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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.66
Data decisione, Autorità: 11.07.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00066
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 1 aprile 1996
in materia di: IFD 93/94 int. - IC/IFD 95/96
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Notificandogli la tassazione intermedia IC/IFD 1993/94 (con effetto dal 24 agosto 1994) e la tassazione ordinaria IC/IFD 1995/96, con decisioni del 29 settembre e del 9 ottobre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ quantificava il reddito del lavoro in fr. 63'915.– in media annua, concedendo deduzioni:
-per l'IFD 1993/94 (tassazione intermedia) di fr. 6'000.– per spese di trasporto e di fr. 5'600.– per spese di doppia economia domestica;
Il contribuente impugnava le suddette decisioni con due distinti reclami del 14 risp. del 15 ottobre, nei quali lamentava l'insufficiente considerazione delle spese di trasporto, da lui stimate in fr. 15'675.-- per il periodo fiscale 1993/94 e in fr. 17'100.-- per il successivo e quantificava le spese relative all'affitto nei pressi del luogo di lavoro in fr. 10'272.-- all'anno.
L'autorità di tassazione respingeva il gravame con due decisioni dell'11 marzo 1996.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta siccome insufficienti le deduzioni per spese di trasferta e doppia economia domestica per l'IFD 1993/94 (intermedia) e per l' IC/IFD 1995/96. Ribadisce la necessità, per lui, di servirsi del mezzo di trasporto privato per recarsi settimanalmente a lavorare, soprattutto in considerazione del fatto che il suo domicilio di __________ é situato nella zona agricola __________. Sottolinea inoltre la necessità di servirsi dell'automobile anche per gli spostamenti quotidiani fra il luogo di lavoro e la residenza settimanale e di doversi tenere a disposizione ventiquattro ore su ventiquattro in caso di difficoltà nella produzione riferita al suo staff. Rileva infine che le spese di alloggio nei pressi del luogo di lavoro ammontano a fr. 10'272.-- all'anno per un appartamento modesto, da lui sobriamente arredato.
All'udienza del 30 maggio 1996, il ricorrente ha fornito ulteriori spiegazioni in relazione al lavoro svolto per la __________ AG e ai picchetti di primo e secondo grado, ai quali deve attendere dovendosi rendere reperibile ventiquattro ore su ventiquattro.
Dopo approfondita discussione, richiamata la recentissima giurisprudenza di questa Camera (cfr. CDT n. ..__________ del 21 marzo 1996 in re I. La R.; CDT n. ..__________ in re C.C.; CDT n. ..__________ del 5 giugno 1996 in re P.B.), il presidente della Camera ha proposto di elevare la deduzione per spese di trasferta, tanto per l'intermedia IFD 1993-94 quanto per l'IC/IFD 1995-96, da fr. 6'000.-- a fr. 9'600.--, invariate le altre deduzioni.
L'UT ha aderito seduta stante a detta proposta, il ricorrente con lettera del 5 giugno 1996.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 1995 è riformata nel senso che le spese di trasporto sono elevate da fr. 6'000.– a fr. 9'600.-- tanto per l'intermedia IFD 1993-94 quanto per l'IC/IFD 1995-96.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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