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Numero d'incarto:
80.1997.1
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00001
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 23 dicembre 1996
in
materia di: IC/IFD 93/94 intermedia
presentato
da:
e __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 10 giugno 1996 l'
Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e
__________ una tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, a valere dal 10 dicembre
1993, per inizio di un'attività indipendente da parte della moglie, esponendo a
__________ un reddito aziendale di fr. 12'000.-- di media annua. La notifica
veniva poi confermata con decisione su reclamo del 16 dicembre 1996.
-
Con tempestivo ricorso del
23 dicembre 1996 i coniugi __________ chiedono lo stralcio del reddito
aziendale attribuito alla moglie dalla tassazione intermedia, osservando che
l'attività viene svolta unicamente dal marito quale dipendente della moglie e
che tale soluzione si è imposta a causa degli atti di carenza di beni che
gravano su __________.
-
In occasione dell'udienza
del 22 aprile 1997, sentiti i ricorrenti, il loro rappresentante e il figlio
del ricorrenti, l' Ufficio di tassazione, riesaminati i conti del salone della
signora __________, ha acconsentito a stralciare il reddito aziendale che le è
stato esposto nella tassazione intermedia.
Per il prossimo periodo
fiscale (IC/IFD 1995-96), l' Ufficio di tassazione si è nondimeno riservato di
ricontrollare, sentendo gli interessati, il calcolo del dispendio e, se del
caso, di esporre un reddito d'altra fonte.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, dalla decisione su reclamo del 16 dicembre 1996 viene stralciato
il reddito aziendale attribuito a __________.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' autorità fiscale per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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