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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.123
Data decisione, Autorità: 29.09.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00123 80.97.00124
Lugano 29 settembre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi del 22 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 91/92
presentati da:
__________, __________ __________ rappr. da: Fiduciaria __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Il 1° luglio 1990 veniva costituita la __________ & __________ __________, di cui sono azionisti oltre ai fratelli __________ e __________ __________, anche due ex dipendenti della società in nome collettivo F.lli __________ e il signor __________, giardiniere. La __________ & __________ __________ assumeva dalla F.lli __________ tutta la parte relativa alla produzione delle piantine e dei fiori. La F.lli __________ continuava invece l’attività nel campo della manutenzione stradale.
b. I fratelli __________ sono comproprietari di diversi beni immobili, segnatamente:
a __________: part. RFD n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (tutte vendute nell’aprile del 1988) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno;
a __________: part. RFD n. __________, __________ (venduta il 4 novembre 1994) e __________ in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno;
a __________: part. RFD n. __________ in comproprietà, assieme a __________ __________, in ragione di un terzo ciascuno;
a __________: part. RFD n. __________, __________ e __________ in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno.
Dopo la costituzione della __________ & __________ __________, la part. N. __________ e parte della part. N. __________ di __________ sono state affittate dai fratelli __________ alla neocostituita società per una durata di quindici anni.
c. Nel novembre del 1991 l’Ispettorato fiscale della Divisione cantonale delle contribuzioni effettuava una verifica fiscale presso la ditta F.lli __________ con lo scopo precipuo di determinare il profitto in capitale derivante dal trapasso nella sostanza provata dei terreni e delle aree utilizzate a scopo aziendale (cfr. Rapporto di verifica dell’ 8 gennaio 1996). Gli Ispettori giungevano alla conclusione che, sussistendo perfetta identità tra comproprietari e membri della società in nome collettivo ed essendo gli immobili adibiti prevalentemente a scopi aziendali, l’utile derivante dal loro trasferimento nella sfera privata andava imposto quale profitto in capitale. Secondo gli Ispettori, tale utile era imponibile anche per l’IFD, poiché la società in nome collettivo, benché non iscritta a Registro di commercio, sottostava, a loro avviso, all’obbligo di tenere la contabilità.
a __________ __________ un reddito aziendale di fr. 615'782.- di media annua per l’IC e di fr. 1'555'940.- per l’IFD, al posto di quello dichiarato di fr. 56'467.- per l’IC e
ad __________ __________ un reddito aziendale di fr. 615'733.- di media annua per l’IC e di fr. 1'612'407.- per l’IFD, al posto di quello dichiarato di fr. 56'467.- di media annua sia per l’IC sia per l'IFD.
e __________ __________, entrambi assistiti dalla Fiduciaria __________ __________, presentavano separatamente reclamo in tempo utile, contestando in particolare per quanto concerne l’IFD l’obbligo della società in nome collettivo F.lli __________ di tenere la contabilità e quindi il conseguimento di un profitto in capitale imponibile in relazione al trasferimento degli immobili nella sfera della sostanza privata. I reclamanti contestavano inoltre con riferimento all’IC l’inclusione dell’utile conseguito con la vendita del terreno di __________, già colpito con l’imposta sul maggior valore immobiliare, come pure di quello relativo al trasferimento nella sfera privata di immobili o parti di immobili usati a esclusivi scopi privati.
Con decisione su reclamo del 23 giugno 1997, successiva quindi alla verifica dell’Ispettorato fiscale, l' Ufficio di tassazione stralciava dal reddito aziendale l'utile conseguito con la vendita di __________, perché già colpito con l’imposta sul maggior valore immobiliare.
Il reddito aziendale IC veniva rettificato:
per __________ __________ in fr. 574'258.- di media annua e quello IFD in fr. 1'628'781.-;
per __________ __________ in fr. 573'091.- di media annua e per l'IFD in fr. 1'628'781.-.
Con i presenti, tempestivi ricorsi i contribuenti, assistiti dalla Fiduciaria __________ __________, chiedono in via principale lo stralcio per l'IFD dell'utile di liquidazione e comunque in via subordinata per l'IFD e in via principale per l'IC lo stralcio dall'utile di tutti gli immobili che hanno avuto e hanno tuttora una destinazione ed un carattere privato. Chiedono inoltre l'annullamento della tassazione IMVI del 21 gennaio 1994 relativa alla vendita dell'immobile di __________.
5.1.
In occasione dell'udienza preliminare, in cui le parti si sono inizialmente confermate nelle rispettive posizione, il giudice ha chiesto, tra l'altro, un complemento d'istruttoria all'Ispettorato fiscale e si è riservato di invitare l' Amministrazione federale delle contribuzioni a prendere posizione sulla contestazione relativa all'obbligo della collettiva F.lli __________ di tenere la contabilità.
5.2.
Al termine del complemento istruttorio, il giudice ha nuovamente convocato le parti, che, in occasione della discussione finale del 17 settembre 1998, con il consenso del giudice, sono addivenute al seguente accordo:
Il mappale __________ di __________, adibito ad abitazione privata e separato dall'azienda, viene considerato di natura privata.
Tenuto conto dei costi di costruzione e di altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria e dell'udienza, l'utile assoggettato per IFD e per l'aliquota IC viene ridotto di fr. 600'000.--.
Vengono abbandonate tutte le altre contestazioni di principio.
L'IMVI soluta nel 1993 verrà considerata quale acconto sulle imposte dovute.
Questo accordo, raggiunto dopo prolungata istruttoria, merita conferma e fungerà da base per l'emissione di nuovi conteggi d'imposta da parte dell'autorità fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto (consid. 6).
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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