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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.64
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00064
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 26 marzo 1996
in materia di: IC/IFD 93/94 4 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1993-94 e 1995-96 __________ dichiarava un reddito derivante dalla locazione dell’immobile di __________ di fr. 16’000.--, risp. di fr. 18’400.-- di media annua; la sostanza veniva indicata in fr. 103’360.--, pari al valore di stima ufficiale dell’immobile situato in Ticino.
Nelle notifiche di tassazione IC/IFD 1993-94 e 1995-96, datate risp. 17 e 31 luglio 1995, l’UT riprendeva i fattori di reddito e di sostanza dichiarati dal contribuente, computando ai soli fini delle aliquote un reddito all’estero presunto di ca. fr. 150’000.-- e una sostanza estera presunta di fr. 1’000’000.--. In sede di reclamo i fattori esteri venivano poi ridotti a fr. 100’000.-- di sostanza per entrambi i periodi e a fr. 32’625.-- di reddito per il primo periodo e a fr. 27’360.-- per il secondo (cfr. decisioni su reclamo dell’11 marzo 1996 e rel. protocollo di tassazione). L’UT non riteneva probanti le attestazioni fiscali italiane, che facevano stato di un reddito annuo irrisorio.
Con il presente, tempestivo ricorso __________ contesta l’aggiunta per il computo dell’aliquota di fattori di reddito e di sostanza all’estero. Contesta di essere proprietario di sostanza in Italia e rileva che la sua attività di coltivatore, svolta in un podere, che da soli cinque anni è collegato da una strada e da soli tre è allacciato alla linea elettrica, lo aiuta sì a vivere, ma non produce certo un reddito in franchi svizzeri pari a quello considerato dall’ Ufficio di tassazione.
La presente vertenza porta esclusivamente sui fattori di sostanza e di reddito all’estero da considerare nella determinazione delle aliquote d’imposta. I fattori di reddito e di sostanza in Svizzera e nel Cantone, dove il contribuente è soggetto fiscale limitato, non sono in contestazione.
3.1
Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla doppia imposizione cantonale. E' tuttavia imponibile almeno il reddito conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT 1976). I contribuenti limitatamente imponibili pagano un'imposta calcolata con l'aliquota applicabile al reddito e alla sostanza complessivi (cfr. art. 8 cpv. 3 LT 1976). Analoga normativa è prevista, per quanto concerne l’imposta federale diretta, dall’art. 44 cpv. 1 DIFD.
3.2
Né la nuova LT né la LIFD, entrambe entrate in vigore dal 1° gennaio 1995, hanno modificato i suddetti principi. Infatti, secondo l'art, 6 cpv. 1 LT 1994, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza. L'art. 7 LIFD, dal canto suo, prevede che le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi.
Il ricorrente ha infatti stipulato un contratto d’affitto con il signor __________, come risulta dalla fotocopia prodotta, controfirmata per ognuna delle parti dai rispettivi sindacati di categoria, la Confederazione italiana agricoltori per l’affittuario e l’Unione provinciale agricoltori per il concedente. Non si giustifica quindi, date le concrete circostanze del caso, l’aggiunta di un importo di fr. 100’000.-- di sostanza per il calcolo dell’aliquota.
Il ricorrente non contesta per contro di ricavare dalla coltivazione del podere quanto necessario al suo sostentamento, ossia un reddito che gli basti per sopperire al modesto tenore di vita suo, di sua moglie e dei due figli.
A mente di questa Corte il reddito estero, tenuto conto dei parametri del minimo vitale e del reddito svizzero, deve essere ridotto tanto per il periodo fiscale 1993-94, quanto per il successivo a fr. 18’000.-- all’anno. Esso va aggiunto, per la determinazione dell’aliquota, al reddito imponibile, che era stato determinato in fr. 10’875.-- per il periodo 1993-94 e in fr. 10’400.-- per il seguente, ma che varierà leggermente in funzione dell'aggiustamento delle deduzioni sociali a seguito della diminuzione del reddito all'estero considerato per l'aliquota.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’ Ufficio di tassazione perché emetta nuovi conteggi, conformemente al consid. 4.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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