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Numero d'incarto:
80.1996.87
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00087
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 29 aprile 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione IC/IFD
1993-94, a decorrere dal 1° dicembre 1993, l' Ufficio di tassazione di
__________ ha esposto, in via valutativa, ai coniugi __________ una reddito
aziendale di fr. 35'000.-- di media annua, poiché quello risultante dal conto
economico di fr. 19'599.-- sarebbe stato insufficiente per coprire il dispendio
(cfr. decisione su reclamo del 5 aprile 1996).
-
Con il presente, tempestivo
ricorso i coniugi __________ contestano il reddito aziendale esposto loro dall'
Ufficio di tassazione. In particolare dissentono sul consumo per l'affitto
privato valutato in fr. 18'000.-- e su quello per l'uso privato dell'
automobile valutato in fr. 5'000.--.
-
All'udienza del 17
settembre 1996, dopo aver esaminato in contraddittorio anche i dati contabili
relativi al periodo 1995-96 e aver chiesto informazioni sull'affitto privato,
si è convenuto, su proposta del giudice, di stabilire il reddito aziendale
tanto per il periodo 1° dicembre 1993 - 31 dicembre 1994 che per il successivo
periodo ordinario 1995-96 in fr. 27'500.-- di media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 5 aprile 1996 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto a fr. 27'500.-- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emanazione di nuovi conteggi IC/IFD 1993-94 (con effetto dal 1° dicembre
1993) e per evasione del reclamo pendente contro la notifica di tassazione
IC/IFD 1995-96.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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