobiliare o immobiliare, o di un diritto alienandolo o realizzandolo in qualsivoglia altra maniera (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, all'art. 21 cpv. 1 lett. d, cifra 147, p. 360; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 143; Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1993, p. 339).
4.3.
Si considera quale utile in capitale o di liquidazione imponibile la differenza fra il provento netto ricavato dall'alienazione o dalla realizzazione di cose e di diritti facenti parte della sostanza aziendale ed il valore contabile di questi elementi della sostanza (cfr. ASA 13, 359; 19, 96; 24, 279 e 477; CDT 224-225 del 21 settembre 1992 in re W.S.; CDT n. 153-4 del 28 luglio 1993 in re S.P.).
Di regola si esporrà, in caso di liquidazione, quando cioè l'azienda cessa l'attività, quale ricavo netto, il ricavo lordo, dedotte le spese in relazione con l'alienazione o la realizzazione e come valore contabile, il valore risultante dall'ultimo bilancio regolare (cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 240; Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 341). In caso di trasferimento di una ditta individuale mediante vendita, per cui l'azienda continua a esistere come entità economica, il trasferimento rimunerato comporta la realizzazione e la tassazione nella loro globalità delle riserve occulte esistenti. L'utile di cessione è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita e il valore contabile-fiscale degli attivi. Il titolare può vendere anche soltanto gli attivi e i passivi indispensabili per il funzionamento dell'azienda (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 557).
Il ricorrente contesta l'imposizione dell'utile limitandosi ad affermare che l'importo di fr. 200'000.-- gli è servito per rimborsare il debito nei confronti del cugino.
Come rilevato dall'Ufficio di tassazione e come anche questa Camera ha già avuto modo di decidere, le passività che il ricorrente fa valere non possono chiaramente essere dedotte nel calcolo dell'utile di liquidazione, in quanto il pagamento di tali somme di denaro costituisce destinazione di reddito, resa possibile proprio dal conseguimento dell'utile contestato (CDT n. 153-4 del 28 luglio 1993 in re S.P.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD, 144 LIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per un totale di fr. 380.--
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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