AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.63
Data decisione, Autorità: 11.07.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00063
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 28 marzo 1996
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, in data 10 maggio 1995, i coniugi __________ e __________, domiciliati a __________, inoltravano la dichiarazione fiscale 1995/96;
che, con scritto del 16 novembre 1995, l'Ufficio di tassazione (UT) di __________ invitava i contribuenti a voler trasmettere entro il successivo 30 novembre i dati contabili dell'attività di analista svolta negli anni 1993 e 1994 dal signor __________;
che, con raccomandata del 5 dicembre 1995, l'autorità di tassazione rinnovava l'invito, prorogando il termine al 15 dicembre 1995 ed avvertendo i contribuenti delle conseguenze penali della eventuale inosservanza;
che, tuttavia, non essendo ancora pervenuta la documentazione richiesta, con decisione dell'8 gennaio 1996, l'UT infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 400.–;
che, in seguito a reclamo, la multa veniva ridotta dall'UT a fr. 300.–, con decisione del 27 febbraio 1996;
che, con tempestivo ricorso, __________ postula l'annullamento della multa, sottolineando che la documentazione richiesta non esiste, come successivamente riconosciuto dalla stessa autorità fiscale;
che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
che, nella fattispecie, l'autorità di tassazione ha multato il ricorrente e la moglie per non aver dato seguito alla richiesta di presentare la documentazione contabile relativa all'attività di "analista", dal cui esercizio il signor __________ aveva dichiarato di avere percepito un utile di fr. 15'000.– nel solo 1993;
che, infatti, le leggi sulle imposte dirette stabiliscono espressamente che le persone fisiche che dichiarano redditi da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati (artt. 199 cpv. 2 LT 1994 e 125 cpv. 2 LIFD);
che, pertanto, chi, pur esercitando un'attività lucrativa indipendente, non tiene una contabilità conforme all'uso commerciale, sottostà comunque ad un obbligo di registrazione, dovendo inoltrare insieme alla dichiarazione fiscale le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati;
che, di conseguenza, l'obbligo di registrazione secondo la nuova legislazione fiscale appare esteso rispetto al diritto previgente, concernendo ora tutti i lavoratori indipendenti, senza che vi sia più il limite della cifra d'affari di 100'000 franchi, e comprendendo altresì gli agricoltori e coloro che svolgono un'attività indipendente a titolo accessorio (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 409);
che il legislatore ha poi voluto precisare che il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (artt. 200 cpv. 1 LT 1994 e 126 cpv. 1 LIFD) e che deve segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti concernenti le relazioni d'affari (artt. 200 cpv. 2 LT 1994 e 126 cpv. 2 LIFD);
che l'autorità di tassazione non poteva omettere, nel caso in esame, di richiedere ai contribuenti la documentazione relativa all'attività indipendente menzionata nella dichiarazione;
che neppure appare censurabile la conseguente decisione di infliggere una multa, dopo avere ignorato ben due inviti muniti di comminatoria di sanzioni penali;
che, alla luce di quanto detto, circa l'obbligo di registrazione che le leggi fiscali pongono a carico di ogni lavoratore indipendente, appare del tutto irrilevante l'argomento del ricorrente, secondo cui egli non potrebbe essere punito per non aver prodotto dei documenti di cui non disponeva;
che, infatti, basta il fatto stesso di non avere ottemperato a tale obbligo di registrazione a giustificare la punizione del contribuente;
che, proprio per questa ragione, la dottrina sottolinea come sia inopportuna la condizione cui il legislatore ha voluto subordinare la punibilità del contribuente inottemperante, cioè quella della preventiva diffida: se infatti il contribuente non ha adempiuto all'obbligo di registrazione, la diffida gli sarà intimata in un momento in cui non sarà già più possibile rimediare all'omissione (Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, Berna 1991, p. 367; Idem, Steuerstrafrecht, in ASA 61 p. 465);
che, d'altronde, quest'ultima considerazione dimostra come le disposizioni qui considerate sanzionino non una mera contravvenzione contro una decisione dell'autorità di tassazione bensì la stessa messa in pericolo dell'imposizione fiscale, non diversamente da quanto vale per la sottrazione d'imposta vera e propria, la quale è considerata un reato di carattere penale (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 541);
che, di conseguenza, la dottrina dominante e la giurisprudenza di diversi cantoni considerano ormai anche la multa per violazione degli obblighi procedurali come una vera e propria sanzione penale (Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, cit., p. 16 e p. 159 ss.; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 4a ediz., Zurigo 1992, p. 309; Donatsch, Gedanken zur Revision des kantonalen Steuerstrafrechts, in RF 47/1992 p. 459 s.; Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, Berna 1995, p. 300 ss.; dello stesso avviso i tribunali amministrativi di Argovia [StE 1992 B 101.1 n. 5] e di Lucerna [StE 1994 B 101.1 n. 7, 1995 B 101.1 n. 8]; contra Raselli, Ordnungsbussen wegen Verletzung steuerlicher Verfahrensvorschriften. Fragen und Thesen, in RF 46/1991 p. 439 s.; la Commissione di ricorso in materia di imposta federale diretta del canton Zurigo [StE 1992 B 101.1 n. 6]);
che, dalla natura di sanzione penale della multa disciplinare discende in particolare la necessità di applicare alla relativa procedura il principio di colpevolezza, in virtù del quale un coniuge può essere punito solo per la propria colpa, mentre il coniuge non colpevole non può essere punito né insieme né al posto del coniuge colpevole;
che, dunque, per valutare la colpevolezza dei singoli coniugi nel caso dell'inadempimento ad un obbligo procedurale, bisogna chiedersi da quale dei coniugi poteva concretamente pretendersi l'adempimento dell'obbligo in discussione (Zweifel, Die Bestrafung von Ehegatten wegen Steuerhinterziehung, in: Reich/Zweifel [a cura di], Das schweizerische Steuerrecht, Eine Standortbestimmung – Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Ferdinand Zuppinger, Berna 1989, pp. 522 e 538 s.; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, pp. 149-150; Locher, Die Ehegatten im Steuerverfahren, in: Höhn/Vallender [a cura di], Steuerrecht im Rechtsstaat – Festschrift für Prof. Dr. Francis Cagianut zum 65. Geburtstag, Berna 1990, pp. 157-158; v. anche CDT n. 333 del 31 dicembre 1991 in re P. C. e B.);
che, nella fattispecie, la documentazione richiesta si riferisce all'attività esercitata a titolo indipendente dal signor __________, la quale non presenta alcuna relazione con l'attività dipendente svolta dalla signora __________;
che, in simili circostanze, non si vede quale responsabilità possa essere imputata alla moglie del ricorrente, la quale, pur avendo sottoscritto la dichiarazione fiscale congiuntamente al marito, non poteva in alcun modo porre rimedio all'inosservanza di quest'ultimo all'obbligo di registrazione, riferito alla sua attività indipendente;
che, pertanto, la multa deve essere annullata nella misura in cui è inflitta alla signora __________;
che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si è riferita alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;
che, nel presente caso, tuttavia, l'infrazione è oggettivamente molto meno grave di quella di chi omette di inoltrare la dichiarazione fiscale, poiché si riferisce, come detto, alla contabilità relativa ad un'attività dalla quale la stessa autorità ha successivamente riconosciuto che deriva un reddito di soli fr. 9'000.– in media annua;
che, pertanto, anche considerando la recidività del ricorrente, una multa di fr. 150.– pare adeguata sia alla sua colpevolezza sia alla capacità contributiva;
che il ricorso è dunque parzialmente accolto, sicché si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 27 febbraio 1996 è riformata nel senso che la multa è inflitta al solo signor __________ ed è ridotta a fr. 150.–.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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