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Numero d'incarto:
80.1997.114
Data decisione, Autorità:
03.09.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00114
Lugano
3 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 10 luglio 1997
in
materia di: IC 95/96 intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: Prof. Dr. __________. , __________ __________ -,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che la signora __________
, domiciliata a __________ (), è limitatamente imponibile
nel Canton Ticino, quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________;
-
che, nella decisione su
reclamo relativa alla tassazione IC 1995/96 (periodo di assoggettamento dal 15
aprile 1995 al 31 dicembre 1996), l'Ufficio di tassazione di __________
-__________ ha commisurato la sostanza imponibile in fr. 106’329.– (pari alla
differenza tra il valore di stima e i debiti privati) e il reddito imponibile
in fr. 5’018.– in media annua (pari alla differenza fra il valore locativo
dell’appartamento di sua proprietà e le deduzioni relative alla sostanza
immobiliare);
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il
calcolo del reddito imponibile effettuato dall’autorità di tassazione,
lamentando una doppia imposizione, in base al riparto intercantonale redatto
dall’autorità fiscale del Cantone di domicilio;
-
che, nelle relazioni
intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto
federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5
cpv. 3 LT);
-
che il Tribunale federale,
in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera
determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con
determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e
riferimenti);
-
che, in particolare, i
costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono
attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi
(cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso
dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire
al cantone di situazione dell'immobile;
-
che gli interessi debitori
vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della
sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra sostanza e
credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons. 4a p. 49,
111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno pertanto
dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai
cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF
120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 104 Ia 256, cons. 4b e
riferimenti);
-
che, quanto alla deduzione
degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al
reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello
stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui
risultano bassi redditi e viceversa): può quindi verificarsi il caso che la
percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere, secondo la
chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della
sostanza imponibile in quel cantone;
-
che, in un caso simile gli
interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della
sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi debbono essere
attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher,
Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn,
Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.);
-
che, quando poi il totale
degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza
è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit.,
§. 9, II, n. 5, 7, 16, 27): l’eccedenza di interessi passivi è sopportata in
ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a
carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente,
ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 5 p. 356, 97 I 36 cons. 2 p. 40 s., 66
I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts récents
du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction constitutionnelle de la double
imposition intercantonale (art. 46, al. 2 Cst. féd.), in RDAF 53/1997 p.
240);
-
che, in base alla
tassazione impugnata ed al riparto intercantonale allestito dal cantone di
domicilio, la situazione della ricorrente è la seguente:
Cant. __________
Cant. __________
Totale
reddito della sostanza
6’750
interessi passivi
22’094
ripartizione proporzionale
1’757
20’337
22’094
-
che, poiché da tale
ripartizione risulta un eccesso di interessi passivi a carico del reddito della
sostanza imposto nel Canton __________, trova applicazione la seconda regola
ricavata dalla giurisprudenza del Tribunale federale, nella misura in cui il
Canton Ticino dispone ancora di reddito netto della sostanza e cioè per un ammontare
di fr. 4’993.– (pari alla differenza tra fr. 6’750.– e fr. 1’757.–);
-
che al Canton Ticino
possono pertanto essere attribuiti ulteriori fr. 4’993.– di deduzioni per
interessi passivi, mentre l’ulteriore eccedenza dovrà essere sopportata, infine,
dal Cantone di domicilio;
-
che il ricorso deve di
conseguenza essere accolto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 giugno 1997 è riformata nel senso
che, oltre agli interessi passivi proporzionali per fr. 1’757.–, sono dedotti
ulteriori interessi passivi per fr. 4’993.– in media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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