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Numero d'incarto:
80.1997.158
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00158
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 26 settembre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che
nella tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96 l’Ufficio di tassazione ha esposto al
contribuente ciò che ha dichiarato d’aver conseguito negli anni di computo
1993-94, vale a dire fr. 100’774.-- di media annua (cfr. decisione su reclamo
dell’8 settembre 1997);
che nel verbale dell’audizione del
25 luglio 1997, che ha preceduto la decisione su reclamo, l’UT aveva invitato
il contribuente a produrre la documentazione relativa alla rendita
d’invalidità, che gli era stata concessa dall’AI, allo scopo di poter procedere
all’allestimento di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività;
che con il presente, tempestivo
ricorso, interposto contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, il
ricorrente fa presente di essere stato posto al beneficio di una rendita intera
AI con effetto retroattivo dal 1° aprile 1996, chiedendo l’aggiornamento della
tassazione 1995-96;
che,
come già spiegatogli dall’UT nel verbale del 15 luglio 1997, la cessazione
dell’attività è motivo di tassazione intermedia e comporta l’emissione di una
tassazione straordinaria, in cui si tiene conto dei fattori di reddito che si
sono modificati a seguito dell’evento generatore della tassazione intermedia;
che il presente ricorso non contesta
in nessun modo la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, ma configura nella sostanza
una domanda di tassazione intermedia per cessazione dell’attività a seguito
d’invalidità;
che gli atti del procedimento vanno
pertanto retrocessi all’UT perché proceda nei propri incombenti;
che il ricorrente va, dal canto suo,
invitato a produrre la documentazione relativa alla concessione di una rendita
intera d’invalidità e a eventuali prestazioni sostitutive
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è respinto a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 2 settembre 1997 è confermata e gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione perché proceda
nei propri incombenti, segnatamente si pronunci, con decisione formale, sulla
richiesta del ricorrente di tassazione intermedia per cessazione dell'attività
(invalidità).
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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