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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.155
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00155
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1997
in materia di: IC/IFD 95/96
presentato da:
, __________ __________ (), rappr. da: lic. iur. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
__________, nata nel 1914, aveva venduto ai figli nel 1983 la propria casa di __________ __________, riservandosi un diritto d'abitazione personale vita natural durante.
Alla fine di luglio del 1996 __________ __________ lasciava l'abitazione, divenuta troppo grande e troppo onerosa per lei, per andare a vivere in un appartamento di due locali a __________ __________. Cessava così di esercitare il proprio diritto d'abitazione, che veniva formalmente cancellato dal RF il 29 novembre 1996.
Nella notifica di tassazione del 15 aprile 1996 l'UT esponeva alla contribuente i redditi da pensioni, il reddito da titoli e il reddito della sostanza. Il valore locativo dell'immobile di __________ __________ veniva stabilito secondo i parametri in uso e, meglio, nella misura del 7.25% del valore di stima ufficiale, risalente al 1986.
In sede di reclamo alla contribuente veniva concessa la deduzione, precedentemente negata, da pensioni della previdenza professionale e da vitalizi. Nel contempo l'UT le negava però il beneficio della tassazione intermedia, la cessazione del diritto d'abitazione non essendo motivo d'intermedia previsto dalla legge (cfr. decisione su reclamo dell' 11 agosto 1997).
In occasione dell'udienza del 3 dicembre 1997, sentite le parti, il giudice ha proposto loro di ridurre il valore locativo, limitatamente all'IFD, a fr. 15'000.-- di media annua (con conseguente adeguamento delle spese di manutenzione deducibili forfetariamente), in considerazione dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione, confermata dal fatto che la contribuente ha deciso di ritirarsi in un appartamento di soli due locali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell' 11 agosto 1997, in materia di IC e di IFD, è riformata nel senso che il valore locativo è ridotto per la sola IFD a fr. 15'000.-- di media annua, con conseguente adeguamento della deduzione forfetaria per spese di manutenzione. Per il resto la decisione è confermata.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi in materia di IFD.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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