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Numero d'incarto:
80.1997.117
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00117
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 21 luglio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Alla dichiarazione
fiscale 1995/96, fondata sui redditi del biennio 1993/94, il signor __________
__________ allegava l’elenco dei titoli e degli altri collocamenti di capitale;
in quest’ultimo documento dichiarava i redditi provenienti da due conti bancari
e da titoli azionari, per complessivi fr. 264.90 nel 1993 e fr. 607.75 nel
- Al citato elenco allegava inoltre estratti bancari dai quali risultava la
titolarità di quote dei fondi di investimento __________ __________ __________
-__________ __________ Fund e __________ __________ __________ Fund __________.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 10 marzo 1997, l’Ufficio di
tassazione di __________ aggiungeva ai redditi dichiarati quelli provenienti
dai fondi d’investimento, così calcolati:
Fondo d’investimento
reddito 1993
reddito 1994
__________ __________ __________ -__________ __________ Fund
5’565.––
__________ __________ __________ Fund __________
408.50
- Con reclamo del 2
aprile 1997, il contribuente contestava fra l’altro l’imposizione del reddito
dei fondi di investimento, adducendo di avere invece subito una perdita con
l’acquisto e la successiva rivendita delle partecipazioni in questione.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il gravame su questo punto, argomentando che il titolare di partecipazioni
a fondi di investimento orientati alla crescita realizza gli utili non
distribuiti all’atto della contabilizzazione, a seguito della quale acquisisce
una pretesa giuridica. Ai redditi dichiarati dal contribuente era pertanto
stato correttamente aggiunto il reddito delle 76 quote __________ __________
__________ -__________ __________ Fund al momento della contabilizzazione
(31.12.1993) e delle 4 quote __________ __________ __________ Fund __________
pure a tale momento (30.6.1993).
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce
sostanzialmente le contestazioni già contenute nel reclamo interposto
all’autorità di tassazione. Ritiene iniqua l’imposizione dell’intero reddito di
un anno per il solo fatto di essere titolari delle partecipazioni alla data
della contabilizzazione. Contesta inoltre il calcolo effettuato dall’autorità
di tassazione, adducendo che gli esperti della Banca __________ __________
__________ gli avrebbero calcolato una redditività teorica di soli fr. 489.75 e
non di quasi 6’000 franchi.
Nelle sue osservazioni del
19 settembre 1997, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone
di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo il reddito dei titoli a fr.
3’422.– in media annua. La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle
finanze, da parte sua, propone di respingere il ricorso, sia in materia di IC
sia in materia di IFD.
Delle argomentazioni
contenute nelle prese di posizione delle autorità fiscali si dirà in seguito,
in quanto necessario.
- 4.1.
Il problema
dell’imposizione degli utili non distribuiti dei fondi di investimento orientati
alla crescita (“fondi di crescita”) è già stato affrontato da questa Camera (CDT
n. ..__________ del 28 agosto 1995 in re G.R., in RDAT
I-1996 n. 15t).
4.2.
I fondi di crescita (“Wertzuwachsfonds”)
differiscono dai fondi di distribuzione (“Ausschüttungsfonds”) per il
fatto che i relativi regolamenti prevedono che i redditi conseguiti non siano distribuiti
ai partecipanti ma vengano immediatamente reinvestiti. In tal modo cresce il
valore dei certificati di partecipazione. È solo in tempi recenti che,
diffondendosi la costituzione da parte delle banche di simili forme di fondi di
investimento, si è posto il problema delle modalità di imposizione dei redditi
conseguiti dalla direzione del fondo. Alla richiesta di informazioni
indirizzata da un importante istituto di credito nel 1986, l’AFC rispondeva
che, non essendovi realizzazione, tali redditi non sono imponibili fintantoché
il titolare ne rimanga proprietario. Tale decisione fu criticata dalle
amministrazioni fiscali di diversi cantoni, che ritenevano che i redditi non
distribuiti vengono fiscalmente realizzati dall’investitore al momento in cui
vengono bonificati nel conteggio annuale del fondo di investimento (Stebler,
Die Besteuerung der Erträge aus Anlagefonds, insbesondere aus Wertzuwachsfonds,
in ASA 59 p. 283).
In seguito alle critiche,
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fu indotta a riesaminare
la questione ed emise la Circolare n. 2 del 23 novembre 1989, concernente
l’imposizione «degli utili non distribuiti dei fondi di investimento orientati
alla crescita (fondi di crescita)». In essa, l’autorità fiscale federale conclude
che l’investitore acquista una pretesa giuridica precisa in base alla legge
federale sui fondi di investimento e che pertanto vi è realizzazione ai sensi
della giurisprudenza del Tribunale federale. Per l’art. 20 LFI, infatti, con il
suo versamento il partecipante acquisisce verso la direzione del fondo il
credito corrispondente alla quota sul patrimonio e sull’utile del fondo. Non
avendo peraltro il fondo come tale personalità giuridica, i redditi sono
attribuibili giuridicamente all’investitore nel momento in cui la direzione del
fondo li realizza (Stebler, op. cit., p. 284). I redditi non distribuiti
sono peraltro attribuibili all’investitore anche economicamente, in virtù della
“soluzione fiduciaria” sostenuta dalla dottrina dominante (cfr. Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 342 s., ma
anche Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale
concernente la legge sui fondi d’investimento, del 23 novembre 1965, in FF
1965, vol. III; p. 295).
4.3.
La Circolare n. 2 del 23
novembre 1989 non è applicata da tutti i cantoni ai fini dell’imposta cantonale
sul reddito, per il fatto che pone seri interrogativi in relazione
all’attuazione pratica, mancando in particolare la garanzia costituita dal
prelievo dell’imposta preventiva, che neppure sarebbe possibile in relazione a
redditi non distribuiti (cfr. per esempio Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 254).
4.4.
La Circolare in questione
non si pronuncia sulla questione se i redditi non distribuiti provenienti da
fondi di crescita di diritto estero siano imponibili agli investitori svizzeri
(Stebler, op. cit., p. 288). In dottrina non si è mancato di
sottolineare le difficoltà cui si andrebbe incontro, in caso di risposta
affermativa, dovendosi di volta in volta verificare se il fondo in questione da
un lato procede o meno alla tesaurizzazione e dall’altro presenta o meno una
personalità giuridica propria (Fuglister, Eidgenössische
Steuerverwaltung und Schweizerische Bankiervereinigung: Fruchtbares Spannungsfeld,
in ASA 59 p. 111).
__________ __________,
collaboratore scientifico della Divisione principale dell’imposta federale
diretta dell’AFC, nel suo già citato articolo pubblicato nel novembre 1990 (Stebler,
op. cit., p. 288), sostiene che l’AFC ha successivamente dato una risposta al
quesito riguardante l’imponibilità dei redditi provenienti dai fondi esteri.
Sarebbero pertanto imponibili agli investitori svizzeri i redditi non
distribuiti, qualora i fondi di investimento stranieri corrispondano nella loro
organizzazione ai fondi del diritto svizzero. In particolare, essi non
dovrebbero avere personalità giuridica propria; in caso contrario, i redditi
non distribuiti non sarebbero imponibili. L’investitore dovrebbe, in
quest’ultimo caso, essere trattato come l’azionista di una società che
tesaurizza i propri utili. __________ propone quindi un paio di esempi di fondi
di investimento i cui redditi sfuggirebbero all’imposizione presso gli investitori
svizzeri: le SICAV (Sociétés d’investissement à capital variable) del diritto
francese e i Ro-fonds olandesi.
4.5.
A partire dal periodo
fiscale 1995/96, ai fini dell’imposta federale diretta sono imponibili anche i
redditi dei fondi lussemburghesi SICAV e per le quote di analoghi fondi
d’investimento stranieri (Circolare n. 10 del 6 maggio 1994 dell’AFC; v.
anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 87 s.). Nella categoria delle SICAV rientrano
società che presentano la forma di una società per azioni del diritto
lussemburghese, ed in base all’art. 25 della Loi du 30 mars 1988 relative
aux organismes de placement collectif sottostanno anche alle disposizioni
generali sulle società per azioni, nella misura in cui la legge sui fondi
d’investimento non preveda qualcosa di diverso.
Tale soluzione è criticata
in dottrina da chi ritiene che, essendo le SICAV persone giuridiche straniere,
assimilabili, in virtù dell’art. 49 cpv. 3 legge federale sull’imposta federale
diretta (LIFD), alle società anonime del diritto svizzero piuttosto che ai
fondi di investimento, i loro utili tesaurizzati dovrebbero essere imponibili
all’azionista, mediante l’imposta sul reddito o sull’utile, solo al momento
della distribuzione (Hess, SICAV-Tesaurierungsfonds: Kritische Würdigung
einer Praxisänderung der Eidgenössischen Steuerverwaltung, in RF
49/1994, p. 234 ss., in particolare p. 246; Hess/Sigg, Besteuerung der
Anlagefonds und deren Anteilsinhaber in der Schweiz – Eine Darstellung der wesentlichen
steuerrechtlichen Probleme, in ST 1997 pp. 83-98, in particolare p. 92).
- 5.1.
Nel caso in esame, si deve
anzitutto distinguere fra il reddito che i fondi di investimento contabilizzano
alla data fissata dai rispettivi regolamenti, anche se poi non li
distribuiscono ma li tesaurizzano, ed i redditi che i titolari delle quote
realizzano al momento in cui vendono le proprie partecipazioni. Questa
distinzione è importante, poiché permette di contrastare le argomentazioni su
cui si fondava il reclamo inoltrato all’autorità di tassazione, nel quale il
ricorrente aveva opposto al calcolo del “reddito” effettuato dall’Ufficio di
tassazione un proprio calcolo del “reddito” dal quale risultava una perdita.
Ora, mentre l’autorità
fiscale ha solo calcolato il “reddito” derivante dalla contabilizzazione dei
redditi tesaurizzati da parte del fondo di investimento, il contribuente ha
invece intrapreso un calcolo in base ai “redditi” conseguiti al momento della
vendita delle proprie quote di partecipazione. Ovvio, quindi, che le conclusioni
non coincidano.
5.2.
Si tratta poi di
qualificare i fondi di investimento dei quali il ricorrente ha acquistato le
partecipazioni.
Contrariamente a quanto
sostenuto dall’AFC, nelle sue osservazioni del 19 settembre 1997, i fondi in
questione rientrano fra quelli lussemburghesi e più precisamente fra quelli
gestiti da una società anonima del diritto lussemburghese.
5.3.
Ne consegue che, per
l’imposta federale diretta, sarebbe applicabile alla fattispecie la Circolare
n. 10 del 6 maggio 1994, concernente i «redditi dei fondi lussemburghesi
SICAV». Sennonché, tale circolare è applicabile, secondo la stessa Amministrazione
federale delle contribuzioni, solo per i redditi che i fondi di investimento
lussemburghesi o ad essi analoghi hanno tesaurizzato nel corso del 1994.
Per quanto concerne invece
«i proventi della sostanza che i fondi di crescita stranieri hanno trattenuto
nel 1993 non saranno inclusi nell’imposizione del reddito imponibile»; l’AFC
giustifica questa scelta con la «mancanza di chiarezza che la situazione
giuridica presentava finora riguardo all’imposizione di simili redditi
provenienti da fondi stranieri».
Pertanto, il reddito di
cui avrebbe beneficiato il ricorrente, che è stato conseguito, secondo i
criteri adottati dall’AFC, nel corso del 1993 (il 30 giugno 1993 per le quote
del __________ __________ __________ Fund e il 31 dicembre 1993 per quelle del
__________ __________ __________ -__________ __________ Fund), non è soggetto
all’imposta federale diretta.
Un’analoga soluzione si
giustifica pure per l’imposta cantonale, data l’affinità della base legale.
5.4.
Per quanto attiene alla
vendita delle quote di cui il ricorrente era proprietario, il relativo ricavo
deve essere qualificato come utile in capitale e sfugge pertanto all’imposta
sul reddito sia per la Confederazione sia per il Cantone (cfr. Hess/Sigg,
op. cit., p. 93).
Gli utili (e le perdite)
che il ricorrente sostiene di avere avuto, in occasione della vendita delle
quote dei fondi citati, sono pertanto irrilevanti fiscalmente.
- Il ricorso deve
allora essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che è
stralciato il reddito proveniente dai fondi di investimento.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 23 giugno 1997 è riformata nel senso
che è stralciato il reddito proveniente dai fondi di investimento.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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