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Numero d'incarto:
80.1997.131
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00131
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 30 luglio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
notifica di tassazione IC/IFD 1995/96 l'UT esponeva in via valutativa al
contribuente un reddito aziendale di fr. 8'000.-- di media annua (cfr. notifica
di tassazione del 19 maggio 1997).
A
seguito del reclamo presentato dal contribuente, in cui ribadiva d'aver subito
nel periodo di computo una perdita aziendale di fr. 29'074.-- di media annua,
l'UT con decisione del 17 luglio 1997 stralciava il reddito aziendale, senza
però ammettere la deduzione di alcuna perdita.
Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede che sia ammessa la
deduzione dal reddito della perdita aziendale subita. Lamenta di non essere
stato convocato dal tassatore per l'esame del reclamo, malgrado che avesse
concordato per il tramite della sorella __________ un incontro con l'autorità
fiscale. Fa presente di disporre di tutta la documentazione relativa
all'esercizio della propria azienda agricola.
- Pendente
causa, questa Camera ha incaricato il proprio Ispettore di verificare la
contabilità del ricorrente e di accertare l'esistenza della perdita fatta
valere dal ricorrente.
In
occasione della verifica l'Ispettore fiscale ha potuto esaminare la
documentazione contabile presentata dal ricorrente, accertando l'esistenza di
una perdita aziendale di fr. 11'300.-- di media annua.
A
tale conclusione l'Ispettore è giunto riducendo la perdita fatta valere dal
ricorrente dell'importo corrispondente alla rivalutazione dei macchinari, che è
stata evidenziata dalla ricostruzione dettagliata con effetto al 1° gennaio
1993, come pure del consumo proprio.
Il
ricorrente ha aderito alle conclusioni dell'Ispettore fiscale, sottoscrivendo
un accodo in tal senso in data 9 ottobre 1997.
Questa
Camera non ha motivo di non aderire all'accordo raggiunto dopo esame della
documentazione contabile e dopo aver constatato l'attendibilità delle
spiegazioni sullo stato di salute del ricorrente fatte valere in sede di
reclamo.
Per
questi motivi,
visti per
le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1997 è riformata nel senso
che è ammessa una perdita aziendale pari a fr. 11'300.-- di media annua.
§§ Gli atti
del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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