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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.180
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00180
Lugano
18 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
Il
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 23 ottobre 1997
in
materia di: IC 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato nel Canton __________, è proprietario da diversi anni,
di una casa d'abitazione nel comune di __________, composta di due appartamenti
di tre locali e mezzo e di un appartamento di un solo locale, cui si é aggiunto
dall'aprile del 1993 il mapp. n. __________.
Nella notifica di
tassazione IC 1995-96 del 9 settembre 1996 l'UT di __________ esponeva al
contribuente un reddito della sostanza di fr. 22'100.--, da cui deduceva fr.
19'278.--, per un imponibile di fr. 2'822.--. La sostanza imponibile veniva
determinata il fr. 110'217.--.
-
__________ presentava reclamo in tempo utile, contestando d'aver conseguito in
Ticino un reddito imponibile e chiedendo di ridurre al livello del 1993 il
valore della sostanza imponibile.
Con decisione del 13 ottobre
1997 l'UT accoglieva parzialmente il reclamo, aumentando le deduzioni dal
reddito della sostanza a fr. 23'563.-- e azzerando quindi il reddito
imponibile. La sostanza imponibile veniva a sua volta ridotta a fr. 76'241.--.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente il reddito della
sostanza di fr. 22'100.--, espostogli dall'UT, chiedendone la riduzione a fr.
15'720.--. Non contesta per contro la determinazione della sostanza imponibile
effettuata dall'UT.
-
Il presente ricorso
è privo d'oggetto. In effetti può rimanere insoluta la questione di sapere se
il reddito della sostanza sia quello indicato dal contribuente o quello esposto
in via d'apprezzamento dall'UT, poiché in entrambi i casi il reddito imponibile
è inferiore a zero e non è dovuta alcuna imposta sul reddito al Canton Ticino.
Né si giustifica l'esatto
accertamento del reddito della sostanza agli effetti del riparto d'imposta intercantonale.
Il riparto d'imposta del Canton __________, valido dal 1° gennaio 1995, considera
quale reddito della sostanza nel Canton Ticino proprio quello indicato dal
contribuente, ammettendo quindi una perdita superiore compensabile con l'utile
del Cantone di domicilio, rispetto a quella determinata dall'autorità fiscale ticinese.
Il contribuente non risulta quindi essere stato pregiudicato in alcun modo nei
propri interessi nel Cantone di domicilio dalla decisione dell'autorità fiscale
ticinese.
- È comunque opportuno
attirare l'attenzione del ricorrente sul fatto che ogni periodo fiscale è
indipendente e che quindi la tassazione IC 1995-96 non pregiudica i suoi
diritti nella tassazione IC 1997-98.
Egli va tuttavia invitato
a produrre il questionario relativo al reddito degli immobili, debitamente
compilato. Se vorrà evitare d'essere tassato per apprezzamento, egli non ha che
da indicare esattamente i nominativi degli inquilini di __________ negli anni
di computo 1995-96 e i canoni di locazione incassati e le spese di gestione e
manutenzione sopportate, producendo, se del caso, copia del contratto di
locazione, come pure ogni altro giustificativo (cedolini di versamento,
ricevute, fatture, ecc. ecc.) atte a comprovare quanto effettivamente incassato
dagli inquilini o speso per la manutenzione. Dovrà inoltre quantificare il
valore locativo del proprio pied à terre.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile
in quanto privo d'oggetto.
-
Le spese in complessivi fr.
80.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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