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Numero d'incarto:
80.1997.169
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00169
Lugano
26 marzo 1998
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 8 ottobre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
I coniugi __________ (nato nel 1930) e __________ (nata nel 1937) __________
dal 1° gennaio 1995 hanno il loro domicilio a __________. __________ __________
è stato anticipatamente pensionato in virtù del piano sociale predisposto dal
suo datore di lavoro, __________ __________ __________, con effetto dal 1°
maggio 1993. Dal 1° aprile 1995 beneficia inoltre della rendita AVS. __________
__________ invece lavora a tempo pieno per la __________ __________ __________
di __________. Anche __________ __________, benché pensionato, svolge attività
per la __________ __________ __________, dalla quale riceve un emolumento di
fr. 3'000.-- al semestre (cfr. certificato di salario del 9 luglio 1995).
Con
la notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 del 14 ottobre 1996, l’Ufficio di tassazione
di __________ commisurava il reddito imponibile del contribuente e della moglie
in fr. 101’500.- per l’IC e in fr. 92’400.- per l’IFD.
I
ricorrenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo dell’11 novembre 1996
nel quale lamentavano l’insufficiente considerazione delle spese professionali.
Con decisione del 29 settembre 1997 l’autorità di tassazione, respingeva il
gravame. Spiegava di avere già concesso la deduzione delle spese di trasporto
mediante mezzi pubblici e confermava l’importo ritenuto quale spesa per
l’alloggio.
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i ricorrenti ribadiscono
l’esiguità dell’importo posto in deduzione dall’autorità fiscale per le spese
professionali. In particolare sostengono, sulla scorta di certificati medici,
la necessità di servirsi del mezzo privato per recarsi settimanalmente a
lavorare.
Nelle
sue osservazioni, la Divisione delle contribuzione propone la reiezione del
ricorso. L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede per contro
l’annullamento della tassazione IFD 1995-96 dei ricorrenti in quanto il
cambiamento di domicilio di quest’ultimi dal Canton Basilea al Ticino non ha
influenza sulla predetta tassazione che avrebbe quindi dovuto essere calcolata
sulla base dei redditi conseguiti negli anni di computo 1993-94.
- Imposta
federale diretta
La
tesi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni non può che essere
condivisa.
I
ricorrenti hanno trasferito il loro domicilio dal Canton Basilea al nostro
Cantone con effetto dal 1° gennaio 1995. Se per l'IC si tratta, a non averne
dubbio, di un caso classico di inizio dell’assoggettamento, per il quale il
reddito imponibile deve essere calcolato in base al reddito conseguito
all’inizio dell’assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici
mesi (art. 2 cpv. 1 e 53 cpv. 1 lett. a LT), diversa è invece la situazione per
l'IFD. In effetti i ricorrenti, malgrado il cambiamento, hanno sempre avuto il
domicilio in Svizzera.
Non
si è quindi in presenza di un caso di inizio dell'assoggettamento. Ai fini
dell’allestimento della tassazione l’autorità fiscale avrebbe pertanto dovuto
riferirsi, in linea di principio, al reddito medio del biennio civile
precedente a quello fiscale ovvero al reddito conseguito negli anni 1993/94 (art.
3 cpv. 1 e 43 cpv. 1 LIFD) e, nel caso del marito, a quello stabilito
dall'autorità fiscale cantonale che ha emesso, come è doveroso ritenere, la
tassazione intermedia IFD con effetto dal 1° maggio 1993 per cessazione
dell'attività a seguito del pensionamento anticipato da parte dell'__________
__________ __________.
Questo
Tribunale non può quindi che annullare la tassazione IFD 1995-96 dei coniugi
__________ e retrocedere gli atti all’Ufficio di tassazione di __________
affinché provveda all’allestimento di una nuova tassazione sulla base dei
criteri di cui sopra.
- Imposta
cantonale
4.1.
In
linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in
cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel luogo
dove ha il domicilio fiscale ha diritto di dedurre i costi che è costretto a
sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2 ed., vol. I, pag. 688; AA.VV., Kommentar zur Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, pag. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungtskosten
nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo 1991, pag. 106; CDT
N. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I-1994 N. 4t pag. 318).
4.2
Nella
fattispecie in discussione sono le spese professionali per attività lucrativa
dipendente ed in particolare le spese di trasporto, quelle per la doppia
economia domestica e quelle per l’alloggio.
4.2.1.
4.2.1.1.
Il
contribuente può dedurre unicamente le spese necessarie al conseguimento del
proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest’ultimo (art.
2 cpv. 1 DE 1995-96, dell'8 novembre 1994).
Per
l’ esercizio di un’ attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in
sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è
accordata una deduzione complessiva di fr. 700.- l’ anno (art. 9 cpv. 1 DE
cit.). Se, in luogo della deduzione complessiva sopra citata, il contribuente
fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro
necessità professionale devono essere giustificate (cfr. art. 9 cpv. 2 DE
cit.). Le Istruzioni IC/IFD 1995-96 precisano, a loro volta, che, se l'attività
è esercitata unicamente durante una parte dell'anno o come professione accessoria,
la deduzione è ammessa proporzionalmente. Per praticità viene ammessa una
deduzione forfetaria di fr. 700.-- per l'IC e del 20%, ma al minimo fr. 700.--
e al massimo fr. 2'100.--, per l'IFD, riservata per ambedue le imposte la
documentazione, nei termini precisati dall'art. 9 cpv. 2 DE, delle spese
effettive (cfr. Istruzioni IC/IFD 1995-96, cifra 21).
4.2.1.2.
Nel
caso in esame, __________ __________, pensionato, è al beneficio di una rendita
dal 2° pilastro dal maggio del 1993 e della rendita AVS dall’aprile del 1995.
Svolge inoltre un’attività, con tutta probabilità accessoria, per __________
__________ __________ con un compenso annuo di fr. 6'000.--.
Gli
atti dell’incarto non contengono elementi utili per poter giudicare la seguente
fattispecie. In particolare, non essendo dato di sapere con precisione che tipo
di attività continui a svolgere __________ __________ dopo il pensionamento,
non è nemmeno possibile pronunciarsi sulle deduzioni per spese professionali
dei dipendenti cui ha diritto, segnatamente in quale misura siano giustificate
da necessità professionale.
Gli
atti del procedimento vanno pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione,
perché si pronunci nuovamente sulle deduzioni cui ha diritto __________
__________, dopo più approfonditi accertamenti sull’attività lavorativa
dipendente da lui svolta e sulle spese professionali in diretta connessione con
la stessa.
4.2.2.
4.2.2.1.
La
ricorrente svolge attività lavorativa dipendente a tempo pieno per __________
__________ __________ a __________.
In
linea di principio, essa ha quindi diritto alle deduzioni per spese di
trasporto, di doppia economia domestica e alloggio che spettano a un cosiddetto
Wochenaufenthalter.
4.2.2.2.
Anche
in questo caso, a questa Camera appare opportuno, per economia di giudizio, ma
anche per evitare di accomunare in una sola sentenza un giudizio di merito e
uno di rinvio, retrocedere gli atti all’UT per nuova decisione.
In
effetti, l’UT, senza distinguere tra i due coniugi, ha concesso loro
complessivamente per le spese di trasporto una deduzione di fr. 4’500.--, pari
al costo di un mezzo pubblico per il trasferimento settimanale di entrambi i
coniugi __________ dal luogo di domicilio a quello di lavoro. A tale deduzione
ha aggiunto quella per doppia economia domestica e per l’alloggio di entrambi i
coniugi, come pure quella per le altre spese profesisonali.
Proprio
per quanto detto in precedenza, un simile modo di procedere non si giustifica
o, meglio, si giustifica solo per il coniuge attivo a tempo pieno, ma non per
quello pensionato, che svolge un’attività palesemente accessoria. Per poter
decidere con cognizione di causa, occorre quindi preliminarmente che l’autorità
fiscale determini le deduzioni per spese professionali della moglie,
separandole da quelle del marito.
4.2.3.
Spese di trasporto di ognuno dei contribuenti
Nel
ricorso i ricorrenti sostengono di non potersi servire dei mezzi pubblici in
quanto, vista l’assenza di un collegamento diretto, devono più volte cambiare
mezzo di trasporto e fare a piedi diverse centinaia di metri. Dato il loro
stato di salute, un simile viaggio sarebbe insostenibile.
Ribadita
la specificità della deduzione per ognuno dei due coniugi in relazione
all’attività da loro svolta, la questione dell’uso del mezzo pubblico o privato
viene espressamente lasciata aperta, non da ultimo nell’intento di evitare di
accomunare - come già detto - in una sola sentenza un giudizio di merito e
uno di rinvio. Essa potrà, se del caso, venire riproposta direttamente a questa
Camera, unitamente a tutte le altre questioni relative alle spese di trasferta
che dovessero rimanere controverse in sede di reclamo, anche dopo gli ulteriori
accertamenti e la suddivisione delle deduzioni per ognuno dei coniugi,
richiesti da questa Camera.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- La
decisione su reclamo del 29 settembre 1997 è annullata.
§ Di
conseguenza gli atti sono retrocessi all’UT:
-
per
l’allestimento di una nuova decisione, suscettibile d’essere impugnata, in
materia di IFD, conformemente a quanto indicato al consid. 3;
-
per
nuova decisione su reclamo, suscettibile d’essere impugnata, in materia di IC,
dopo ulteriori accertamenti e, meglio, com eindicato al considerando 4.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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