AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1996.69
Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT
Incarto n. 80.96.00069
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi Il segretario
statuendo sul ricorso del 6 aprile 1996
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il reclamo presentato dai coniugi __________ contro la tassazione veniva respinto con decisione su reclamo del 25 marzo 1996. I contribuenti, invitati dall’UT a prendere posizione sul calcolo del dispendio, che era loro stato sottoposto in occasione dell’audizione del 22 giugno 1995, non avevano presentato documentazione atta a permettere una diversa valutazione.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente il reddito d’altra fonte di fr. 40’000.- esposto loro dall’UT. Argomentano che l’automobile __________, da loro utilizzata, è stata acquistata mediante un contratto di leasing dalla __________ s.a.g.l. e che quindi non ha pesato sulle loro uscite private. Quanto alle spese per il sostentamento rilevano che i due figli vivono tuttora in famiglia e si accollano le spese di vitto quando ciò si rivela necessario.
Secondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
4.1
Pendente causa è stato acquisito agli atti l’incarto della __________ s.a.g.l. per verificare se le rate di leasing relative all’acquisto della __________ il 14 ottobre 1991 siano effettivamente state sopportate dalla società. Dall’esame del conto perdite e profitti degli esercizi dal 1986 al 1992 emerge che da diversi anni la __________ s.a.g.l. registra uscite per rate di leasing e che negli anni 1991 e 1992 non risultano essere subentrate variazioni di rilievo negli importi contabilizzati, per cui non è possibile stabilire a quali contratti siano da attribuire le rate. Considerato però come dal contratto risulti inequivocabilmente che aquirente e noleggiante è la __________ s.a.g.l. e che, d'altro canto, le affermazioni ricorsuali appaiono senz’altro credibili, questa Corte ritiene che nel calcolo del dispendio privato si debba fare astrazione dall’acquisto della vettura.
Dalle affermazioni ricorsuali risulta nondimeno chiaro che la Honda Shuttle acquistata dalla __________ s.a.g.l. era a disposizione di __________. Ciò giustifica la ripresa nella tassazione personale del contribuente del vantaggio tratto dall’uso privato di un’automobile della propria ditta. Tale vantaggio viene cifrato da questa Camera, in considerazione della differenza di fr. 18’550.-- tra il prezzo a nuovo e l’automobile usata ritirata dal garage __________, in fr. 4’000.-- di media annua.
4.2
Nel calcolo del dispendio questa Camera ritiene inoltre di poter fare astrazione dalla variazione dell’ elenco titoli, di soli fr. 447.-- nel biennio, sia per l’irrilevante entità della stessa, sia perché non necessariamente attribuite ad una spesa, ma possibile frutto di una diversa quotazione. Per quanto detto in precedenza, si fa inoltre astrazione dalla spesa per l’acquisto della __________.
Il calcolo del dispendio si presenta pertanto come segue:
Entrate nel biennio
Uscite nel biennio
aumento debiti
163’443.--
stipendio
150’000.--
affitto Porza l
21’600.--
rendita AVS
16’224.--
acquisto immobile Camperio
185’000.--
interessi passivi
104’498.--
contributi AVS e CP
18’889.--
contributi cassa malati
11’380.--
imposte pagate nel 1991
0.--
imposta pagate nel 1992
3’155.--
spese di manutenzione
13’800.--
totale
351’267.--
336’722.--
disponibilità nel biennio
14’545.--
disponibilità in media annua
7’272,50
Una disponibilità di soli fr. 7’272,50 all’anno non basta certo per far fronte al dispendio di due persone, pur ammettendo un tenore di vita non particolarmente elevato, ma comunqe non ai limiti del minimo vitale, soprattutto se si considera che i ricorrenti nel 1991 hanno acquistato un’abitazione secondaria a __________.
Tutto ben considerato, a mente di questa Camera si giustifica, nel caso concreto, un dispendio annuo di fr. 2’300.-- mensili, pari a fr. 27’600.-- annui.
4.3
Di nessun rilievo per il calcolo del dispendio il contributo versato dai figli maggiorenni conviventi, definito dai ricorrenti medesimi un semplice contributo alle spese, che quindi copre al massimo i costi sopportati dai contribuenti. Anzi, l’argomento ricorsuale potrebbe indurre a ritenere che nel calcolo del dispendio si debba addirittura tener conto dei costi per il mantenimento dei figli, nella misura in cui eccedessero il contributo dei figli ai genitori.
In conclusione, deducendo dal costo della vita, valutato in fr. 27’600.--, la disponibilità annua media di fr. 7’272,50, è inevitabile esporre ai ricorrenti un reddito d’altra fonte, che deve essere prudentemente valutato in fr. 20’000.-- di media annua. A tale importo deve essere aggiunto il vantaggio per l’uso dell’automobile della ditta di fr. 4’000.-- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD, 231 LT 1994, 185 LT
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 marzo 1996 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 24'000.--.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994; art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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