AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.144
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00144
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 25 agosto 1997
in materia di: imposta di bollo
presentato da:
__________ __________, __________ __________, 2. __________ __________, __________ __________, entrambi rappr. dall’avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con scrittura privata del 4 febbraio 1997, __________ __________, domiciliato a __________, vendeva alla __________ __________, con sede a __________, una quantità di azioni delle società del gruppo __________ equivalente al 31% del capitale sociale di ciascuna di esse; contestualmente, l’alienante si obbligava a cedere all’acquirente, nel mese di gennaio del 2000, un’ulteriore percentuale del 24% del capitale sociale delle stesse società. Il prezzo pattuito per il primo trasferimento era di fr. 3’700’000.– e per il secondo di fr. 4’100’000.–.
In data 25 febbraio 1997, alienante ed acquirente si rivolgevano alla Divisione delle contribuzioni chiedendo di verificare l’assoggettamento del contratto citato alla legge cantonale sull’imposta di bollo, che essi stessi ritenevano non fosse dato, in considerazione della competenza esclusiva della Confederazione.
Con decisione del 16 maggio 1997, la Divisione delle contribuzioni accertava formalmente l’assoggettamento del contratto di cessione delle azioni all’imposta cantonale, negando che vi fosse un conflitto con la legge federale sul bollo.
Il reclamo veniva respinto dalla Divisione delle contribuzioni, la quale, con decisione del 25 luglio 1997, negava che la competenza della Confederazione escludesse quella cantonale, dato il diverso carattere dell’imposta cantonale sul bollo, che si presenta come imposta sul documento.
Nelle sue osservazioni del 10 settembre 1997, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il ricorso.
Per l’art. 2 cpv. 1 della legge cantonale sull’imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (LB), del 20 ottobre 1986, soggiacciono all’ imposta di bollo i seguenti contratti stipulati nel Cantone Ticino in forma scritta o parificata a quella scritta:
a) contratti che hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di cose mobili secondo l’art. 713 CCS, compresa l’energia: in particolare la compravendita, i contratti di forniture successive, la cessione, la permuta di ogni cosa materiale o immateriale;
b) mutui di denaro o di altre cose fungibili;
c) appalti (art. 363 CO) di qualsiasi natura per cui il committente paga una mercede a chi compie prestazioni d’opera, al di fuori di un rapporto costante di servizio ad eccezione di quelli stipulati da architetti, ingegneri o nell’ ambito di professioni analoghe;
d) mediazione immobiliare.
Soggiacciono pure all’imposta i contratti misti che partecipano alle caratteristiche dei tipi indicati nel precedente capoverso.
5.2.
L’ imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è di fr. 1.– per mille o frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 8 cpv. 1 LB).
L’ imposta ammonta tuttavia al massimo a franchi 3’ 000.– quando nessuna delle parti ha domicilio o sede nel Cantone (art. 8 cpv. 2 LB).
5.3.
L’imposta sul bollo va considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende dal rapporto giuridico so-stanziale su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico assume. Si tratta pertanto di un tributo prettamente formale, svincolato dalle cause e dai motivi che hanno indotto le parti a redigere il documento, dallo scopo che intendono conse-guire o dagli effetti che ne scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.; STF II Corte di diritto pubblico, del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF 117 Ia 517 ss.; Messaggio del Consiglio di Stato con-cernente la revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986, n. 3009M, cifra 111 segg., in particolare 111.6).
Il problema è dunque di stabilire se tale competenza esclusiva della Confederazione si opponga anche all’assoggettamento ad un’imposta come quella ticinese di bollo.
6.1.
Deve anzitutto essere precisato che l’imposta di bollo federale è stata concepita dal legislatore come imposta su transazioni. Nonostante il riferimento dell’art. 41bis cpv. 1 lett. a Cost fed. all’impiego di documenti determinati, quale presupposto per l’assoggettamento al bollo federale, dottrina e giurisprudenza concordano ormai nel ritenere che il vero oggetto dell’onere fiscale non sia il documento in se stesso bensì il rapporto giuridico materiale che esso rappresenta. Diversamente dalle imposte di bollo della maggior parte dei Cantoni, ivi compreso il Canton Ticino, le imposte di bollo federale devono pertanto essere qualificate come imposte su transazioni giuridiche e non imposte su documenti o sull’impiego di cartevalori. Per questa ragione, l’art. 1 cpv. 2 LTB dispone che gli atti giuridici soggetti all’imposta di bollo siano imponibili anche se non vengono emessi o consegnati titoli (Locher, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 14 e n. 15 ad art. 41bis Cost. fed. e giurisprudenza citata, in particolare DTF 109 Ia 304).
6.2.
L’art. 41bis cpv. 2 Cost. fed. nasce dal primitivo art. 41bis cpv. 1 seconda frase Cost. fed., che vietava ai Cantoni di assoggettare ad un’imposta di bollo o di registro documenti che la Confederazione impone o dichiara esenti. Nel 1958, la regola dell’esclusività è stata trasferita al cpv. 2 e il suo campo d’applicazione è stato esteso anche all’imposta preventiva ed all’imposta sul tabacco. Nel contempo, si è precisato che l’imposizione o l’esenzione di determinati oggetti deve scaturire dalla legislazione federale e che la regola dell’esclusività vale solo per imposte cantonali e comunali dello stesso genere (Locher, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 72 ad art. 41bis Cost. fed.).
Le conseguenze della competenza esclusiva della Confederazione, per quanto concerne l’imposta di bollo, possono allora essere così definite:
• al di fuori dell’ambito dei «documenti concernenti operazioni commerciali» – a cui solo si riferisce la competenza esclusiva, secondo l’art. 41bis cpv. 1 lett. a Cost. fed. – la sovranità cantonale in materia di imposte di bollo è illimitata (Locher, op. cit., n. 75 ad art. 41bis Cost. fed.);
• entro l’ambito dei «documenti concernenti operazioni commerciali», è esclusa una competenza cantonale sia in relazione a ciò che la legge federale assoggetta a un’imposta di bollo sia in relazione a ciò che dichiara esente: la norma è stata formulata con l’intento di evitare che le imposte di bollo soppresse in occasione di una revisione della legge federale siano immediatamente reintrodotte dai Cantoni (Locher, op. cit., n. 77 ss. ad art. 41bis Cost. fed.). Si aggiunga che, oltre ai documenti assoggettati all’imposta federale o esonerati, ai Cantoni è vietato imporre anche ogni altro documento che si riferisca allo stesso rapporto giuridico (ASA 53 p. 431);
• in un campo libero entro l’ambito dei «documenti concernenti operazioni commerciali», qualora cioè la Confederazione non faccia uso della propria competenza per imporre determinati «documenti concernenti operazioni commerciali» ma d’altronde non affermi neppure la loro esenzione: i Cantoni sono allora liberi di “occupare” la lacuna esistente (Locher, op. cit., n. 85 ad art. 41bis Cost. fed.).
6.3.
La legislazione federale non precisa cosa debba intendersi per «imposte cantonali e comunali dello stesso genere». La dottrina osserva che, a prescindere dal problema della relazione fra il tributo e il rapporto giuridico, la nozione di imposta “dello stesso genere” rinvia anche alla contiguità fra la natura dell’imposta cantonale di cui si tratta e l’imposta federale.
Dalla giurisprudenza del Tribunale federale non si evincono tuttavia criteri univoci per stabilire quando un’imposta cantonale sia compatibile con quella federale.
Dapprima, l’Alta Corte ha affermato che può esservi un conflitto solo se un’imposta di bollo cantonale si fonda sul contenuto stesso del rapporto giuridico (bollo proporzionale) e non quando si tratti di un bollo fisso o di formato avente mero carattere formale (DTF 66 I 92); più recentemente, ha sostenuto che neppure i bolli proporzionali si fonderebbero sul rapporto giuridico sostanziale (DTF 109 Ia 304), sicché i casi conflittuali sarebbero praticamente esclusi (Locher, op. cit., n. 84 ad art. 41bis Cost. fed.). In un’ulteriore sentenza, relativa ad un caso ticinese, il Tribunale federale ha però concluso che i bolli proporzionali variabili restano vietati in quanto imposte “dello stesso genere”, nella misura in cui concernono lo stesso rapporto giuridico (ASA 53 p. 431; Locher, loc. cit.).
6.4.
A ben vedere, non è però necessario dire l’ultima parola sulla delimitazione della nozione di “imposta dello stesso genere”.
Oltre alla sentenza del Tribunale federale appena citata, vi è un altro elemento che consente di ritenere che l’imposta ticinese sul bollo sia “dello stesso genere” dell’imposta sul bollo federale: la volontà stessa del legislatore cantonale. Il Consiglio di Stato, allorché ha intrapreso la revisione totale della legge cantonale sul bollo, nel 1986, aveva ben chiari i limiti cui lo sottoponeva il legislatore federale, tanto è vero che ha espressamente affermato quanto segue:
«La percezione di un’imposta di bollo da parte dei Cantoni è risultata limitata in seguito all’emanazione avvenuta il 4 ottobre 1917 della legge federale sulle “tasse” di bollo. Tra l’altro nel già citato messaggio del Consiglio di Stato del 18 novembre 1932 si era asseverato che si deve anche “riempire”, almeno in parte, il vuoto che, in questa categoria del bilancio (i.e. le entrate fiscali per diritti di bollo) si è venuto formando per effetto dell’applicazione della legge federale sulle “tasse” di bollo» (Messaggio del Consiglio di Stato concernente la revisione della legge sul bollo del 16 giugno 1966, n. 3009 del 15 gennaio 1986, par. 131, p. 7).
Nello stesso messaggio del 1986, il governo cantonale si dimostra altresì consapevole della preclusione che discende, per la legge cantonale, dalle esenzioni previste dal legislatore federale: «pertanto (cioè alla luce dell’art. 3 cpv. 2 LTB, NdR) è escluso – contrariamente a quanto si era pensato nel 1975 – che si possano ricuperare, ai fini del bollo cantonale, fattispecie liberate dall’imposizione federale, pur mancando una dichiarazione esplicita di esenzione» (Messaggio cit., par. 132.3, p. 10).
È evidente che, se non avesse considerato l’imposta cantonale “dello stesso genere” di quella federale, il legislatore cantonale non si sarebbe neppure posto il problema di determinare il campo di applicazione del bollo cantonale alla luce dei criteri dettati dall’art. 3 cpv. 2 LTB e dall’art. 41bis Cost. fed.. Né si potrebbe argomentare che, al momento in cui intraprendeva la revisione della legge cantonale, non era consapevole della differenza fondamentale tra tributo federale e tributo cantonale, rappresentata dal mero carattere documentale del secondo: infatti, la sentenza del Tribunale federale, in cui tale principio è stato affermato in modo chiaro e univoco era già stata pronunciata ed è servita da fondamento per lo stesso legislatore ticinese (cfr. Messaggio cit., par. 111, p. 1 ss.).
7.1.
L’art. 13 cpv. 1 LTB dispone che sia assoggettato alla c.d. “tassa” di negoziazione il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di documenti di cui al cpv. 2, se uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera. Fra i “documenti” in questione rientrano le azioni e le altre quote sociali (art. 13 cpv. 2 lett. a cifra 2 LTB). Fra i “negoziatori di titoli” rientrano, oltre alle banche, anche le persone fisiche e giuridiche, le società di persone svizzere, come pure gli stabilimenti e succursali svizzeri di imprese straniere, che si occupano professionalmente del commercio di titoli, o come negoziatori o come mediatori (art. 13 cpv. 3 lett. b LTB).
7.2.
Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni, le disposizioni dell’art. 13 cpv. 1 e cpv. 2 LTB non permettono ad un Cantone di assoggettare ad un bollo sul valore l’alienazione di azioni, anche se una simile alienazione dovesse avvenire senza la collaborazione di un negoziatore di titoli. È irrilevante, a tale proposito, che il diritto cantonale designi quale oggetto dell’imposta il contratto di compravendita su cui si fonda la cessione, anziché il trasferimento della proprietà delle azioni; infatti, il contratto è considerato quale mero veicolo per il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti imponibili, trasferimento che è colpito dalla legge federale (cfr. decisione dell’AFC del 4 agosto 1989, in: Stockar/Hochreutener, Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, n. 9 ad art. 3 LTB).
7.3.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno prodotto copia di una notifica della tassa di bollo sui titoli negoziati, inoltrata il 16 giugno 1997 dalla __________ __________ all’Amministrazione federale delle contribuzioni. Vi si attesta il versamento di un importo di fr. 5’550.–, corrispondente alla “tassa di bollo su documenti svizzeri”. Tale importo corrisponde effettivamente all’1,5‰ del valore della cessione delle azioni intervenuta al momento della firma del contratto stipulato fra i ricorrenti.
Risulta così dimostrato non solo che il trasferimento di azioni di cui si tratta rientra fra quelli soggetti all’imposta federale di bollo, ma anche che tale assoggettamento vi è stato effettivamente.
Ne consegue che il contratto di compravendita concluso da __________ __________ e da __________ __________ non può essere sottoposto al bollo cantonale.
7.4.
L’accoglimento del ricorso consente alla Camera di diritto tributario di rinunciare a pronunciarsi sulle rimanenti censure dei ricorrenti, in particolare in relazione alla lamentata disparità di trattamento rispetto a banche e broker, le cui operazioni con titoli non sarebbero assoggettate all’imposta cantonale di bollo.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 luglio 1997 è riformata nel senso che è accertata l’esenzione dall’imposta di bollo del contratto stipulato il 4 febbraio 1997 e avente per oggetto la cessione di azioni del gruppo __________ da __________ __________ alla __________ __________.
Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 1’000.– per ripetibili.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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