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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.168
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00168
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 1997
in materia di: IC 1993/94 intermedia
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Con tempestivo ricorso, la contribuente contestava la tassazione, chiedendo lo stralcio della sostanza immobiliare e del relativo reddito, essendo avvenuta il 1° giugno 1993 la vendita della sua casa di __________.
L’autorità fiscale riformava la tassazione a sfavore della reclamante, mediante decisione dell’8 settembre 1997.
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ domanda di essere esonerata dal pagamento dell’imposta sulla sostanza e di quella sul reddito. Osserva che, in contrasto con quanto stabilito dalla decisione impugnata, il debito ipotecario gravante sulla sostanza di cui il suo figlio minorenne è proprietario ammonta non a fr. 48’903.– bensì a fr. 157’500.–; i relativi interessi passivi, a loro volta, sono deducibili nella misura non di fr. 2’796.– ma di fr. 10’348.–.
Nel caso concreto, come detto in narrativa, la tassazione c.d. “intermedia”, contestata dalla ricorrente, è stata emessa in considerazione della partenza per l’estero, avvenuta il 30 agosto 1993. Si tratta pertanto piuttosto di una tassazione per fine dell’assoggettamento illimitato ed inizio dell’assoggettamento limitato.
3.1.
In tutti i casi in cui vi è un passaggio dall’assoggettamento illimitato a quello limitato o viceversa, cessa l’assoggettamento e inizia di nuovo in diverse condizioni. Per tale nuovo assoggettamento, il computo dell’imposta deve essere effettuato non in base ai fattori fiscali del periodo di computo ordinario, bensì secondo quelli della tassazione nel presente. È il caso, per esempio, della persona fisica che trasferisce il proprio domicilio dalla Svizzera all’estero, ma conserva la proprietà di un immobile situato in Svizzera o la partecipazione ad un’attività aziendale in Svizzera (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 4 ad art. 7 DIFD, p. 114).
Tuttavia, in una sentenza in cui ci si riferiva al caso inverso di un contribuente passato dall'assoggettamento limitato a quello illimitato, si è affermato che non si giustifica una soluzione della continuità della tassazione, se non per quegli oggetti che non erano precedentemente imponibili e che lo diventano per effetto dell'acquisto del domicilio (CDT n. ..__________ del 14 aprile 1995 in re W.S., con riferimento a Känzig, op. cit., p. 115).
Analogamente, si deve ritenere che, se un contribuente che è assoggettato limitatatamente alla sovranità fiscale svizzera e/o ticinese acquista il domicilio e diviene in tal modo illimitatamente assoggettato, basta stralciare i fattori che non sono più imponibili, lasciando tassati con il criterio della tassazione “nel passato” quelli che rimangono assoggettati.
3.2.
Conformemente ai principi enunciati, l’autorità di tassazione ha emesso una tassazione con effetto a partire dal giorno del trasferimento del domicilio negli Stati Uniti, stralciando i redditi imponibili in virtù dell’assoggettamento illimitato ed imponendo invece la sola sostanza immobiliare situata in Svizzera ed il relativo reddito.
4.1.
Il diritto fiscale svizzero ha effetti che non si fermano alle frontiere della Confederazione, ma si estendono all'estero, laddove si intrattengono relazioni economiche con la Svizzera. Gli effetti internazionali in questione possono derivare dal fatto che la definizione della sovranità fiscale effettuata dal diritto interno riguarda anche soggetti giuridici che non sono personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera, ma hanno qualche relazione economica con la Svizzera. Ma possono anche discendere dal fatto che soggetti personalmente sottoposti alla sovranità territoriale svizzera hanno interessi economici situati all'estero. Per evitare doppie imposizioni, ogni Stato introduce nelle sue norme fiscali delle disposizioni per limitare il potere di imposizione nei confronti dell'estero. A tali disposizioni si affiancano trattati bilaterali o multilaterali fra i diversi Stati. L'insieme delle norme giuridiche del diritto interno e del diritto dei trattati, che hanno ad oggetto la costituzione del diritto fiscale da un punto di vista internazionale, forma il diritto fiscale internazionale (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 97 s.).
4.2.
Nelle relazioni internazionali l'assoggettamento degli immobili avviene secondo le norme sulla doppia imposizione cantonale. È tuttavia imponibile almeno il reddito conseguito nel cantone e la sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 1 LT 1976).
La deduzione dei debiti (capitale e interessi) è limitata a quelli riconosciuti dalla legge tributaria ed è ammessa proporzionalmente all'intera sostanza ovunque posta (cfr. art. 8 cpv. 2 LT 1976).
L'aliquota è quella corrispondente all'insieme del reddito, rispettivamente della sostanza. Nei rapporti internazionali è applicabile al minimo l'aliquota corrispondente al reddito conseguito nel cantone e alla sostanza ivi posta (cfr. art. 8 cpv. 3 LT 1976).
Principi analoghi valgono in materia di imposta federale diretta (cfr. art. 44 DIFD). In particolare la deduzione dei debiti è ripartita secondo il metodo della divisione proporzionale (cfr. Rivier, Le droit fiscal international, Neuchâtel 1983, pp. 46, 83 e 154; Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, par. 17 cifra 19, p. 281).
4.3.
Tale principio è ammesso anche dalla Convenzione stipulata fra Svizzera e Stati Uniti d’America, per prevenire la doppia imposizione internazionale. L'art. IX CDI-USA stabilisce infatti che "i redditi provenienti da beni immobili... sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati".
La Convenzione citata non affronta invece espressamente la questione della deducibilità degli interessi passivi.
4.4.
Si è visto che gli interessi ipotecari sono ripartiti secondo il sistema della ripartizione proporzionale dei debiti; l'insieme dei debiti e degli interessi dovuti dal contribuente è cioè ripartito in proporzione al valore degli attivi svizzeri e degli immobili situati in Svizzera. Gli interessi così ripartiti vengono quindi dedotti dai redditi provenienti dall'immobile. Secondo il Tribunale federale, infatti, una ripartizione matematica degli interessi passivi sul reddito totale mancherebbe di obiettività e condurrebbe a risultati scioccanti, per il fatto che gli interessi ipotecari, diversamente dalle spese elencate all'art. 22 DIFD, le quali sono ripartite in base alla proporzione fra parte del reddito soggetto all'imposta in Svizzera e intero reddito (art. 24 DIFD), non diminuiscono il reddito intero ma presentano piuttosto una relazione particolarmente stretta con il conseguimento di un reddito in particolare. È evidente, in effetti, che gli interessi ipotecari non hanno alcun rapporto con il reddito del lavoro ma costituiscono la contropartita del reddito della sostanza e gravano soltanto quest'ultimo (ASA 34 p. 348 ss.).
4.5.
Ora, nella fattispecie, l’autorità di tassazione ha ripartito il debito ipotecario relativo alla quota della comunione ereditaria del figlio della ricorrente e gli interessi passivi ad esso relativi, in base alla proporzione fra la sostanza imponibile nel Canton Ticino e quella imponibile all’estero.
Si è pertanto fondata sul presupposto che la contribuente abbia una sostanza di fr. 280’000.– all’estero e su tale base ha ricavato la proporzione esistente tra la sostanza imponibile in Svizzera e quella totale: se cioè la quota ereditaria imponibile ha un valore di stima di fr. 125’326.– e la sostanza totale ammonta a fr. 405’326.–, la percentuale è del 31.05%. Pertanto, dell’onere ipotecario gravante sulla sostanza imponibile ha dedotto solo tale quota, pari a fr. 48’903.–.
Quanto alla determinazione della sostanza all’estero, è vero che non risulta da alcuna dichiarazione, ma appare comunque addirittura prudenziale, se si pensa che dalla sola vendita della casa di __________ la ricorrente ha ricavato 320’000 franchi (fr. 1’070’000.– meno l’ipoteca di fr. 750’000.–), da cui devono essere dedotti però i costi di vendita; a ciò si aggiungevano, nell’ultima dichiarazione fiscale, beni mobiliari per oltre 80’000 franchi.
In seguito, l'Ufficio di tassazione ha calcolato, sempre con criteri proporzionali, gli interessi passivi e le spese di manutenzione che si riferiscono all’immobile. Per far ciò si è fondato sui redditi del biennio 1991/92, già serviti da base per la tassazione ordinaria 1993/94.
Di conseguenza, ha dedotto integralmente i costi di manutenzione immobiliare, che ammontano a fr. 1’341.–; inoltre ha detratto la quota degli interessi passivi proporzionale agli attivi assoggettati in Svizzera, per un ammontare di fr. 2’796.–. Il reddito netto, prima delle deduzioni per oneri assicurativi e per figli a carico, ammonta allora a fr. 4’804.–; al netto di queste ulteriori deduzioni proporzionali, scende a fr. 3’969.–.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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