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Numero d'incarto:
80.1997.147
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00147
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 29 agosto 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96 tassazione intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
studentessa all’Università di __________, ha svolto nel corso degli anni
1993-94 diverse attività, conseguendo in media annua un reddito del lavoro di
fr. 12'600.--. Nella tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, effettuate le
deduzioni di legge, l’imponibile di __________ __________ è pertanto risultato
inferiore al minimo imponibile (cfr. notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 del
15 maggio 1995).
Nel corso dei mesi di
gennaio e di febbraio del 1995 ha beneficiato di 32 indennità di
disoccupazione. Il 1° marzo 1995 ha iniziato a lavorare quale assistente
universitaria e ha inoltre collaborato nel corso del 1995 e del 1996 con
l'Agenzia __________ __________.
Il 23 giugno 1997
l’Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ una tassazione intermedia
per inizio dell’attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 1995, in cui le
esponeva un reddito del lavoro, calcolato sul presente, di fr. 38'662.-- di media
annua e le concedeva deduzioni per spese professionali per complessivi fr.
10'200.--.
- Il 16 luglio 1997
__________ __________ presentava reclamo chiedendo deduzioni per doppia
economia domestica per complessivi fr. 15'160.-- e, meglio, fr. 5’200.-- per
pasti fuori casa e fr. 9'960.--per spese d’alloggio.
Con decisione del 25
agosto 1997 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, portando la deduzione per
spese professionali a fr. 11'100.--. L’autorità fiscale precisava che la
deduzione per la camera (fr. 7'800.--) e per doppia economia domestica (fr.
4'800.--) poteva venire ammessa unicamente in ragione del 50%, poiché la contribuente
continuava gli studi a metà tempo.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede di poter dedurre dal reddito a
titolo di spese professionali un importo complessivo di fr. 21'160.-- e,
meglio, fr. 9'960.-- per la camera, fr. 5’200.-- per doppia economia domestica,
fr. 2'000.--per altre spese professionali e fr. 4'000.-- per spese di
trasporto.
Precisa di svolgere nel
Canton __________ due tipi di attività:
-
al 50%, ma con presenza
effettiva al 100%, quale assistente universitaria con compiti nell’ambito della
ricerca scientifica e dell’insegnamento (assistenza agli studenti, lezioni,
correzione d’esami);
-
quale corrispondente
esterna dell’Agenzia __________ __________, mediamente per 6 volte al mese per
una durata di tre ore.
- In occasione dell'udienza
del 16 ottobre 1997, cui la ricorrente non ha potuto presenziare, il giudice,
per economia di giudizio, considerato come già in precedenza erano insorte
difficoltà di convocazione, ha ritenuto di poter sottoporre alle parti una proposta
di transazione.
Tenuto conto delle
attività svolte quale assistente universitaria a tempo parziale ma con obbligo
di presenza a tempo pieno e di collaboratrice esterna dell'Agenzia __________
__________, è stata formulata la seguente proposta:
deduzione integrale per spese di viaggio (conferma) fr. 3'800.--
deduzione intera per doppia economia domestica fr. 4'800.--
deduzione integrale per la camera sul luogo di lavoro fr. 7'800.--
deduzione intera per altre spese professionali fr. 2'000.--
deduzione intera complessiva fr. 14'600.--
. /.
riduzione di un terzo per lavoro a tempo parziale fr. 4'866.--
spese
professionali deducibili (arrotondata) fr. 9'740.--
L'UT ha aderito seduta
stante alla proposta; la ricorrente con lettera del 10 novembre 1997.
La proposta formulata dal
giudice - sia notato di transenna - è in sintonia con la giurisprudenza di
questa Camera (CDT n. 300 del 31 dicembre 1993 in re M.F.) e con la
prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che prevede appunto
una riduzione adeguata delle deduzioni per spese professionali in caso di
attività lucrativa dipendente esercitata soltanto durante una parte dell'anno,
a tempo parziale o come professione accessoria (cfr. Circolare n. 2 -
concernente le spese professionali delle persone esercitanti un'attività
lucrativa dipendente - dell' Amministrazione federale delle contribuzioni, del
21 luglio 1992, cifra 3).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 agosto 1997 è riformata conformemente
a quanto stabilito al consid. 4.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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