AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.137
Data decisione, Autorità: 14.11.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00137
Lugano 14 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 agosto 1997
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappr. da: Fiduciaria __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nato nel 1968, è stato imposto nel periodo di tassazione IC/IFD 1993-94 su un reddito d’altra fonte, al netto delle deduzioni, di fr. 36'000.- di media annua. L’UT, rilevato come il contribuente, iscritto all’Università di __________, non sia in grado di provare di frequentare i corsi accademici, ha ritenuto di doverlo tassare d’ufficio in base al dispendio (cfr. decisione su reclamo del 17 luglio 1997), riducendo la precedente valutazione di fr. 80'000.- esposta in sede di tassazione (cfr. notifica di tassazione dell’11 luglio 1994).
Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito dal fiduciario __________ __________, chiede lo stralcio del reddito d’altra fonte, affermando che nel periodo di computo 1991-92 ha regolarmente frequentato i corsi universitari. Offre la testimonianza di compagni di scuola.
In occasione dell'udienza del 12 novembre 1997, dopo aver sentito le spiegazioni del contribuente e aver esaminato le risultanze della partita fiscale della madre, si è convenuto di ridurre il reddito d'altra fonte a fr. 24'000.-- di media annua.
Nel contempo si è preso atto che il ricorrente ha contratto matrimonio il 9 settembre 1993 e che pertanto da quella data dovrà essere allestita una (prima) tassazione intermedia, in cui al reddito d'altra fonte di fr. 24'000.--, che rimarrà invariato, verrà aggiunto il reddito della moglie.
All'udienza è inoltre emerso che il ricorrente ha iniziato un'attività in proprio nei primi mesi del 1994, con conseguente ulteriore necessità di allestire una (seconda) tassazione intermedia per inizio d'attività, in cui al posto del reddito d'altra fonte verrà esposto il reddito aziendale.
Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi della tassazione ordinaria e per l'allestimento della tassazioni intermedia, di cui è emersa l'esigenza in sede di audizione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 17 luglio 1997 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è stabilito in fr. 24'000.-- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi della tassazione ordinaria e per l'allestimento della tassazioni intermedia, di cui al consid. 3
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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