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Numero d'incarto:
80.1997.139
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00139
Lugano
5 deicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 18 agosto 1997
in
materia di: IMVI
presentato
da:
__________, __________ __________.
__________,
ritenuto
in
fatto
A. Con atto pubblico del
3 ottobre 1989, iscritto a RF l’indomani, i coniugi __________ e __________
__________ vendevano ai signori __________ __________ e __________ __________,
che acquistavano in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno, la PPP n.
__________ della part. n. __________ RFD di __________, al prezzo di fr.
550’000.–.
In data 1° febbraio 1990,
l’Ufficio dei registri di __________ notificava ai venditori ed agli acquirenti
la tassazione dell’imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI), commisurando
l’imponibile in fr. 211’055.– per ciascuna delle due quote di comproprietà.
L’imposta ammontava pertanto a fr. 72’140.– per ognuno dei venditori.
In seguito a reclamo, con
cui gli alienanti avevano lamentato la mancata deduzione dei costi di
costruzione, l’Ufficio dei registri notificava alle parti, con decisione del 21
maggio 1992, una decisione su reclamo, in cui riduceva l’imponibile a fr.
109’555.– e l’imposta a carico di ogni comproprietario a fr. 35’600.–.
L’imponibile veniva poi ulteriormente ridotto a fr. 58’805.– e l’imposta a fr.
18’318.– con decisione su ricorso della Divisione delle contribuzioni,
notificata ad alienanti ed acquirenti il 27 giugno 1994.
Non impugnata, quest’ultima
decisione passava in giudicato.
B. In data 3 aprile
1995, l’Ufficio dei registri, conclusesi le procedure esecutive avviate nei
confronti degli alienanti con il rilascio di due attestati di carenza di beni,
chiedeva al signor __________ il pagamento di fr. 18’318.– quale responsabile
solidale. Il 21 luglio 1995, l’Ufficio esecuzioni di __________ __________ gli
notificava un precetto esecutivo, su domanda di esecuzione dell’Ufficio dei
registri. Contro il precetto, il debitore solidale interponeva opposizione,
inducendo il Canton Ticino a inoltrare presso il __________ di __________
__________ un’istanza di rigetto dell’opposizione.
Con decisione del 19 marzo
1996, il Tribunale circondariale respingeva l’istanza, argomentando che il
titolo esecutivo allegato, cioè la decisione su reclamo del 21 maggio 1992, non
era firmato. Un ricorso contro questa sentenza veniva respinto dal __________
di __________ __________, con decisione del 1° luglio 1996.
C. Con una nuova
domanda di esecuzione, l’Ufficio dei registri faceva allora intimare al
debitore un nuovo precetto esecutivo, questa volta chiedendo però il versamento
dell’intero debito d’imposta, cioè di fr. 36’636.–, essendo subentrato nel
frattempo il fallimento dell’altro debitore solidale.
In seguito alla nuova
opposizione dell’escusso, l’autorità fiscale ticinese si vedeva costretta ad
inoltrare ancora un’istanza di rigetto al Tribunale circondariale di __________
__________. E di nuovo quest’ultimo respingeva l’istanza, con decisione del 23
ottobre 1996, adducendo stavolta la mancata comprova dell’avvenuta intimazione
della decisione amministrativa all’escusso.
Un ricorso dell’Ufficio
dei registri al Tribunale Cantonale di __________ __________ veniva respinto
con sentenza del 5 marzo 1997. L’autorità fiscale interponeva allora ricorso di
diritto pubblico al Tribunale federale, il quale negava però che la decisione
impugnata fosse arbitraria e respingeva perciò il ricorso con sentenza del 12
maggio 1997.
D. Il 15 luglio 1997, la
Divisione delle contribuzioni notificava al signor __________ __________ una
nuova decisione su reclamo, riprendendo il contenuto della propria precedente
decisione del 27 giugno 1994. Alla decisione allegava la perizia, con cui erano
stati stimati i costi di costruzione ammessi in detrazione, ed il conteggio
dell’imposta dovuta.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
l’annullamento della suddetta decisione su reclamo e l’accertamento della
nullità delle tassazioni dell’imposta sul maggior valore.
Egli solleva, in primo
luogo, l’eccezione della cosa giudicata, sostenendo l’arbitrarietà di una nuova
decisione sulla stessa fattispecie che è già stata oggetto di una precedente.
Invoca, quindi, il termine di perenzione annuale, di cui all’art. 30 cpv. 2
LIMVI, osservando che lo stesso era ampiamente decorso nel momento in cui
l’autorità fiscale gli ha chiesto il pagamento dell’imposta quale debitore
solidale. In seguito, il ricorrente sostiene che la responsabilità solidale
prevista dall’art. 4 cpv. 5 LIMVI è incostituzionale, per il fatto che dalla
procedura di tassazione sarebbe totalmente escluso il debitore solidale. Attira
pure l’attenzione sul fatto che, nella stipulazione del contratto di
compravendita, il notaio non lo ha informato dell’esistenza della
responsabilità solidale, nel quale caso egli avrebbe preteso una garanzia.
Infine, il ricorrente
lamenta una privazione illegale dei rimedi giuridici, essendogli stata
notificata solo una decisione impugnabile alla Camera di diritto tributario, in
contrasto con la sequela di rimedi prevista dall’art. 19 LIMVI.
In via subordinata,
chiede, dapprima, che sia applicato il nuovo diritto introdotto con
l’abrogazione della LIMVI e che sia pertanto annullata la procedura che ha per
oggetto la responsabilità solidale, ora non più prevista. In secondo luogo,
invoca una riduzione della responsabilità solidale alla sola quota di un mezzo.
Nelle sue osservazioni
dell’8 ottobre 1997, la Divisione delle contribuzioni propone la reiezione del
ricorso. Delle sue argomentazioni si dirà in seguito, in quanto necessario.
Considerando
in diritto
- Res judicata
Deve anzitutto essere
respinta l’eccezione di cosa giudicata, sollevata dal ricorrente, con
riferimento alle decisioni del 15 luglio 1997, che avrebbero per oggetto la
stessa fattispecie cui già si riferiva la decisione su ricorso del 27 giugno
1994.
Il ricorrente sembra
infatti dimenticare in contrasto con i più elementari principi della buona fede
processuale che sono state le eccezioni da lui stesso sollevate nel corso della
procedura di esecuzione a determinare la necessità, per l’autorità fiscale, di
procedere ad una nuova notifica della decisione, sanando i presenti vizi che
avevano inficiato la precedente procedura amministrativa.
L’esecuzione di
prestazioni pecuniarie fondate sul diritto pubblico avviene infatti, secondo
l’art. 43 LEF, mediante la procedura in via di pignoramento o in via di realizzazione
del pegno. Rispetto ad ogni altro creditore, lo Stato ha peraltro il privilegio
di potersi fondare su titoli esecutivi diversi dalle sentenze passate in giudicato,
cioè sulle decisioni amministrative (art. 80 cpv. 2 LEF). Il giudice può
tuttavia negare il rigetto all’opposizione interposta dal debitore, qualora la
decisione di cui si chiede l’esecuzione sia nulla. In tal caso, l’autorità
amministrativa deve sostituirla con una nuova decisione valida (Knapp, Grundlagen
des Verwaltungsrechts, vol. II, Basilea/Francoforte 1993, n. 1600).
Ora, è evidente che il
ricorrente non può invocare la res judicata di una decisione di
cui egli stesso ha censurato la nullità dinanzi all’autorità esecutiva.
Si tenga presente,
inoltre, che un debitore che ha ottenuto dal giudice la reiezione dell’istanza
di rigetto dell’opposizione inoltrata dal creditore non può neppure sollevare
l’eccezione di cosa giudicata in seguito all’avvio di una nuova procedura esecutiva;
secondo il Tribunale federale la res judicata materiale di una sentenza
in materia di rigetto dell’opposizione produce effetti limitati all’esecuzione
di cui si tratta (DTF 100 III 48; Eiholzer, Steuern und definitive
Rechtsöffnung, in: Richter und Verfahrensrecht – 150 Jahre Obergericht Luzern Festgabe,
ZBJV 127bis, Berna 1991, p. 87).
- Termine di perenzione
annuale
Il ricorrente invoca,
quindi, il termine di perenzione annuale, di cui all’art. 30 cpv. 2 LIMVI,
osservando che lo stesso era ampiamente decorso nel momento in cui l’autorità
fiscale gli ha chiesto il pagamento dell’imposta quale debitore solidale.
La Divisione delle
contribuzioni, per contro, nelle sue osservazioni, si richiama ad una sentenza
di questa Camera (CDT n. 60 del 25 marzo 1993 in re J.-M.P.), in cui è
stato affermato il principio per cui, per salvaguardare il diritto
all’imposizione, basta la notifica della tassazione al venditore, dal momento
che il vincolo di solidarietà nasce all’atto stesso del negozio.
2.1.
In virtù dell’art. 4 cpv.
5 LIMVI, «alienante e acquirente sono sempre obbligati solidalmente verso lo
Stato, al quale non possono essere opposti i rapporti di ripartizione interna,
né di carattere legale, né di natura convenzionale».
2.2
La questione dei diritti
spettanti al responsabile solidale è stata esaminata in diverse sentenze della
Camera di diritto tributario ma anche del Tribunale federale.
2.2.1.
Il Tribunale federale, in
particolare, con sentenza dell'11 aprile 1986, ha esaminato preliminarmente la
questione della ricevibilità di un ricorso interposto dall’acquirente di un
immobile, il quale era insorto contro lo scritto con cui l'Ufficio dei registri
lo aveva invitato a pagare l'imposta quale debitore in via solidale, essendosi
conclusa infruttuosamente la procedura esecutiva nei confronti dell'alienante.
Ebbene, il Tribunale federale ha considerato che, da una parte, il ricorrente
aveva a suo tempo ricevuto la notifica della tassazione e non l'aveva
contestata, sicché la stessa era cresciuta in giudicato, ma che, dall'altra
parte, il ricorrente aveva saputo definitivamente del proprio obbligo di pagare
solo al momento in cui l'alienante era stato dichiarato insolvibile, di modo
che – in virtù di una precedente sentenza che aveva affermato potersi proporre
ricorso di diritto pubblico contro una decisione di ultima istanza solo quando
il contribuente conosce non solo i fattori imponibili ma anche l'importo dovuto
(DTF 108 Ia 286) – sarebbe anche stato possibile concludere per la ricevibilità
del gravame. Il Tribunale federale ha, peraltro, lasciato aperta la questione,
in quel caso, poiché il ricorso doveva comunque essere respinto nel merito.
2.2.2.
Queste considerazioni
dell'Alta Corte sono state riprese in una successiva sentenza di questa Camera
(CDT 358/1991 cit.), in cui ci si pronunciava su di una fattispecie in
cui l'acquirente aveva impugnato la decisione del Dipartimento di giustizia, precedentemente
adìto non dallo stesso acquirente, bensì dall'alienante, che era stato poi
travolto dal proprio fallimento. La Camera aveva dichiarato ricevibile un
ricorso presentato il 17 maggio 1991 contro una decisione del 12 febbraio,
argomentando che, poiché, in caso di reclamo e di ricorso al Dipartimento da
parte del venditore, l'acquirente «non viene considerato parte del procedimento
e quindi non gli vengono notificati gli atti, in particolare le decisioni su
reclamo e su ricorso», allora bisogna consentire al compratore di valersi dei
rimedi giuridici previsti dalla legge, facendo decorrere i termini dal momento
in cui egli ha conoscenza delle decisioni che intende contestare. A titolo abbondanziale,
la Camera di diritto tributario ha inoltre rilevato che, in ossequio alla
giurisprudenza del Tribunale federale poc'anzi menzionata, «il ricorso del
contribuente contro la decisione che stabilisce il suo obbligo di pagare
l'imposta quale debitore solidale sarebbe comunque per principio ricevibile in
ordine, a condizione naturalmente di venire inoltrato tempestivamente» (cfr. CDT
358/1991 cit., p. 10).
2.2.3.
Il diritto dell’acquirente
di reclamare al momento della richiesta di pagare quale responsabile solidale
del debito fiscale, anche se il venditore ha omesso per negligenza di far
valere le spese di miglioria, è stato infine riconosciuto in modo chiaro in due
decisioni del 1993 (CDT n. 76 del 3 maggio 1993 in re R.F.; CDT
n. 76B del 3 maggio 1993 in re W.-A.).
In queste sentenze è stato
dato particolare risalto alla circostanza che è molto difficile per chi
acquista una casa conoscere la distinta delle spese sostenute dal venditore ed
è quindi ingiustificato pretendere che il compratore impugni l'atto con cui
l’Ufficio dei registri stabilisce l'imponibile, tanto più che di regola l'acquirente
non è in possesso e nemmeno è in grado di procurarsi la documentazione delle
spese di costruzione o di miglioria, che sono state effettuate dal venditore.
Infatti, è proprio ed
esclusivamente al venditore che l'Ufficio dei registri si rivolge per ottenere
la distinta delle spese di miglioria effettuate in relazione ad un certo fondo.
Se, quindi, il compratore viene escluso dal procedimento di accertamento
dell'imponibile, non si vede in qual modo si possa poi ritenere che la decisione
che ne consegue cresca in giudicato anche nei suoi confronti.
La Camera ha allora
ricordato che una procedura di tassazione deve essere eseguita nei confronti di
ogni contribuente chiamato al pagamento dell’imposta, poiché una decisione
fiscale produce effetti solo inter partes. Il fisco non può
quindi invocare una tassazione effettuata nei confronti di un altro debitore
d’imposta, ma deve concedere ad ogni debitore tutti i diritti che spettano alla
parte debitrice (CDT n. 76 e 76B citate, con riferimento a Bregger,
Die Solidarität im Steuerrecht, Berna 1948, p. 27).
Vero è che la tassazione
viene notificata, come si è visto, anche all'acquirente. Tale notifica, vista
la peculiarità dell'imposta ticinese sul maggior valore immobiliare, persegue
nondimeno primariamente una finalità diversa da quella di consentire all'acquirente
di contestare l'imposta dovuta dall'alienante, vale a dire quella di permettergli
di contestare eventualmente l'imposta da lui dovuta nel caso in cui l'Ufficio
accerti, secondo l'art. 7 cpv. 2 LIMVI, un valore della contrattazione
superiore a quello indicato nell'atto.
2.3.
Quanto alla natura
giuridica della c.d. responsabilità solidale istituita dall’art. 4 cpv. 5
LIMVI, la stessa è stata definita dalla sentenza citata nelle osservazioni
della Divisione delle contribuzioni (CDT n. 60 del 25 marzo 1993 in re
J.-M.P.).
La Camera di diritto
tributario ha ritenuto trattarsi di una vera e propria solidarietà fiscale (Steuersolidarität)
e non soltanto una responsabilità per il pagamento del debito fiscale di un
terzo (steuerliche Mithaftung).
2.3.1.
Si ha la prima qualora più
soggetti fiscali partecipino allo stesso modo al rapporto di diritto fiscale.
La solidarietà fiscale non comporta soltanto la responsabilità per il pagamento
del debito, ma anche la qualità di parte con quanto ne consegue soprattutto sul
piano procedurale (cfr. Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a
ediz., Zurigo 1995, § 5.3, p. 50 s.; Bregger, Die Solidarität im Steuerrecht,
tesi, Berna 1948, p. 7). Determinante in questi casi è non tanto l'aspetto
soggettivo legato alla persona del contribuente, alla sua capacità contributiva
e alla sua appartenenza fiscale, quanto piuttosto l'esistenza di un determinato
oggetto imponibile (Bregger, op. cit., p. 37). Non è necessario che
tutte le persone solidalmente imponibili denotino una situazione identica;
basta che esse realizzino congiuntamente una fattispecie costituita da un
oggetto fiscale indivisibile (Bregger, op. cit., p. 45). In simili casi
la solidarietà fiscale può essere evinta, al di là della terminologia non
sempre precisa del legislatore, da determinate circostanze, segnatamente dalla
partecipazione alla procedura di tassazione (Bregger, op. cit., p. 45) o
dalla corresponsabilità in caso di sottrazione (Bregger, op. cit., p. 49
ss.).
2.3.2.
Diversa dalla solidarietà
fiscale la mera responsabilità per il pagamento del debito d'imposta di un
terzo (impropriamente detta 'responsabilità solidale'). Proprio la sua
estraneità al rapporto fiscale, vale a dire il non essere soggetto fiscale, fa
sì che il terzo corresponsabile del pagamento non abbia qualità di parte nella
procedura di tassazione, la sua partecipazione essendo limitata al pagamento
del debito d'imposta. In tale contesto il termine “solidarietà” sta a indicare
sostanzialmente il diritto dell'autorità fiscale di scegliere il creditore, non
invece la qualità di contribuente del cosiddetto “debitore solidale” (Bregger,
op. cit., p. 68).
2.3.3.
Secondo la Camera di
diritto tributario, la natura di una vera e propria solidarietà fiscale (Steuersolidarität)
della responsabilità stabilita dalla LIMVI si evince da queste
caratteristiche:
a) la
natura di imposta reale dell'imposta sul maggior valore immobiliare, che colpisce
l'incremento di valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi
(art. 1 LIMVI) e l'unitarietà del rapporto che sta alla base;
b) la
“duplice” qualità di contribuente: del venditore per il maggior valore reso
liquido dall'alienazione (art. 4 cpv. 1 LIMVI), l'acquirente per il vantaggio
tratto da un acquisto sotto costo (art. 7 cpv. 2 LIMVI), stante reciproca
responsabilità (solidale) per il pagamento delle rispettive imposte (art. 4
cpv. 5 LIMVI);
c) la
corresponsabilità di entrambe le parti in caso di sottrazione, la ripartizione
in parti uguali della multa (ancorché giuridicamente opinabile nel suo
schematismo) e la responsabilità solidale per il suo pagamento (art. 34 cpv. 1
LIMVI);
d) infine
il ruolo di parte che viene riconosciuto nella procedura di tassazione anche all'acquirente
in caso di sola tassazione del maggior valore (STF dell'11 aprile 1986
in re E. e K. S.; CDT n. 81 del 14 aprile 1986 in re C.C; CDT n.
358 del 31 dicembre 1991 in re R.N.; CDT n. 289-90 del 4 dicembre 1992
in re E.D.) e pure all'alienante in caso di tassazione della rivalutazione
effettuata d'ufficio giusta l'art. 7 cpv. 2 LIMVI (cfr. CDT n. 354 del
31 dicembre 1991 in re S. SA).
2.4.
Dalle considerazioni
appena proposte, in merito alla natura giuridica della responsabilità solidale
dell’acquirente, è stata ricavata anche la risposta al quesito se basti
l'intimazione al debitore d'imposta a impedire la decadenza del diritto di
esigerne il pagamento dal debitore in solido. La Camera ha dato una risposta
affermativa. Il vincolo di solidarietà è infatti insito nella natura reale e
unitaria del negozio che sta alla base dell'imposizione; esso nasce, in altre
parole, all'atto stesso del negozio, sicché può trovare applicazione analogica
l'art. 136 cpv. 1 CO, per il quale l'interruzione della prescrizione verso uno
dei debitori solidali è opponibile anche agli altri (CDT n. 60 del 25
marzo 1993 in re J.-M.P., consid. 7).
2.5.
A ben vedere, non è
neppure necessario invocare per analogia l’art. 136 CO, per affermare il
principio che l’intimazione della tassazione al venditore entro l’anno
dall’iscrizione a Registro fondiario basta ad impedire la perenzione.
Se è vero, infatti, che
all’acquirente è stato ormai riconosciuto il diritto di reclamare al momento in
cui riceve la richiesta di pagare quale responsabile solidale del debito
fiscale, è chiaro che a tale momento si apre una vera e propria nuova procedura
di tassazione nei suoi confronti, tanto è vero che può anche far valere le
spese di miglioria che aveva omesso di chiedere in deduzione il venditore.
Ora, è chiaro che, se il
compratore potesse, a tale momento, invocare la sopravvenuta decadenza del
diritto di imporre ex art. 30 cpv. 1 LIMVI, ne conseguirebbe inevitabilmente
che la responsabilità solidale verrebbe privata di ogni consistenza; è difficile
immaginare, infatti, che la responsabilità solidale del compratore possa essere
fatta valere entro un anno dal momento in cui è avvenuta l’iscrizione del trapasso
a Registro fondiario.
2.6.
Di conseguenza, deve
essere respinta l’eccezione di prescrizione, sollevata dal ricorrente, con
riferimento al termine di decadenza di un anno (art. 30 cpv. 1 LIMVI).
- Costituzionalità
dell’art. 4 cpv. 5 LIMVI
Con un’ulteriore censura,
il ricorrente sostiene che la responsabilità solidale prevista dall’art. 4 cpv.
5 LIMVI è incostituzionale, per il fatto che dalla procedura di tassazione
sarebbe totalmente escluso il debitore solidale.
La responsabilità solidale
dell'acquirente è stabilita dall'art. 4 cpv. 5, il quale precisa altresì che allo
Stato non possono essere opposti i rapporti di ripartizione interna, nè di
carattere legale, nè di carattere convenzionale (cfr. RTT 1968 p. 123
s.; CDT n. 81 del 14 aprile 1986 in re C.C).
Tale norma, ancorché
costituisca una particolarità del diritto ticinese (cfr. Ochsner, Die Besteuerung
der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 55, n. 106), il quale a
differenza di altre leggi cantonali non conosce l'istituto dell'ipoteca legale
(Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 371), è stata considerata
conforme alla costituzione federale dal Tribunale federale (cfr. STF
dell' 11 aprile 1986 in re E. e K. S., cons. 2, p. 6, in Rep. 1987
p. 178 ss.).
Anche su questo punto il
ricorso è dunque manifestamente infondato.
- Mancata informazione da
parte del notaio
Il ricorrente chiede
altresì l’annullamento della tassazione IMVI a suo carico, argomentando che,
nella stipulazione del contratto di compravendita, il notaio non lo avrebbe
informato dell’esistenza della responsabilità solidale; se lo avesse fatto,
egli avrebbe preteso una garanzia del pagamento dell’imposta da parte dei venditori
oppure avrebbe preteso il deposito del prezzo di vendita fino a pagamento
dell’IMVI.
4.1.
Questa Camera ha già avuto
modo di affermare l’irrilevanza dell’eventuale negligenza del notaio nella
cosiddetta Rechtsbelehrung delle parti all'atto notarile, in un caso in
cui era in questione l’ipoteca legale a favore dello Stato. In quell’occasione,
si è ammesso che tale negligenza è tutt'al più suscettibile di riflettersi
sulle responsabilità del notaio, ma tale questione esula dalle competenze di
questa Camera (CDT n. 338/90 E. AG).
4.2.
Nella già citata sentenza
dell’11 aprile 1986, in cui ha negato l’incostituzionalità dell’istituto della
responsabilità solidale, il Tribunale federale, in un "obiter dictum"
finale, ha precisato che l'obbligo d'informazione dei notai "circa i
rispettivi diritti e obblighi e gli effetti legali degli atti o contratti che
esse intendono compiere", secondo l'art. 4 cpv. 2 LN, comprendeva anche il
dovere di segnalare alle parti, in specie all'acquirente, la responsabilità solidale
cui quest'ultimo è esposto verso lo Stato per il pagamento dell'imposta sul
maggior valore immobiliare (Rep. 1987 p. 178 ss., con nota di R. Bonzanigo).
Il Consiglio di disciplina
notarile (CDN), autorità disciplinare di primo grado in materia notarile, ha
già censurato l'informazione relativa al pagamento dell'imposta sul maggior
valore immobiliare limitata alla menzione, nell'atto notarile, che essa sarebbe
andata a carico dell’alienante, senza invece indicare l'esistenza ope legis
della responsabilità solidale dell’acquirente in caso di mancato pagamento del
tributo da parte dell'alienante. Il CDN ha considerato una tale informazione
scritta non soltanto incompleta, ma addirittura ingannevole nei confronti
dell'acquirente, soprattutto se poco cognito del diritto, poiché atta a fargli
credere di essere al riparo da qualsiasi sgradita sorpresa. Le conseguenze
assai gravose, che poteva assumere la richiesta di pagamento del tributo
rivolta all’acquirente, in quanto solidalmente responsabile, hanno addirittura
indotto l'autorità disciplinare in materia di esercizio del notariato a
sanzionare disciplinarmente l'omissione o, meglio, l'incompleta e ingannevole
informazione, quale violazione dei doveri di funzione (cfr. Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari -
Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di
procedura e transitorie, Lugano 1986, p. 365 s., con riferimento a CDN
n. 485 del 16 aprile 1993; CDN n. 521 del 18 novembre 1993, quest’ultima
confermata con Sentenza del Tribunale federale del 29 giugno 1994).
4.3.
Nell’atto pubblico del 3
ottobre 1989, in effetti, la clausola relativa alle imposte e tasse si limita a
stabilire che «le spese e gli onorari del presente atto, tasse d’archivio
notarile, di trapasso a registro fondiario, sono a carico in solido dei
compratori, mentre l’imposta sul maggior valore immobiliare è a carico dei
venditori» (cfr. rogito, cifra 8).
Ma, come detto, tale
carenza di informazione delle parti non ha alcun riflesso sull’esistenza della
responsabilità solidale.
- Privazione dei rimedi
giuridici
Infine, il ricorrente
lamenta una privazione illegale dei rimedi giuridici, essendogli stata
notificata solo una decisione impugnabile alla Camera di diritto tributario, in
contrasto con la sequela di rimedi prevista dall’art. 19 LIMVI.
A tale riguardo, si deve
ricordare al ricorrente che la procedura di “reclamo” cui è ammesso, in qualità
di debitore solidale, l’acquirente che è chiamato a pagare l’imposta in seguito
all’insolvenza del venditore, non è prevista dalla legge ma è stata ricavata
dalla giurisprudenza, come corollario del diritto di essere sentito, che discende
dall’art. 4 Cost. fed. (v. supra, consid. 2).
Alla luce di tale
considerazione, si può senz’altro ritenere che sia ampiamente sufficiente la
facoltà di adire la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso indipendente
dall’autorità amministrativa e la cui cognizione tuttavia è estesa sia al fatto
sia al diritto. Ammettere ancora un diritto di reclamo all’Ufficio dei registri
e di ricorso alla Divisione delle contribuzioni significherebbe soltanto
prolungare ulteriormente e in maniera persino defatigatoria procedure che già
si sono indubbiamente protratte in misura eccessiva.
- Applicazione della nuova
legge tributaria
Con una prima domanda
subordinata, il ricorrente chiede che sia applicata la nuova legge tributaria,
che più non prevede l’istituto della responsabilità solidale. La legge
tributaria, che ha abrogato la LIMVI, sarebbe applicabile per il fatto che
l’art. 4 cpv. 5 LIMVI è una norma di carattere procedurale.
La
tesi del ricorrente è insostenibile.
Anzitutto, l’art. 4 cpv. 5
LIMVI, che prevede l’istituto della responsabilità solidale, pare più una norma
di diritto materiale che non procedurale.
Ma, se anche si volesse
ammettere il carattere procedurale della disposizione citata, si deve osservare
che la nuova legge tributaria ha espressamente risolto il problema
dell’applicazione della procedura prevista dalla LIMVI, dopo la sua entrata in
vigore. Per l’art. 316 LT 1994, infatti, «contro le tassazioni notificate prima
dell'entrata in vigore della presente legge e, per l'imposta sul maggior valore
immobiliare, contro quelle emanate in virtù della Legge concernente l'imposta
sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 sono applicabili i rimedi
di diritto e la procedura precedente».
Non solo: l’art. 326 cpv.
2 LT 1994 precisa altresì che la nuova legge «si applica per la prima volta...
ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente
alle contrattazioni concluse... a partire dalla sua entrata in vigore».
- Estensione della
responsabilità solidale
In ulteriore subordine, il
ricorrente chiede che la sua responsabilità solidale venga ridotta alla metà
dell’imposta dovuta dagli acquirenti, in considerazione del fatto che egli ha
acquistato solo una quota di comproprietà di un mezzo dell’appartamento.
Tale questione non è mai
stata risolta dalla giurisprudenza.
7.1.
In una sentenza del 1989,
il tema è stato esaminato, senza peraltro venire risolto. I ricorrenti,
infatti, che avevano acquistato un fondo in comproprietà, si limitavano a
domandare di essere tassati separatamente, ognuno per la quota di comproprietà
da lui stesso acquistata.
La Camera di diritto
tributario ha respinto il ricorso, argomentando che il venditore, proprietario
singolo di un fondo, vende il fondo in quanto tale, nella sua interezza. Se ad
acquistarlo sono più persone, esse stabiliranno contrattualmente all'atto
dell'acquisto il rapporto di comproprietà tra di loro e le rispettive quote,
altrimenti presunte uguali (cfr. art. 646 cpv. 2 CC). In altre parole, il
venditore, unico proprietario di un fondo, non vende a più acquirenti delle
quote di comproprietà, che in quanto tali non esistono ancora, ma che nascono
soltanto in virtù del rapporto contrattuale che intendono stabilire gli
acquirenti tra di loro, a condizione che venga iscritto (con effetto
costitutivo) a registro fondiario (cfr. art. 958 e ss CC, in particolare art.
972).
In seguito, la Camera si è
confrontata anche con l’obiezione dei ricorrenti, secondo cui vi sono delle
conseguenze diverse agli effetti della responsabilità solidale degli acquirenti
a seconda che si consideri la vendita del fondo come vendita unica o come
vendita (multipla) di singole quote di comproprietà. La Camera ha ammesso che,
in conseguenza della propria decisione, i diversi acquirenti sarebbero stati responsabili
singolarmente e in solido, in virtù dell'art. 4 cpv. 5 LIMVI, per l'intero importo
dell'imposta dovuta dal venditore, riservati i rapporti interni (di diritto civile)
tra comproprietari. Ha però negato che ne discendesse una disparità di
trattamento, poiché tutti gli acquirenti in comproprietà vengono trattati allo
stesso modo, in considerazione di una medesima situazione di fatto. Diversa è
invece la situazione di fatto del proprietario che aliena la sua quota di
comproprietà e diversa, di conseguenza, è la posizione del compratore che la
acquista agli effetti della responsabilità solidale (cfr. CDT n. 108 del
22 maggio 1989 in re CE G.).
7.2.
Anche in una successiva
decisione la questione è stata affrontata incidentalmente, senza essere
litigiosa. Il ricorrente si era chiesto, in particolare, quali sarebbero state
le conseguenze sulla responsabilità solidale quando tra gli acquirenti in comproprietà
vi fosse stato ad esempio il figlio del contribuente, esente dall'imposta sul
maggior valore per effetto della legge (cfr. art. 3 lett. e LIMVI).
La Camera di diritto
tributario ha lasciato insoluti i quesiti, riservandosi di affrontarli, quando
se ne presentasse concretamente l'occasione. Per rispondere alla domanda se lo
Stato abbia il diritto di chiedere al comproprietario l'intero importo dell'imposta
dovuta dal venditore unico proprietario e se vi sia regresso tra
comproprietari, ha sostenuto che si devono esaminare le norme del diritto
civile che regolano i rapporti tra comproprietari (cfr. articoli 646 cpv. 3 e
649 cpv. 1 e 2 CC) e non tanto le disposizioni della LIMVI (CDT n. 22
del 22 febbraio 1991 in re R. SA).
7.3.
In altri casi, il
legislatore è stato più preciso, esponendo la portata e i limiti della responsabilità
solidale.
È il caso dell’imposta di
successione, della quale gli eredi rispondono solidalmente, tuttavia «sino a
concorrenza della loro quota ereditaria» (art. 152 cpv. 1 LT 1994). Per il
pagamento dell’imposta sulle donazioni sono invece responsabili solidalmente il
donante e, in caso di donazione concomitante a più persone, sino a concorrenza
delle quote ricevute, i donatari (art. 152 cpv. 3 LT 1994).
7.4.
Un confronto può anche
essere proposto con l’istituto dell’ipoteca legale, purché si tenga conto però
della circostanza che quest’ultimo rappresenta una garanzia di carattere reale
e non personale.
Ebbene, se viene venduta
una quota di comproprietà, oggetto dell’ipoteca legale sarà solo tale quota;
qualora invece un immobile venga alienato integralmente e successivamente venga
costituita una comproprietà, oggetto dell’ipoteca sarà l’immobile intero
indiviso e non le quote di comproprietà (Pedroli, L'ipoteca legale per
crediti d'imposta, in: Borghi [a cura di], La riforma della legge
tributaria, Lugano 1995, p. 89; anche in RDAT I-1995 p. 539).
7.5.
Per quanto attiene alla
disciplina della comproprietà, contenuta nel codice civile, si deve tener
presente che l’alienazione della quota di comproprietà è cosa diversa
dall’alienazione della cosa in comproprietà.
Ogni comproprietario può
alienare le proprie quote ad un terzo integralmente o parzialmente, a sua
discrezione (art. 646 CC). In linea di principio, gli altri comproprietari non
possono opporsi all’alienazione, anche se dovessero per qualsiasi motivo ritenere
minacciati i propri interessi (Meier-Hayoz, Berner Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, Band IV: Das Sachenrecht, 1. Abteilung: Das Eigentum, 1. Teilband:
Systematischer Teil und Allgemeine Bestimmungen, Artikel 641-654 ZGB, 5a
ediz., Berna 1981, p. 493, n. 56). I comproprietari hanno però un diritto di
prelazione (art. 682 CC).
Per alienare la cosa,
invece, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi
abbiano unanimememente stabilito un’altra norma (art. 648 cpv. 2 CC).
L’alienazione della cosa non si identifica neppure con l’alienazione
dell’insieme delle quote di comproprietà. Per il fatto che l’alienazione comune
di quote non è una moltitudine di alienazioni delle singole quote, il motivo di
invalidità relativo alla persona di un solo comproprietario (p. es. incapacità
di agire) comporta di solito l’invalidità dell’intera alienazione (Meier-Hayoz,
op. cit., p. 570, n. 31).
7.6.
Quanto alla ripartizione
delle spese d’amministrazione, delle imposte e degli altri aggravi derivanti
dalla comproprietà, che si riferiscono alla cosa comune, il codice civile
dispone che siano sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote,
salvo patto contrario (art. 649 cpv. 1 CC). Tuttavia, il comproprietario che ha
sopportato più della sua parte di tali spese può chiederne compenso agli altri
nella stessa proporzione (art. 649 cpv. 2 CC).
7.7.
Nella fattispecie, come
risulta chiaramente dal contratto di compravendita stipulato il 3 ottobre 1989,
l’alienazione ha avuto per oggetto non le quote di comproprietà appartenenti
agli alienanti bensì la cosa in sé, cioè l’unità di proprietà per piani n.
15834 del RFD di Arogno. Solo con il contratto in questione è sorta la
comproprietà tra il ricorrente e il signor __________ __________.
Diverso sarebbe stato lo
svolgimento dei fatti, qualora ognuno di coniugi, comproprietari per metà
ciascuno dell’oggetto di cui si tratta, avesse alienato separatamente ad ognuno
degli acquirenti la propria quota di comproprietà; in tale eventualità, si sarebbero
rogati due contratti e ognuno dei comproprietari avrebbe potuto vendere senza
il consenso dell’altro.
Di conseguenza, il maggior
valore immobiliare, assoggettato all’imposta che ha dato luogo alla presente
vertenza, si riferisce all’alienazione della cosa e non alla vendita di due
quote di un mezzo. È vero che, ciononostante, l’autorità fiscale ha emesso due
tassazioni separate, ognuna delle quali si riferisce a metà dell’imponibile.
Tuttavia, tale modo di procedere, conforme ad una prassi invalsa in regime di
IMVI, ha avuto unicamente conseguenze vantaggiose sia per i venditori sia per i
compratori; per effetto delle aliquote progressive, previste dalla LIMVI,
l’imposta sarebbe stata infatti sensibilmente più elevata qualora si fosse
assoggettato ad un’unica imposta l’intero maggior valore realizzato mediante
l’alienazione in discorso.
Inoltre, sebbene siano
state emesse due tassazioni, considerando ogni coniuge come alienante della sua
quota di un mezzo, nondimeno acquirenti devono considerarsi in ognuno dei due
casi entrambi i comproprietari che hanno acquistato. Sarebbe cioè arbitrario
attribuire ad ognuno dei venditori un solo compratore, quando invece il
ricorrente ed il signor __________ hanno acquistato dai coniugi __________
l’unità di PPP in quanto tale e non le quote di comproprietà di ognuno dei due.
Per il fatto che l’imposta
si riferisce dunque alla vendita dell’intero immobile, non si vede come si
possano considerare “acquirenti” – e quindi responsabili in solido con gli
alienanti ex art. 4 cpv. 5 LIMVI – ognuno dei due compratori
limitatamente alla quota di un mezzo.
Come si è visto in
precedenza, d’altronde, la solidarietà fra condebitori solidali non è
conosciuta anche in altri casi di responsabilità solidale disciplinata da leggi
fiscali (v. supra consid. 7.3., con riferimento all’art. 152 cpv. 3 LT).
L’autorità fiscale ha
pertanto il diritto di chiedere il pagamento dell’imposta ad uno solo degli
acquirenti, riservato il regresso di quest’ultimo nei confronti degli altri.
- Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è di integralmente respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto.
§ Sono
pertanto confermate le decisioni di tassazione dell’imposta sul maggior valore
immobiliare notificate al ricorrente il 15 luglio 1997, aventi il seguente oggetto:
• alienazione
da __________ __________ a __________ __________ e __________ __________:
imponibile fr. 58’805.–; imposta dovuta fr. 18’318.–;
• alienazione
da __________ __________ a __________ __________ e __________ __________:
imponibile fr. 58’805.–; imposta dovuta fr. 18’318.–.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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