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Numero d'incarto:
80.1997.107
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00107
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 27 giugno 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliata a __________, svolge un’attività indipendente quale
gerente della Boutique __________.
Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, inoltrata in data 23 agosto 1996, la contribuente ha indicato
redditi da attività indipendente per complessivi fr. 21’227.– in media annua.
Notificandole la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 21 aprile 1997, l'Ufficio di
tassazione di __________ ha commisurato il suo reddito aziendale in fr.
37’000.–; dedotti gli oneri assicurativi, l’imponibile è stato determinato in
fr. 33’717.– in media annua.
In seguito a reclamo del
20 aprile 1997, con cui la contribuente ha contestato la valutazione effettuata
dall’autorità fiscale, quest’ultima, con decisione del 9 giugno 1997, ha
ridotto il reddito da attività indipendente a fr. 34’000.–. Nella motivazione allegata
alla decisione, si spiega fra l’altro che «il reddito aziendale contestato è
stato determinato sulla base del dispendio, ritenuto un minimo fabbisogno di
esistenza (fr. 1’000.– mensili)»; la riduzione da fr. 37’000.– a fr.
34’000.– è stata giustificata dalla «presenza di costi non monetari fra le
spese generali (vedi gli ammortamenti)».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta
nuovamente il reddito determinato dall’autorità fiscale, argomentando di avere
potuto mangiare, nel periodo di computo, solo grazie all’aiuto di familiari e
amici.
-
In data 21 luglio
1997, la Camera di diritto tributario ha incaricato il proprio ispettore di
prendere contatto con la ricorrente, per l’esame della contabilità relativa
alla sua attività aziendale.
Il 30 ottobre 1997, alla
Camera sono pervenuti il rapporto dell’ispettore incaricato ed uno scritto, con
cui la contribuente comunica di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
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Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
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Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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