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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.76
Data decisione, Autorità:
04.11.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00076
Lugano
4 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 15 aprile 1996
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- A seguito di una
verifica contabile per il controllo delle trattenute alla fonte, disposta
dall'Ufficio imposte alla fonte presso il signor __________, gerente del
Ristorante __________ di __________, veniva notificata il 7 dicembre 1995
all’interessato una decisione, con cui gli veniva chiesto il pagamento di fr.
19’831,30 a titolo di imposte dovute per il 1994 dai propri dipendenti
dimoranti e confinanti senza permesso di domicilio.
Successivamente, a seguito
dell’invio del conteggio dal 1° agosto al 31 dicembre 1994 del Ristorante
__________ da parte della __________ SA di __________, che ne aveva assunto la
gerenza, l'Ufficio imposte alla fonte con decisione del 14 marzo 1996 ammetteva
parzialmente il reclamo. Il conteggio della trattenuta veniva suddiviso,
ponendo l’imposta dovuta dal 1° aprile al 31 luglio 1994 a carico di __________
e quella dovuta dal 1° agosto al 31 dicembre 1994 a carico della __________ SA.
L’imposta dovuta da quest’ultima ammontava a fr. 11’438,20.
- Con il presente,
tempestivo ricorso la __________ SA contesta l’importo dovuto a titolo di
imposte alla fonte non trattenute, lamentando di non avere avuto a disposizione
il materiale in base al quale la decisione sarebbe stata presa e di non poter
quindi provare “la non presentazione al lavoro di personale per il quale era
stato ottenuto il permesso ma che effettivamente non aveva lavorato”. Afferma
inoltre che il mancato annullamento dei contratti, malgrado il permesso di
polizia, sarebbe dovuto unicamente alla cattiva conoscenza delle disposizioni
di legge.
Pendente causa è stato
acquisito agli atti l’intero incarto, in cui figura la documentazione che la
ricorrente afferma di non aver avuto a disposizione.
In data 31 maggio 1996 la
__________ SA si è confermata nel proprio ricorso, continuando a lamentare di
non avere a disposizione i nominativi.
- All'udienza del 19
settembre 1996 la ricorrente ha affermato di essere ora in grado di presentare
le schede salariali e la relativa documentazione concernente i dipendenti
elencati nel foglio allegato alla decisione su reclamo dell'Ufficio di
tassazione del 14 marzo 1996.
A tale scopo le è stato
concesso un termine improrogabile fino al 20 ottobre 1996.
Anche questo termine è
decorso infruttuoso, come infruttuose erano pure state le precedenti
sollecitazioni dell'Ufficio imposte alla fonte.
In simili condizioni
questa Camera non può che confermare il conteggio della trattenuta alla fonte
annesso alla decisione su reclamo, calcolato per altro prudentemente sulla base
del salario minimo stabilito dal Dipartimento per i lavoratori e le lavoratrici
del settore.
Il ricorso della
__________ SA appare, tutto ben considerato, manifestamente defatigatorio e
deve dunque essere dichiarato temerario.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto in
quanto temerario.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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