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Numero d'incarto:
80.1997.167
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00167
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 1997
in materia di: IC 91/92
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ è proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di __________.
Assieme alla moglie __________ egli è pertanto limitatamente imponibile nel
Canton Ticino per il reddito immobiliare e la sostanza. I coniugi __________
possiedono inoltre sostanza immobiliare nei due semi-cantoni di Basilea.
Nella tassazione IC
1991-92 l' Ufficio di tassazione di __________ ha esposto in media annua ai
contribuenti un reddito della sostanza (da pigioni e da valore locativo) di
complessivi fr. 80'908.- di media annua, dal quale ha dedotto fr. 18'218.- per
spese di manutenzione e gestione, come da richiesta dei contribuenti, e fr.
37'937.- per interessi passivi, conformemente alla ripartizione intercantonale
allegata alla tassazione (cfr. decisione su reclamo dell' 8 settembre 1997 e
relativa ripartizione degli elementi imponibili). nella motivazione della
decisione su reclamo l'UT spiega di aver rivalutato i valori di stima cantonali
della sostanza immobiliare conformemente ai parametri stabiliti dalla
Conferenza dei funzionari fiscali di Stato e, meglio, del 130% per il Ticino,
del 190% per Basilea-__________ e del 160% per Basilea-__________.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i contribuenti contestano la deduzione degli interessi
passivi effettuata dal Canton Ticino, chiedendo sostanzialmente che il riparto
venga effettuato conformemente a quello del cantone di domicilio, vale a dire
il Canton Basilea-__________.
Degli argomenti ricorsuali
verrà detto in seguito, per quanto necessario.
- Secondo i
ricorrenti, l'ammontare degli interessi passivi "da dedurre dal reddito
ticinese deve essere fissato, conformemente al riparto allestito dal Canton
Basilea-__________, in fr. 54'265.-.
3.1.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federate gli attivi immobiliari siti all'interno ed all'esterno
di un cantone devono essere valutati secondo il medesimo criterio (cfr. ASA
27 p. 423; ASA 55 p. 547).
Per quanto riguarda la
sostanza immobiliare, la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato fissa ogni
periodo fiscale le norme di valutazione dei fondi. Questi valori servono
infatti per ripartire i debiti e gli interessi, in modo che il contribuente
possa beneficiare della loro deduzione integrale (cfr. Circolare n. 14
della Divisione delle contribuzioni, del 16 maggio 1997, p. 14).
Per il periodo fiscale
1991-92 le regole concernenti la stima degli immobili, emanate in virtù
dell’art. 9 dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 31
luglio 1986, prevedevano per il Canton Basilea-__________ il coefficiente di
trasformazione del 190% per immobili non agricoli, per il Canton
Basilea-__________ del 160% sempre per immobili non agricoli e per il Canton
Ticino del 130% per tutti gli immobili (cfr. Circolare n. 9
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 30 gennaio 1991, p. 2
s.).
3.2.
Va inoltre ricordato che
il Tribunale federale, partendo dal principio secondo cui contribuenti soggetti
alla sovranità fiscale di più cantoni devono godere dei vantaggi o sopportare
gli svantaggi dei sistemi fiscali di ognuno di questi cantoni, nella misura in
cui sottostanno alla sua sovranità fiscale, ha sviscerato alcuni criteri
applicabili in materia di ripartizione delle deduzioni. Determinante, secondo
dottrina e giurisprudenza, è la natura delle singole deduzioni e il loro
collegamento con determinate entrate e uscite (DTF 104 Ia p. 256, cons.
4 p. 260 e riferimenti).
Gli interessi debitori
vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della
sostanza. La prassi considera infatti prevalente il rapporto tra sostanza e
credito (cfr. DTF 63 I 72, confermato per es. da DTF 104 Ia 256,
cons. 4 b e da DTF 111 Ia 120, consid. 2a p. 123). Essi vanno pertanto
dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai
cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (DTF
104 Ia 256, cons. 4 b e riferimenti).
Va nondimeno rilevato che
la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde
necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i
casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa). Può
quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un
cantone dovrebbe assumere secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia
superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone. In un
caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal
reddito della sostanza; ciò significa, in altre parole, che tali interessi
passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito
netto della sostanza (Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht,
§ 9, II, n. 5, 7, 16, 27). Per la determinazione degli attivi patrimoniali e
dei debiti inerenti si terrà conto sia della sostanza privata che di quella
aziendale (DTF 97 I 36, cons. 3 p. 421; inoltre Locher, op. cit.,
§. 5, II, A, n. 6).
Quando poi il totale degli
interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da
attribuire al reddito restante (Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7,
16). L'eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal
cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri
redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF
66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; inoltre Locher, op. cit., §. 9, II, n. 8).
3.3.
Sulla base delle
considerazioni che precedono questa Camera non può che confermare la decisione
su reclamo dell’ UT di __________ dell’ 8 settembre 1997 e l’annessa
ripartizione degli elementi imponibili. Non può invece essere condivisa la
ripartizione del Canton Basilea- __________, per i motivi che seguono.
Il valore di stima di
Basilea-, che è incontestatamente di fr. 1'231'698.-, trasformato
secondo il coefficiente del 160% previsto dalle regole concernenti la stima
degli immobili, allegate alla Circolare n. 9 dell’AFC, dà un importo di fr.
1’970'716,80.Il valore di stima di Basilea-, che è incontestatamente
di fr. 1'092'700.-, trasformato secondo il coefficiente del 190%, dà un importo
di fr. 2'076'130.-. Tali valori corrispondono a quelli ritenuti dall’UT di
__________ nel proprio riparto. Non si capisce invece, né il ricorrente lo
spiega nel suo ricorso, per quale ragione il riparto del Canton
Basilea-__________, pur partendo dai medesimi valori di stima cantonali giunga
a risultati divergenti o quale altra chiave di trasformazione, diversa da
quella allegata alla citata Circolare dell’AFC, abbia usato.
Quanto al valore del
Canton Ticino, occorre premettere che il valore di stima ufficiale non è quello
riportato nel riparto del Canton Basilea-__________, bensì quello riportato del
riparto ticinese, ossia fr. 1’197'248.-. Moltiplicato per il coefficiente del
130% si ottiene nuovamente il valore ritenuto nel riparto dell’UT di
, vale a dire il valore di fr. 1'556'422.- e non quello di oltre due
milioni e mezzo di franchi esposto della ripartizione allestita dal Canton
Basilea-.
In simili condizioni non
vi sono motivi di modificare in alcun punto la ripartizione contestata,
risultando per contro incomprensibile - anche in assenza di spiegazioni da
parte dei ricorrenti - quella di Basilea-__________. L’importo complessivo
degli interessi, ossia fr. 254'100.- non è in quanto tale contestato e
corrisponde a quello esposto anche nel riparto basilese.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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