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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.105
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00105
Lugano 3 settembre1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 27 giugno 1997
in materia di: imposta preventiva
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 5 marzo 1997, l’autorità fiscale ammetteva la domanda di rimborso limitatamente agli importi trattenuti nel 1994. Quanto all’imposta preventiva del 1993, ne negava il rimborso, richiamandosi all’art. 32 cpv. 1 LIP.
Il signor __________ impugnava la decisione citata con reclamo all'Ufficio di tassazione, chiedendo, in via principale, il rimborso dell’imposta del 1994 e, in via subordinata, la deduzione dell’importo non rimborsato dai redditi 1993.
L’autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 28 maggio 1997, affermando che il contribuente non faceva valere alcun motivo di restituzione del termine; quanto alla domanda subordinata, negava che potesse essere presa in considerazione, essendo prevista solo l’imposizione dei redditi lordi.
Nelle sue osservazioni del 7 agosto 1997, l’Amministrazione federale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso, osservando che l’ignoranza della legge non è motivo di restituzione del termine e che, d’altra parte, il ricorrente ha inoltrato la domanda di rimborso solo dopo essere stato tassato d’ufficio, non avendo presentato la dichiarazione fiscale 1995/96.
I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (ASA 24 p. 95, 31 p. 149, 47 p. 267, 49 p. 136; Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer, II parte, Basilea 1985, p. 217; Stockar/Fagetti/Fontana, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, 2a ediz., Basilea 1995, p. 50).
Chiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).
3.2.
Come correttamente osservato nella decisione impugnata e nelle osservazioni dell’AFC al ricorso, il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta nel 1993 avrebbe dovuto essere domandato entro il 31 dicembre 1996. La domanda presentata dal ricorrente il 28 febbraio 1997 è quindi manifestamente tardiva, come d’altronde riconosce anche lo stesso contribuente, che né con il reclamo né con il ricorso ha invocato un motivo di restituzione del termine.
4.1.
A tale proposito, si rileva anzitutto che lo stesso Tribunale federale ha già avuto modo di negare che il contribuente possa chiedere una restituzione del termine di cui all’art. 32 cpv. 1 LIP, richiamandosi alla propria ignoranza della legge (STF del 15 giugno 1990, cit. in Stockar/Hochreutener, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, n. 28 ad art. 32 LIP).
4.2.
Il ricorrente sembra d’altronde dimenticare che il rimborso dell’imposta preventiva si richiede servendosi dello stesso formulario che l’autorità fiscale ha predisposto per la dichiarazione dei titoli e degli altri collocamenti in capitale. Per i contribuenti che hanno sostanza mobiliare soggetta a dichiarazione, in altre parole, vige l’obbligo di ritornare all’autorità fiscale il suddetto formulario n. 13a, allegato alla dichiarazione delle persone fisiche. Naturalmente, per l’inoltro del primo vale lo stesso termine previsto per la dichiarazione: per il periodo 1995/96, il 30 marzo 1995.
Si tenga presente che, non dichiarando i propri collocamenti in capitale ed i relativi redditi, un contribuente si espone al rischio non solo di perdere il diritto al rimborso dell’imposta preventiva ma anche di vedersi aprire una procedura di contravvenzione per sottrazione d’imposta.
Nella fattispecie, il ricorrente non aveva neppure inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96. In tal modo, l’autorità fiscale, dopo averlo multato, non ha potuto fare altro che sottoporlo ad una tassazione per apprezzamento (cfr. decisione del 31 gennaio 1997). Solo dopo avere ricevuto tale decisione, il contribuente ha adempiuto finalmente i propri obblighi procedurali, inoltrando la dichiarazione 1995/96 e il formulario con la domanda di rimborso dell’imposta preventiva.
Ora, se non lo avesse fatto entro il termine di reclamo di trenta giorni, avrebbe perso il diritto al rimborso non solo dell’imposta del 1993 ma anche di quella del 1994, in applicazione dell’art. 23 LIP.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione e 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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