AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.136
Data decisione, Autorità: 08.10.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00136
Lugano 8 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 16 agosto 1997
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
In data 23 dicembre 1994, i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con la seguente motivazione:
« - riteniamo ingiustificato il rialzo del reddito aziendale
L’autorità fiscale respingeva il gravame, con decisione del 17 luglio 1997, così motivata:
«Va avantutto premesso che la tassazione, quo al reddito professionale, è stata allestita non facendo capo a coefficienti d’utile medio, ma per apprezzamento sulla base delle informazioni in possesso dell’autorità fiscale. Infatti, con la dichiarazione d’imposta, il reclamante si è limitato, sempre per quanto attiene al reddito professionale, ad inserire degli importi non suffragati dalla benché minima documentazione.
Donde, appunto, la valutazione dell’autorità di tassazione, valutazione che appare comunque del tutto prudenziale se si considerano anche i soli incassi percepiti negli anni 1989/90 per commesse dell’ente pubblico».
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, I coniugi __________ ripropongono la loro generica contestazione in merito alla commisurazione dell’utile aziendale, con la seguente argomentazione: «riteniamo che i dati inoltrati con la tassazione siano veritieri, quindi il rialzo del reddito aziendale sia ingiustificato, quindi venga mantenuta la somma di tassazione da noi inoltrata».
3.1.
Con l'entrata in vigore della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28 settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie (art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai rimedi giuridici, vi è una disposizione transitoria, la quale prevede che contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente (art. 317 LT 1994).
Nel diritto amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412).
3.2.
Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD). Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD).
Analogamente, l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 consente di reclamare contro la tassazione d'ufficio se è manifestamente inesatta.
3.3.
Con una recente decisione (dell’11 marzo 1996, in StE 1996 B 110 n. 6), cresciuta in giudicato, la Commissione di ricorso in materia di IFD di Zurigo, ha stabilito che la disposizione dell'art. 132 cpv. 3 LIFD, secondo cui il contribuente può impugnare la tassazione d’ufficio solo perché essa è manifestamente inesatta, rientra nel diritto materiale. La disciplina dell’onere della prova è infatti una questione di diritto sostanziale e non procedurale, a prescindere dal fatto che la relativa norma sia collocata nella parte della legge che regola la procedura. Pertanto l’impugnazione delle tassazioni IFD fino al periodo 1993/94 è disciplinata dal diritto abrogato.
3.4
Identica soluzione si impone in materia di imposta cantonale, data l’analogia fra l’art. 132 cpv. 3 LIFD e l’art. 206 cpv. 1 LT 1994. Quest'ultima norma è pertanto applicabile solo a partire dalle tassazioni per il periodo fiscale 1995.
4.1.1.
Secondo l’art. 92 cpv. 1 DIFD la possibilità di intraprendere una tassazione d’ufficio è limitata ai soli casi in cui il contribuente abbia violato i propri obblighi procedurali («il contribuente non presenta o non completa in tempo utile la sua dichiarazione, se non comparisce a dare informazioni, non ottempera a una domanda di ragguagli, se, benché obbligato a tenere i libri contabili, non li presenta o ne presenta di quelli tanto difettosi da rendere impossibile il calcolo dei fattori imponibili o non produce i documenti giustificativi richiesti»). Il Tribunale federale ha però chiarito che una tassazione d’ufficio deve poter essere eseguita anche nei casi in cui l’autorità fiscale, alla luce dell’insieme delle circostanze, scopre che i ragguagli forniti dal contribuente non sono sufficienti o che la prova della loro veridicità non è stata fornita (cfr. DTF 106 I b 314; STF II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984 in re D. Me. cons. 3 a, non pubblicata). Ciò può avvenire anche al termine della procedura d’accertamento, quando non sono chiariti o rimangono incerti i fatti essenziali per la determinazione degli elementi imponibili e quando i dati forniti dal contribuente sono insufficienti, oppure non suffragati o suffragati in modo non convincente da validi documenti probatori (cfr. Rep. 1984 p. 92, cons. 4 a).
Condizione imprescindibile per intraprendere una tassazione per apprezzamento è dunque l’incertezza delle circostanze di fatto, sia che essa sia determinata da una insoddisfacente collaborazione del contribuente sia che abbia un’altra causa, come per esempio l’inosservanza degli obblighi di collaborazione di un terzo obbligato (il datore di lavoro che non compila il certificato di salario). L’autorità di tassazione deve però avere prima esaurito tutti gli strumenti di indagine che potevano condurre ad un accertamento dei fatti (Zweifel, op. cit., p. 129; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 9 ad art. 92 DIFD, p. 166).
4.1.2.
Il DIFD distingue sostanzialmente fra due ipotesi:
• nel caso in cui i fattori accertati d’ufficio fossero aumentati in misura superiore al 20% rispetto all’ultima tassazione definitiva, il contribuente ha il diritto di postulare una verifica della tassazione d’ufficio, mediante reclamo o ricorso; la sola differenza rispetto all’impugnazione di una tassazione ordinaria è data dal fatto che il contribuente deve provare l’inesattezza della valutazione intrapresa dall’autorità fiscale (inversione dell’onere probatorio);
• se, invece, la variazione rispetto all’ultima tassazione è inferiore alla misura enunciata, il contribuente può soltanto far valere, con i rimedi giuridici, l’assenza dei presupposti per una tassazione d’ufficio (adempimento degli obblighi di collaborazione, mancata diffida, termine troppo breve, esistenza di una scusante) oppure un abuso del potere di apprezzamento (RF 44/1989 p. 435 = ASA 58 p. 670; Känzig/Behnisch, op. cit., n. 51 ad art. 92 DIFD, p. 187; cfr. sentenza CDT n. 264-65 del 6 dicembre 1993, in RDAT I-1994 p. 336; CDT n. 290 del 12 dicembre 1994 in RDAT I-1995 p. 348).
4.1.3.
Secondo il Tribunale federale, la prova dell’inesattezza di una tassazione d’ufficio può essere offerta dal contribuente non solo nella procedura di reclamo, ma anche in quella di ricorso. Infatti, entrambi i rimedi giuridici sono caratterizzati dalla piena cognizione che spetta alle autorità che ne sono investite. Con la, pur tardiva, ripresa della collaborazione da parte del contribuente che si è dapprima lasciato tassare d’ufficio, l’autorità di reclamo o di ricorso può dunque servirsi degli stessi mezzi d’indagine che spettano all’ufficio in sede di tassazione. Della circostanza che il contribuente non abbia ottemperato (tempestivamente) ai suoi obblighi di collaborazione si può tener conto in sede di attribuzione delle spese giudiziarie (RF 44/1989 p. 438; RDAT I-1994 p. 337).
4.2 LT-1976
L'art. 173 cpv. 1 LT 1976 consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione della sostanza e del tenore di vita del contribuente. Il cpv. 2 propone poi la preclusione, già prevista dal DIFD, del diritto di reclamare, per gli elementi che non sono aumentati in misura superiore al 20% rispetto all’ultima tassazione definitiva.
La scarsa disponibilità dei ricorrenti a collaborare è d’altronde tutt’altro che eccezionale, stando a quanto emerge dall’incarto fiscale, nel quale si riscontra la presenza di diverse multe disciplinari e tassazioni d’ufficio.
D’altra parte, la modifica del reddito aziendale, rispetto all’ultima tassazione passata in giudicato, è trascurabile e certamente inferiore al 20%, cosa che comporta una preclusione della facoltà di ricorso.
Sebbene il ricorso non contenga alcuna censura precisa a tale proposito, la Camera di diritto tributario deve comunque verificare il rispetto dei presupposti cui la legge subordina una tassazione d’ufficio.
5.1.
La tassazione d'ufficio non può essere avviata prima che l'autorità di tassazione abbia proceduto, in primo luogo, a richiamare il contribuente, e, in secondo luogo, a diffidarlo, prospettandogli le conseguenze negative che la sua inottemperanza comporterebbe. Tale rigorosa sequela di atti procedurali non è dettata da semplici esigenze di tutela della posizione del contribuente, ma si spiega con il fatto che la tassazione per apprezzamento rappresenta una sorta di "ultima ratio", cui si ricorre solo quando è impossibile un accertamento della reale situazione di fatto. Procedendo per apprezzamento, infatti, l'autorità fiscale rinuncia ad accertare la "verità vera" e si limita a determinare la "verità verosimile" (cfr. Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 106 e 120 ss.). È chiaro che tale rinuncia ad accertare la verità materiale, per intraprendere di conseguenza una tassazione fondata su una stima dei fattori imponibili, sarà giustificata solo quando una collaborazione soddisfacente del contribuente possa essere decisamente esclusa.
5.2.
Poiché gli obblighi di collaborazione che la legge pone a carico del contribuente sono di natura generale ed astratta, è necessaria una disposizione individuale e concreta dell'autorità fiscale, con cui il contribuente venga chiamato ad un ben preciso atto di collaborazione. Tale disposizione può consistere in un invito a comparire di persona dinanzi all'autorità fiscale od in una intimazione a presentare documenti. Per la validità di tali disposizioni si richiede la forma scritta (cfr. art. 73 DIFD). Ulteriori presupposti perché una richiesta di collaborazione sia valida, e possano quindi essere opposte al contribuente le conseguenze dell'eventuale inottemperanza, sono:
una precisa designazione della tassazione nel cui ambito si richiedono le informazioni in questione;
una descrizione degli atti di collaborazione richiesti, che sia chiara e non suscettibile di fraintendimento;
l'attribuzione di un termine proporzionato all'atto richiesto;
la comminatoria delle conseguenze giuridiche di un'eventuale inottemperanza (in particolare l'avvio di una tassazione per apprezzamento e una multa d'ordine).
Una volta scaduto il termine attribuito con l'intimazione in questione, l'autorità deve ancora emettere una diffida (cfr. Zweifel, op. cit., pp. 125/128).
5.3.
Orbene, nella fattispecie, non risulta che l’autorità fiscale, prima di procedere alla tassazione per apprezzamento, abbia richiesto ai contribuenti la documentazione relativa all’attività aziendale praticata dal marito, in particolar modo la contabilità e il bilancio. Né ha intrapreso simili accertamenti nell’ambito della procedura di reclamo, che peraltro si è protratta per quasi tre anni. Semplicemente, in base alle comunicazioni ricevute da diversi uffici cantonali e federali, in merito a lavori commissionati all’arch. __________ da enti pubblici, ed alle informazioni trasmesse dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni, ha intrapreso una valutazione, peraltro prudenziale, del reddito aziendale.
Certo, le ragioni della rinuncia dell'Ufficio di tassazione ad insistere per una proficua collaborazione nell’accertamento dei fattori imponibili, infliggendo all’occorrenza anche multe disciplinari, non sfuggono a questa Camera: come già rilevato, infatti, nel quadro dei rapporti dei ricorrenti con il fisco, la disponibilità a collaborare rappresenta l’eccezione piuttosto che la regola.
Ciò non toglie tuttavia che l'Ufficio di tassazione avrebbe dovuto rispettare in ogni caso i presupposti cui la legge subordina l’avvio di una procedura di tassazione d’ufficio.
5.4.
Stando così le cose, questa Camera non può far altro che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché notifichi ai ricorrenti una formale richiesta di documentazione, con le comminatorie del caso, prima di emettere una nuova decisione sulla tassazione, che potrebbe ovviamente essere ancora per apprezzamento.
Data l’importanza delle commesse pubbliche, inoltre, l’autorità fiscale potrà anche disporre una verifica fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione di __________, perché proceda conformemente a quanto indicato al consid. 5.4.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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