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RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1997.127
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00127
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 25 luglio 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1947, celibe, di professione impiegato, è domiciliato a
__________ in via __________ __________ e lavora a __________ presso la
__________ __________ in qualità di impiegato. Nella dichiarazione d’imposta
IC/IFD 1995-96 ha chiesto la deduzione dal reddito di fr. 7'392.- per spese di
trasferta con il mezzo privato, di fr. 2'400.- per doppia economia domestica e
di fr. 2'000.- per l’IC e fr. 3'400.- per l’IFD a titolo di altre spese
professionali. L’Ufficio di tassazione ha per contro ammesso la deduzione per
spese di trasferta limitatamente a fr. 5'600.- e per doppia economia domestica
limitatamente a fr. 1'200.-; ha inoltre portato la deduzione per altre spese
professionali a fr. 2'000.- per l’IC e 2'013 per l’IFD (cfr. notifica della
tassazione del 26 febbraio 1996).
Con tempestivo reclamo
del 25 marzo 1995 __________ __________ chiede per l’IC e l’IFD la deduzione
per spese di trasferta e di doppia economia domestica nella misura richiesta
nella dichiarazione d’imposta e inoltre, per la sola IFD, l’aumento della
deduzione per altre spese professionali a fr. 3'400.-.
Con decisione del 17
luglio 1997 l’UT di __________ respingeva il reclamo. Dei motivi della
decisione su reclamo verrà detto in seguito, per quanto necessario.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso il ricorrente rinnova le richieste di deduzione formulate
nella dichiarazione d’imposta. Fa presente che il percorso autostradale casa –
luogo di lavoro è di 56 km giornalieri; rileva inoltre che il contributo del datore
di lavoro per spese di doppia economia domestica è di soli fr. 2,50 al giorno
per il pasto consumato alla mensa aziendale, facendo nondimeno presente di non
poter usufruire di questo servizio a causa di dolori allo stomaco; fa infine
notare che la deduzione per altre spese professionali in materia di IFD nella
sola misura del 3% del salario netto non corrisponde all’onere reale a suo
carico.
-
In occasione
dell'udienza del 16 ottobre 1997 il ricorrente, sentite le spiegazioni del
giudice, ha dichiarato di desistere dal ricorso limitatamente all'ammontare
della deduzione per spese di trasferta. Lo ha invece mantenuto in relazione
alla deduzione per doppia economia domestica, impegnandosi a produrre un
certificato medico circostanziato.
Con memoria del 7 novembre
1997 si dilunga nuovamente sulle ragione della sua richiesta di aumentare la
deduzione per spese di trasferta.
- 4.1.
Nella misura in cui, con
la memoria del 7 novembre 1997 il ricorrente ritorna sulla richiesta d'aumento
della deduzione per spese di trasferta, il ricorrente contravviene ai più
elementari principi della buona fede processuale. Non solo, misconosce anche la
natura contrattuale di un simile accordo, che la dottrina assimila alla figura
civilistica della transazione extragiudiziale (Känzig/Behnisch, Die
direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108 s.; inoltre CDT
n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re
K.).
4.2.
Il giudice ha d'altronde
avuto modo di spiegare ampiamente al ricorrente le modalità di calcolo del
chilometraggio, che, per costante giurisprudenza, avviene, allo scopo di
garantire una applicazione coerente ed uniforme della legge, in base a
percorrenze medie stabilite in base alle tabelle delle trasferte elaborate
dall'Amministrazione cantonale segnatamente dalla Sezione del personale dello
Stato (CDT n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in
re F. e C. Al.).
Nel caso concreto era poi
emerso che il maggior chilometraggio indicato dal ricorrente era
sostanzialmente da ricondurre a ragioni di comodo (v. ricorso). Il che avrebbe
reso la richiesta ricorsuale, se fosse stata mantenuta, non solo infondata, ma
ai limiti della temerarietà.
-
A giusta ragione il
ricorrente ha pure desistito dal chiedere l'aumento della deduzione per spese
professionali. In effetti sia per l'IC sia per l'IFD gli è stata concessa la
deduzione massima di legge, vale a dire fr. 2'000.- per l'IC e fr. 2'013.- per
l'IFD, pari, in questo caso, al 3% del salario netto.
-
6.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di
lavoro a turni.
Sono considerate spese
supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente
quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale,
la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a
domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche
dell' 8 novembre 1994).
La deduzione massima per
spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.-- l'anno, se i
pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett.
a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.- se il contribuente
soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana
(art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10
febbraio 1993). Per il periodo 1995-96 la deduzione massima è di fr. 2’400.-
all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
6.2.
Se i pasti sono in parte o
totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ ultimo
versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso
2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 5.50 il giorno o fr. 1’ 200.-
l’ anno, rispettivamente fr. 16.50 il giorno o fr. 3’ 600 l’ anno). Se la
riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna
spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (cfr. art. 4
cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994; inoltre art. 6 cpv. 2 Ordinanza sulle deduzioni
delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993).
6.3.
La giurisprudenza di
questa Camera ha avuto modo di precisare che la deduzione per doppia economia
domestica in relazione al pasto di mezzogiorno deve essere concessa al
contribuente quando per comprovate ragioni mediche non può fare uso della mensa
aziendale (CDT n. 267 del 15 ottobre 1990 in re L.T.).
6.4.
Il certificato medico del
6 novembre 1997 non è certamente circostanziato, come il giudice aveva
auspicato in occasione dell'udienza del 16 ottobre (cfr. verbale), circa
l'epoca a partire dalla quale il ricorrente doveva sottoporsi a un regime
ipocalorico e povero di grassi.
Tuttavia, considerato il
tipo di affezioni, di cui soffre il ricorrente, quanto attestato dal datore di
lavoro in relazione all'impossibilità di far capo alla mensa per ragioni di
stomaco (cfr. dichiarazione dell' 11 maggio 1993 della __________ __________) e
il genere di alimentazione offerto dalla mensa (cfr. lista esemplificativa dei
menu, prodotta il 13 novembre 1997), la tesi del ricorrente appare fortemente
plausibile. Si giustifica pertanto, alla luce dell'insieme delle circostanze,
di portare la deduzione per doppia economia domestica a fr. 2'400.- sia per
l'IC sia per l'IFD.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1997 è riformata nel senso
che la deduzione per doppia economia domestica viene elevata a fr. 2'400.-.
Per
il resto è confermata.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di
nuovi conteggi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente in ragione di metà.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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