AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.108
Data decisione, Autorità: 03.09.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00108
Lugano 3 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 6 maggio 1997
in materia di: riparto intercomunale dell'imposta 1995 delle Officine Idroelettriche della __________
presentato da:
Comune di __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: Municipio di __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con decisione del 21 febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) notificava alla contribuente __________ SA (Officine idroelettriche della __________ __________), con sede a __________, nonché al centinaio di comuni interessati, il riparto intercantonale dell’imposta cantonale per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995. Al neocostituito Comune di __________, in particolare, era assegnata una quota di imposta pari a fr. 39’939.40.
Con reclamo del 19 febbraio 1997, il Comune di __________ chiedeva l’annullamento del riparto intercomunale e l’allestimento di un nuovo riparto, conforme ai criteri adottati fino al 1994, cioè prima che i Comuni di __________, __________ e __________ si sciogliessero per dare vita al nuovo Ente. A suo avviso, con il nuovo riparto, l’autorità fiscale avrebbe disatteso le indicazioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, che aveva prospettato vantaggi per i Comuni interessati dalla fusione. La diminuzione di entrate comunali del 10%, seguita alla fusione, sarebbe pertanto in contrasto con i calcoli fatti dal governo nel messaggio relativo alla fusione e costituirebbe anche un disincentivo alle fusioni comunali.
L’UTPG respingeva il reclamo con decisione del 4 aprile 1997, richiamandosi all’art. 2 della legge cantonale per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate, del 13 novembre 1957. La diminuzione del gettito veniva ricondotta dall’autorità di tassazione alle variazioni di calcolo relative al numero degli abitanti residenti nei singoli comuni (l’importo minimo di fr. 3’500.– non era più computato tre volte ma una volta sola) ed alla capacità finanziaria dei Comuni. L’UTPG osservava inoltre di avere appreso dalla Sezione enti locali che il Messaggio non conteneva promesse ma faceva un discorso generale; d’altronde, nessuno sarebbe stato in grado, secondo la Sezione enti locali, di prevedere già allora gli effetti della fusione sul riparto delle imposte dell’__________.
Nelle sue osservazioni del 22 luglio 1997, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso, sottolineando come il decreto legislativo concernente la fusione non contenga alcuna disposizione che giustifichi un mantenimento dei criteri di ripartizione vigenti prima della fusione.
Contro il riparto il contribuente e i Comuni interessati possono inoltrare reclamo all'autorità di tassazione in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica (art. 286 cpv. 1 LT). Contro la decisione su reclamo gli interessati possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario in tante copie quanti sono gli interessati, più una, entro trenta giorni dalla notifica (art. 287 cpv. 1 LT). La Camera di diritto tributario trasmette un esemplare del ricorso ad ogni interessato, con la fissazione di un termine di 30 giorni per le osservazioni (art. 287 cpv. 2 LT).
4.2.
Disposizioni analoghe sono contenute nella Legge per il riparto in sede comunale dell’imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’ acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate del 13 novembre 1957.
Per l’art. 17 lett. b, infatti, contro le decisioni dell’Autorità fiscale il contribuente e i Comuni interessati possono reclamare entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il reclamo va presentato all’Amministrazione cantonale delle contribuzioni in carta semplice, in tante copie quanti sono gli interessati, più una. L’Amministrazione cantonale delle contribuzioni trasmette un esemplare del reclamo a ogni interessato con un termine di 30 giorni per le osservazioni.
Per l’art. 17 lett. c, contro le decisioni su reclamo gli interessati possono ricorrere alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni dall’ intimazione, con atto in carta semplice, in tante copie quanti sono gli interessati, più una.
4.3.
Nella fattispecie, dato il numero ingente di parti interessate – sono 92 solo i Comuni che partecipano alla ripartizione dell’imposta dell’__________ __________ – la Camera di diritto tributario ha rinunciato a trasmettere copia del ricorso ad ognuna. Lo stesso comune ricorrente, non ha d’altronde adempiuto l’esigenza, stabilita dalla legge, di trasmettere il ricorso in tante copie quanti sono gli interessati. Dalla rinuncia al contraddittorio nei confronti dei Comuni interessati non deriva comunque una violazione della legge né dell’art. 4 Cost. fed., per il fatto che la Camera vi ha rinunciato solo dopo avere verificato che non vi era alcun margine per un accoglimento del ricorso.
La Legge per il riparto in sede comunale dell’ imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell’ acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate, del 13 novembre 1957, disciplina la ripartizione fra i Comuni, ai fini dell’applicazione del moltiplicatore, dell’imposta cantonale sulla sostanza e sul reddito delle aziende citate (art. 1 legge cit.).
5.2.
Secondo l’art. 2 della legge in questione, dall’importo complessivo d’imposta cantonale che forma oggetto di riparto fra i Comuni, si deducono preliminarmente
1 Precipuo
il 20% dell’imposta sull’utile e sul capitale, a favore del Comune sede;
2 Riparto in base alla popolazione
una somma di fr. 2.- per testa di popolazione residente con un minimo di fr. 3’500.- e un massimo di fr. 10’000.- per Comune, a favore
dei Comuni confinanti con i corsi d’acqua utilizzati,
dei Comuni il cui agglomerato urbano si trova nel bacino imbrifero che alimenta le prese o risulti comunque a monte dei corsi d’acqua utilizzati, sempre che le loro acque possano teoricamente immettersi nei corsi stessi in un punto che non sia più basso della quota altimetrica dell’ultima centrale.
Nel caso d’impianti sovrastanti l’uno all’altro, appartenenti a diverse aziende, l’imposta per testa di popolazione sarà dovuta dall’azienda con l’impianto o il gruppo d’impianti di maggiore potenza.
3 In base alla stima
L’imposta residuante è assegnata:
per un terzo in ragione della stima ufficiale;
per un ulteriore terzo:
4 In base ai salti e alle sponde
a) per il 60% ai Comuni confinanti, dalla presa alla resa, con i corsi d’acqua utilizzati, in proporzione alla cifra indicativa costituita dalla somma dei singoli salti teorici dei corsi d’acqua nelle giurisdizioni comunali moltiplicati per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione;
b) per il 40% ai medesimi Comuni in proporzione della cifra indicativa costituita dalla somma delle singole lunghezze di sponda dei corsi d’acqua entro le giurisdizioni comunali moltiplicate per i rispettivi deflussi naturali misurati alla captazione.
5 In base alla capacità finanziaria dei Comuni
Per l’ultimo terzo a tutti i Comuni partecipanti al riparto in funzione degli indici finanziari inversi.
Quando l’azienda sfrutta acque provenienti da più comprensori idrografici l’imposta ripartibile a questo titolo è assegnata ad ogni comprensorio, per la ripartizione tra i Comuni in esso compresi o che partecipano alla produzione mediante impianti che sfruttino le sue acque, in proporzione alla produzione mediante impianti che sfruttino le sue acque, in proporzione alla produzione media di energia conseguibile con l’acqua captata in ogni bacino imbrifero.
Gli indici più recenti della capacità finanziaria comunale servono quale base di calcolo.
In base al riparto impugnato, il Comune ricorrente partecipa all’imposta dell’__________ __________ per le quote seguenti:
• in base alla popolazione (n. 2);
• in base ai valori di stima (n. 3);
• in base alla capacità finanziaria (n. 5).
Fino al 1994, ognuno dei tre comuni interessati aveva diritto all’importo minimo di fr. 3’500.– (in base alla popolazione) ed alla quota in base alla capacità finanziaria; in seguito alla fusione, vi è un solo Comune che ha diritto alle quote in questione. Donde la diminuzione della quota globale attribuita al Comune di __________.
Tale esito è conforme alle disposizioni della legge applicabile al riparto né, del resto, il Comune ricorrente lamenta errori nell’esecuzione del calcolo.
Come è evidente, la diminuzione della quota spettante al Comune di __________ in seguito alla fusione non è altro che una conseguenza involontaria dell’applicazione della legge in questione.
6.2.
Quanto alle argomentazioni contenute nel ricorso, esse censurano essenzialmente la mancata informazione della popolazione in merito alle conseguenze fiscali, nel corso della procedura di fusione. In virtù delle promesse fatte dal Consiglio di Stato, in particolare nel Messaggio del 16 marzo 1994, il Municipio di __________ ritiene che, data la prevalenza del principio della buona fede, si dovrebbe ammettere una deroga alla legge cantonale e modificare il riparto intercomunale.
6.2.1.
Si deve anzitutto ricordare, come ribadito in una recente sentenza del Tribunale federale in un caso ticinese (STF dell'11 novembre 1996 in re G. e M. P., inedita), che nel diritto tributario prevale il principio della legalità, di modo che quello della buona fede ha solo una portata limitata, soprattutto se si trova in conflitto con quello della legalità (DTF 118 Ib 312 consid. 3b pag. 316; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 302; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 25).
6.2.2.
Il principio della buona fede (“Treu und Glauben”) tutela comunque anche le relazioni tra autorità fiscali e contribuenti; esso vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, é direttamente deducibile dall'art. 4 Cost. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia 297).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità amministrativa è vincolante, se:
a) l'informazione è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una completa ed esatta esposizione della fattispecie;
b) l'autorità in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in buona fede che lo fosse;
c) il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l'inesattezza;
d) il cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio;
e) l'ordinamento legale non è mutato nel frattempo
(DTF 113 V 87, 108 Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali
6.2.3.
È immediatamente evidente come, nella fattispecie, non vi sia alcuna informazione erronea, cui l’autorità fiscale debba ritenersi vincolata, in applicazione del principio della buona fede. Anzitutto, neppure il Comune ricorrente pretende che le informazioni, che esso ritiene lo abbiano tratto in inganno, provengano dall’autorità di tassazione. Inoltre, la sua posizione nella procedura di tassazione non è certo quella di contribuente. È dunque certamente esclusa una deroga al principio di legalità fondata sulla buona fede che intercorre tra autorità fiscali e contribuenti.
6.3.
Nella misura in cui le contestazioni del ricorrente dovessero essere interpretate come censure relative allo svolgimento della procedura di fusione in quanto tale, la Camera di diritto tributario non può chiaramente pronunciarsi. Se, in altri termini, il Comune di __________ dovesse ritenere che le informazioni – a suo avviso erronee – offerte nel corso della procedura di fusione abbiano inficiato la formazione del consenso popolare alla fusione stessa, è una questione che sfugge alla competenza di questa Camera.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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