AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.175
Data decisione, Autorità: 05.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00175
Lugano 5 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 1997
in materia di: imposte comunali 1990
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, con scritto del 1° settembre 1997, redatto in lingua tedesca, __________ __________ ritornava al Comune di __________ il conteggio concernente il conguaglio dell'imposta comunale per il 1990, chiedendone la traduzione in tedesco;
che il Municipio di __________, con lettera del 17 settembre 1997, ritornava il conteggio al contribuente, attirando la sua attenzione sui termini di scadenza indicati per il pagamento del conguaglio;
che, in seguito ad un nuovo scritto del contribuente, che asseriva di non conoscere l’italiano, l'Ufficio di tassazione, con decisione del 14 ottobre 1997, dichiarava irricevibile il reclamo del contribuente, non concernendo esso né l'assoggettamento né il calcolo dell'imposta bensì una questione linguistica;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, redatto in tedesco, __________ __________ ribadisce di non conoscere l'italiano ed esige la traduzione in tedesco della decisione notificatagli;
che questa Camera ha indirizzato al contribuente, il 23 ottobre 1997, una lettera raccomandata, con la quale lo ha invitato a tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria dell'irricevibilità in caso di mancata traduzione;
che il contribuente ha rinviato alla Camera, in data 12 novembre 1996, lo scritto ricevuto, allegando una lettera in cui, in lingua tedesca, ripete di non conoscere l’italiano;
che, come già più volte ricordato al ricorrente, in occasione di precedenti ricorsi, tutti fondati sulla sua pretesa di ricevere decisioni in lingua tedesca, l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. ..__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.);
che, di fronte al ricorso del contribuente, redatto in lingua tedesca, la Camera di diritto tributario, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234), ha provveduto, con scritto del 23 ottobre 1997, a segnalare il vizio al ricorrente e ad attribuirgli contestualmente un termine di quindici giorni per la traduzione;
che, non essendo pervenuta alcuna traduzione del gravame, a questa Camera non resta altra alternativa se non quella di dichiararlo irricevibile;
che, nella commisurazione della tassa di giustizia e delle spese processuali si tiene conto del carattere pretestuoso e defatigatorio del ricorso, con il quale il ricorrente propone per l’ennesima volta una censura che già varie sentenze di questa Camera (una delle quali è stata anche impugnata al Tribunale federale, che non è entrato nel merito del ricorso, con sentenza del 6 settembre 1996) hanno avuto modo di dichiarare destituita di fondamento.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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