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Numero d'incarto:
80.1997.100
Data decisione, Autorità:
03.09.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00100
Lugano
3 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 23 giugno 1997
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 22 agosto 1996
l’Ufficio delle imposte alla fonte notificava alla __________ __________ –
__________ __________ __________ e per essa al suo direttore __________
__________ una tassazione d’ufficio per le imposte alla fonte dovute per l’anno
1995, in cui l’importo veniva fissato in fr. 31'500.--. In effetti, malgrado
due diffide raccomandate del 20 maggio 1996 e del 18 giugno 1996, la __________
__________ – __________ __________ __________ non aveva presentato il conteggio
delle imposte trattenute alla fonte nel 1995 sui guadagni dei dipendenti dimoranti
e dei confinanti senza permesso di domicilio.
-
La __________
__________ __________ __________ __________, rappresentata in quest’occasione
da __________ __________, suo amministratore unico, presentava reclamo il 13
giugno 1997, argomentando di non poter accettare la tassazione d’ufficio,
poiché le imposte effettivamente trattenute sui salari ammontavano a soli fr.
18'257.--.
L’ufficio imposte alla
fonte, con decisione del 16 giugno 1997, respingeva il reclamo in quanto
tardivo.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso la __________ __________ __________ __________ __________,
rappresentata dal suo amministratore unico __________ __________, chiede
l’annullamento della tassazione d’ufficio. Argomenta in particolare che la
tassazione d’ufficio non è mai giunta all’amministratore unico della __________
__________, responsabile della società, il quale è venuto a conoscenza della
stessa casualmente, quando si è recato presso l’Ufficio imposte alla fonte, nel
mese di maggio del 1997, per consegnare gli atti di chiusura degli anni
1995/96. Lamenta il carattere puntivo della tassazione d’ufficio, di oltre fr.
13'000.— superiore alla realtà.
-
La __________
__________, che gestisce il __________ __________ __________, è una società anonima
che ha la propria sede a __________ con recapito in via __________ __________ a
__________.
Le persone con diritto di
firma, secondo il Registro di commercio, sono due ed hanno entrambe il diritto
di firma individuale: l’amministratore unico __________ __________ e il
direttore __________ __________.
Orbene, secondo la
ricorrente, l’autorità fiscale avrebbe dovuto indirizzare le proprie decisioni
non al direttore bensì all’amministratore.
4.1.
Secondo l’art. 212 LT,
applicabile anche in materia di imposta federale diretta in virtù del disposto
dell’art. 139 cpv. 1 LIFD, contro una decisione in materia di imposta alla
fonte, l’interessato può presentare reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso
secondo gli articoli 227-231. Il termine per reclamare all’autorità di
tassazione e quello per ricorrere alla camera
di diritto tributario del tribunale d’appello sono in entrambi i casi di trenta
giorni (art. 206 cpv. 1 LT e art. 227 cpv. 1 LT).
Quanto alla notificazione
delle decisioni, l’art. 189 cpv. 1 LT si limita a prevedere che la tassazione
deve essere intimata per iscritto al contribuente, precisando, al capoverso 2°,
che se il contribuente è di ignota dimora o se egli non ha un rappresentante in
Svizzera, la decisione potrà essergli notificata validamente mediante pubblicazione
sul Foglio ufficiale del Cantone, con carico delle spese.
4.2.
Diversamente da altre
leggi, la legge tributaria e la legge federale sull’imposta federale diretta
non precisano a chi debbano essere notificate le decisioni e gli altri atti
indirizzati a persone giuridiche e società commerciali. Il Codice di procedura
civile, per esempio, stabilisce che gli atti giudiziari devono essere notificati
alle persone giuridiche di diritto privato ed alle società commerciali nella
persona di uno dei loro amministratori o procuratori (art. 121 cpv. 1 lett. c
CPC). Tale norma si applica anche nell’ambito della procedura
amministrativa, in virtù del rinvio previsto dall’art. 14 cpv. 2 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm).
4.3.
Questa Camera ha già avuto
modo di ritenere valida la notifica di una decisione al recapito di una società
anonima, argomentando fra l’altro che, se la SA non ha alcun ufficio nella sede
statutaria, deve comunque far iscrivere un domicilio (recapito) in detto comune
(art. 43 cpv. 1 ORC) e che le autorità, come i terzi, per notificare i loro
atti, devono rivolgersi a tale indirizzo; anzi, poiché, secondo il citato
giudizio, la disposizione di cui all'art. 43 cpv. 1 ORC ha evidentemente anche
lo scopo di tutelare gli interessi pubblici e quelli dei terzi, il titolare del
recapito non può in ogni tempo declinare il suo dovere di ricevere la
corrispondenza. L’obbligo fissato dall'art. 43 ORC di indicare nell'iscrizione
il domicilio della società comporta evidentemente anche il dovere di notificare
i relativi cambiamenti (art. 937 CO, cfr. DTF 80 I 274, consid. 1; CDT
n. 40 del 25 marzo 1993, confermata dal Tribunale federale con STF del
14 aprile 1994 in re R.G. SA).
4.4.
Quanto alla posizione del
direttore, deve essere osservato quanto segue.
Per l’art. 718 cpv. 1 CC,
il consiglio d’amministrazione rappresenta la società nei confronti dei terzi;
salvo disposizione contraria dello statuto o del regolamento d’organizzazione,
ogni amministratore ha il potere di rappresentare la società.
Il secondo capoverso della
norma in questione precisa quindi che il consiglio d’amministrazione può
delegare il potere di rappresentanza a uno o più amministratori (delegati) o a
terzi (direttori). Almeno un amministratore dev’essere autorizzato a rappresentare
la società (art. 718 cpv. 3 CC).
Quanto all’estensione dei
poteri di rappresentanza, le persone autorizzate a rappresentare la società
possono fare, in nome di essa, tutti gli atti conformi al fine sociale (art.
718a cpv. 1 CC).
La legge tutela inoltre la
buona fede dei terzi, in relazione a limitazioni dei poteri di rappresentanza
(art. 718a cpv. 2 CC).
La dottrina sottolinea
come il potere di rappresentanza in nome della società sia definito dalla legge
in modo molto ampio, al punto che solo in casi estremi un atto giuridico, posto
in essere da un organo con potere di rappresentanza, in nome della società, può
essere considerato completamente invalido per superamento del potere di
rappresentanza; in questi casi eccezionali rientra, p. es., l’alienazione
dell’intera azienda da parte del consiglio d’amministrazione (Böckli,
Schweizer Aktienrecht, 2a ediz., Zurigo 1996, n. 1580 p. 834).
4.5.
Per quanto il direttore
sia indiscutibilmente terzo rispetto agli azionisti ed agli amministratori di
una società, la sua posizione nei confronti di persone che entrano in relazione
con quest’ultima è analoga a quella dell’amministratore. Egli può quindi portare
avanti trattative commerciali e concludere contratti in nome della società.
Nel caso in esame, appare
di conseguenza incomprensibile la pretesa della ricorrente, secondo cui una
notifica valida di decisioni fiscali potrebbe essere eseguita solo nei
confronti dell’amministratore, mentre non avrebbe alcuna efficacia
l’intimazione di una decisione al direttore.
La tesi su cui si fonda il
ricorso, nella misura in cui vorrebbe far concludere che la notifica della
decisione al direttore anziché all’amministratore avrebbe impedito a
quest’ultimo di conoscere il contenuto della stessa, oltre a non essere
opponibile al fisco –potendo tutt’al più fondare una responsabilità civile del
direttore nei confronti dell’amministratore e degli azionisti – è pure contraddetta
dagli atti esaminati dalla Camera di diritto tributario. Risulta infatti che,
prima di essere sottoposta a tassazione d’ufficio, la società ricorrente è
stata richiamata e diffidata e le è pure stata inflitta una multa disciplinare,
a sua volta notificata al direttore __________ __________ (cfr. decisione del
18 giugno 1996); ebbene, tale multa è stata pagata, così come le precedenti,
con cui veniva sanzionato il mancato inoltro dei conteggi trimestrali (cfr.
decisioni del 22 settembre 1995 e del 15 dicembre 1995).
4.6.
Ne consegue che la
tassazione d’ufficio, notificata al direttore __________ __________, è valida
ed efficace nei confronti della __________ __________.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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