AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.138
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00138
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 18 agosto 1997
in materia di: esenzione fiscale
presentato da:
__________ __________, __________ __________, rappresentata dallo Studio legale __________ & __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
Scopo dell’associazione è di aiutare i senzatetto, ai quali offre locali con posti letto, cucina e luoghi di ritrovo.
La Divisione delle contribuzioni respingeva la suddetta domanda con decisione del 15 luglio 1997, argomentando che “dagli atti emerge che l’azione dell’ente viene svolta essenzialmente in ambito regionale”.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’asso-ciazione “__________ __________ __________ ” ripropone la domanda di esenzione dalle imposte di donazione e di successione. Nega che il proprio statuto limiti il campo di attività alle sole persone provenienti dalla città o dal Canton , anche se esse rappresentano la maggioranza. La ricorrente fa inoltre presente di rientrare in una più ampia fondazione, la “ __________ __________ __________ __________ ”, che sovraintende all’intera attività assistenziale, di carattere nazionale. Solo per il fatto che non quest’ultima fondazione bensì l’associazione ricorrente è stata designata quale legataria, il legato dovrebbe essere assoggettato ad un’imposta di dimensioni ingenti.
Tra il Canton Ticino e il Canton __________ non esiste alcun accordo di reciprocità che estende l'esenzione ai Cantoni concordatari (cfr. art. 156 LT). Un simile accordo esiste attualmente solo con tre Cantoni: Basilea-Città, Berna e Zugo.
Per tale ragione non è applicabile l'art. 154 cpv. 1 lett. d LT (cfr. CDT n. 15 del 29 gennaio 1985; CDT n. 320 dell' 8 ottobre 1985; CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
La domanda d'esenzione va pertanto giudicata in base all'art. 154 cpv. 3 lett. b LT, secondo cui l’autorità fiscale può esonerare in tutto o in parte le istituzioni di pubblica utilità con sede in altro Cantone, se la loro attività riveste carattere nazionale o internazionale (cfr. CDT n. 15 del 29 gennaio 1985; CDT n. 320 dell’8 ottobre 1985; CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
Non basta quindi, per la legge cantonale ticinese, laddove non esiste un accordo intercantonale di reciprocità, che il richiedente l'esenzione adempia la condizione della pubblica utilità. Egli deve adempiere l'ulteriore condizione restrittiva, posta dal diritto cantonale, che la sua attività abbia carattere nazionale o internazionale (cfr. Richner/Frei, Kommentar zum Zürcher Erbschafts- und Schenkungssteuergesetz, Zurigo, 1966, N. 47 ad § 10, p. 258).
Tale condizione è adempiuta se l'istituzione richiedente opera su tutto il territorio della Confederazione o quanto meno su quello della grande maggioranza dei Cantoni oppure sia aperta e frequentata da utenti provenienti da ogni parte della Svizzera o da un gran numero di Cantoni (cfr. per tutte CDT n. 332 del 28 agosto 1986; CDT n. 59 del 6 marzo 1987; inoltre Richner/Frei, loc. cit.).
Il carattere nazionale è stato, ad esempio, riconosciuto a un centro culturale frequentato da persone provenienti da tutta la Svizzera (cfr. CDT n. 171 del 22 aprile 1981), a una chiesa di dimensione nazionale (cfr. CDT n. 207 del 22 maggio 1981) ed anche a un'associazione confessionale affiliata alla Centrale svizzera d'aiuto ai rifugiati e aperta a persone d'ogni credo e fede, senza pregiudizi di razza né di nazionalità (cfr. CDT n. 184 dell’11 giugno 1985).
Il carattere nazionale è invece stato negato a un'istituzione che opera in una regione ben delimitata, pur non escludendo in linea di principio l'assunzione di ospiti provenienti da altre regioni (cfr. CDT n. 332 del 28 agosto 1986) e a una casa per anziani, gestita da un'associazione religiosa, che a causa del ridotto numero di posti disponibili, non poteva che assumere che un'irradiazione regionale (cfr. CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
Seguendo la giurisprudenza sopra citata, che ha avallato la prassi rigorosa seguita dall’Autorità fiscale cantonale nell'applicazione del dettato di cui all'art. 154 cpv. 3 lett. b LT, si deve concludere che il carattere nazionale viene di fatto riconosciuto a quegli enti che, per loro natura, hanno un’irradiazione nazionale (si pensi, ad esempio, ad associazioni caritatevoli, di beneficenza, di aiuto, a carattere religioso / confessionale o meno, che non operano in una determinata regione, ma fungono da collettrici di donazioni che vengono ridistribuite), ma non a quegli istituti, ancorati in una regione, che per il tipo d’attività svolta non possono che riferirsi a una cerchia territorialmente limitata di utenti, anche se, in linea di principio, non escludono dalla loro accoglienza persone provenienti da altre regioni (si veda significativamente, a quest’ultimo riguardo, la sentenza CDT n. 332 del 28 agosto 1986, in cui è stato riconosciuto che la ricorrente non soddisfaceva la condizione del carattere nazionale, ma aveva carattere spiccatamente regionale in virtù dell’attività svolta).
Ora, nel caso in esame, la situazione della ricorrente non appare sostanzialmente diversa da quella giudicata nella sentenza appena citata. Si tratta invero di un’associazione profondamente ancorata al territorio in cui opera e che si rivolge sostanzialmente, per la sua stessa natura, al contesto che la circonda. Che essa accolga un certo numero di persone (poco meno di un quarto dell'utenza annua) originarie di alcuni altri cantoni (per lo più viciniori), non basta per affermare il suo carattere nazionale. Né va dimenticato che ciò che più conta, in questo contesto, non è tanto l’attinenza del beneficiario dell’assistenza in quanto tale, bensì il cantone o la regione in cui era domiciliato o risiedeva prima di essere ospitato dalla ricorrente.
Vero è che nel ricorso si afferma che la ricorrente appartiene a una più vasta organizzazione, vale a dire alla "__________ __________ __________ __________ __________ ". Ciò non toglie, tuttavia, che beneficiaria della devoluzione sia l’associazione ricorrente in quanto tale. Le condizioni dell’esenzione devono infatti essere assolte, come è già stato riconosciuto in un precedente giudizio, dalla associazione che beneficia della devoluzione (CDT n. 59 del 6 marzo 1987).
Questa Camera, pur comprendendo l’alto valore morale dell’attività svolta dalla ricorrente, non può riconoscerle l’esenzione dall’imposta di successione conformemente alla rigorosa prassi instaurata dall’Autorità fiscale cantonale, non contraddetta, a questo proposito, dalla giurisprudenza di questa Camera.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster