AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.13
Data decisione, Autorità: 23.07.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00013
Lugano 23 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 1997
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
e __________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo i coniugi __________ e __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96, nonostante richiamo, con decisione del 13 giugno 1996 l'Ufficio di tassazione di __________ diffidava i contribuenti a voler ottemperare all’obbligo entro dieci giorni, avvertendoli che in caso di inadempimento sarebbero stati multati e sarebbe stata intrapresa una tassazione d’ufficio;
che, in seguito a domanda del 6 luglio 1996, l'Ufficio di tassazione concedeva, con decisione del 16 luglio 1996, un’ulteriore proroga per l’inoltro della dichiarazione fino al 31 agosto 1996;
che, in data 10 agosto 1996, i contribuenti chiedevano ancora una proroga fino alla fine dell’anno;
che, con decisione del 13 agosto 1996, veniva concessa una proroga fino al 31 ottobre 1996;
che, non avendo ancora ricevuto la dichiarazione fiscale dei contribuenti, l'Ufficio di tassazione notificava loro una multa disciplinare di fr. 1’100.–, con decisione del 14 novembre 1996;
che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 14 dicembre 1996, argomentando di non avere mai ricevuto una risposta alla lettera con cui, il 10 agosto 1996, avevano chiesto una proroga fino al 31 dicembre 1996;
che l’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 18 dicembre 1996, ribadendo di avere concesso l’ultima proroga, con scadenza alla fine del mese di ottobre, in data 13 agosto 1996;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ chiedono nuovamente l’annullamento della multa disciplinare loro inflitta, confermando di non avere mai ricevuto la decisione del 13 agosto 1996, con cui l'Ufficio di tassazione avrebbe loro concesso una proroga fino al 31 ottobre 1996;
che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
che il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
che, nel caso in esame, non può esservi dubbio sul fatto che i ricorrenti abbiano commesso una violazione delle disposizioni citate, non avendo essi ottemperato all’obbligo di collaborare, neppure dopo la diffida del 13 giugno 1996;
che neppure la circostanza, addotta dai ricorrenti, di non avere mai ricevuto una risposta alla loro domanda di proroga del 10 agosto 1996, muta il quadro della situazione;
che, infatti, un’istanza di proroga in sé non produce alcun effetto sulla decorrenza di un termine stabilito dalla legge né l’autorità fiscale ha l’obbligo di prolungare i termini conformemente ai desideri o ai bisogni dei contribuenti;
che, di conseguenza, se davvero i ricorrenti, come essi sostengono, non avessero ricevuto alcuna risposta alla richiesta di prorogare il termine per l’inoltro della dichiarazione fino al 31 dicembre 1996, nulla li avrebbe autorizzati a indugiare oltre nell’adempimento dei loro obblighi, ma anzi, in assenza di una nuova proroga, avrebbero dovuto ritenere vincolante il termine del 31 agosto, loro conferito con l’ultima decisione in materia;
che, d’altra parte, la tesi su cui si fonda il ricorso appare chiaramente pretestuosa, se non temeraria, se solo si pensa che tuttora i ricorrenti non hanno adempiuto l’obbligo di dichiarazione di cui si tratta;
che, per quanto concerne la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione si è riferita alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva;
che, pertanto, la sanzione è stata commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;
che l’autorità di tassazione si è così riferita alla tassazione IC 1989/90, che aveva stabilito le imposte cantonali complessive in fr. 49’829.20 all’anno;
che la sanzione di 1’100 franchi, sia per l’infrazione alla legge cantonale sia per quella alla legge federale, è stata dunque determinata partendo dal presupposto che non si tratti di un caso grave, visto che entrambe le leggi prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di 10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
che, introducendo questo limite inferiore per i casi meno gravi, attenuando così le sanzioni previste dall’abrogato art. 131 DIFD, il legislatore ha voluto meglio tener conto «del carattere particolare della semplice multa disciplinare» (Messaggio del Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983, vol. III, p. 141);
che la sussistenza di un “caso grave” si valuta in base al significato dell’obbligo infranto, nell’ottica di una tassazione corretta (Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 473);
che per “casi gravi” si devono intendere, per esempio, quelli di lavoratori indipendenti che non inviano alcun documento e che possono essere tassati per apprezzamento solo con molte difficoltà, in particolare per la mancanza di termini di paragone (Behnisch, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bun-dessteuer, Berna 1991, p. 369);
che, d’altra parte, compete all’autorità di tassazione, in sede di commisurazione della multa, la valutazione della “gravità” dell’infrazione commessa da un contribuente;
che, la decisione impugnata, che ha escluso trattarsi di un caso grave, deve essere confermata, non essendo ravvisabili elementi idonei a capovolgere tale conclusione;
che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster