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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.82
Data decisione, Autorità:
05.06.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00082
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 19 aprile 1996
in
materia di: tassa di diffida
presentato
da:
__________,
__________ e __________,
__________,
rappr.
da: __________ AG, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che i contribuenti hanno
presentato il 19 aprile 1996 un ricorso in materia di tassa di diffida redatto
in lingua tedesca;
-
che l'osservanza della
lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una
esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si
considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i
requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep.
1975 pag. 302);
-
che, in tal caso, ai
ricorrenti, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto
comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare
la traduzione del ricorso in lingua italiana;
-
che ai ricorrenti -
tramite la loro rappresentante - è stato assegnato per lettera raccomandata il
24 aprile 1996 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano
del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato
ossequio di tale richiesta;
-
che, nel termine
assegnato, non è stata presentata la traduzione;
visto per le spese l’art. 231 LT;
decreta
-
Il ricorso è irricevibile
-
Le spese con tassa di
giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
La presente decisione è
definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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