AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.182
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00182
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 7 novembre 1997
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________, __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, in data 7 novembre 1997, il rappresentante contrattuale del contribuente __________ __________ ha interposto ricorso “cautelativo” contro la decisione su reclamo relativa alla tassazione IC/IFD 1993/94, notificatagli il 20 ottobre 1997;
che, con lettera raccomandata dell’11 novembre 1997, questa Camera ha comunicato al rappresentante del ricorrente che la legge non prevede la possibilità di presentare un ricorso cautelativo e gli ha attibuito un termine di 10 giorni per comunicare l’intenzione di ritirare o di mantenere il gravame e, in quest’ultima eventualità, per motivarlo ed allegare o designare i mezzi di prova;
che, nello stesso scritto, la Camera di diritto tributario ha avvertito il ricorrente che, in caso di inosservanza del termine, avrebbe dichiarato irricevibile il ricorso;
che solo il 27 novembre 1997 il rappresentante del ricorrente ha risposto alla lettera in questione, esponendo una succinta motivazione del ricorso e chiedendo di essere convocato ad un’udienza, nel corso della quale si dice intenzionato a presentare i documenti necessari;
che secondo l'art. 227 cpv. 1 LT 1994, se il ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente, allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la comminatoria dell'irricevibilità;
che lo stesso principio
vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140
cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale (cfr. sent. CDT
inoltre Meister, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung – Der Rechtsschutz
nach StHG und DBG, Berna/Stoccarda/Vienna 1995, p. 191-192; X. Oberson,
Le contentieux fiscal, in: Ordre romand des experts fiscaux diplômés [a
cura di], Les procédures en droit fiscal, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, p. 147);
che, in materia di imposta federale diretta, la nuova procedura è più favorevole ai ricorrenti di quella previgente, per il fatto che, in virtù dell'abrogato art. 101 cpv. 2 DIFD, applicabile in virtù del rimando dell'art. 106 cpv. 3 DIFD, un ricorso generico doveva considerarsi irricevibile senza che occorresse assegnare un termine supplementare per rimediare al difetto di motivazione e di una proposta concreta, sicché l'autorità fiscale non doveva tener conto di reclami generici che non contenessero «una motivazione oggettiva delle proposte fatte» (cfr. RF 1989 p. 536; ASA 58 p. 285; CDT 323/88 in re C.S.; CDT 116-118 del 17 maggio 1991 in re S.K.), né era sufficiente la motivazione secondo cui una tassazione «sarebbe fortemente esagerata» (ASA 48 p. 193) e neppure bastava la richiesta di essere convocato ad un'udienza (CDT n. 7 del 22 febbraio 1991 in re G. D. e V);
che, pertanto, nella fattispecie, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente, con lettera raccomandata dell’11 novembre 1997, un termine di 10 giorni per emendare il gravame, avvertendolo che, in caso di inosservanza del termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che un termine di dieci giorni è senz'altro sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428);
che, tuttavia, la motivazione del ricorso non è pervenuta entro il termine in questione, ma, come detto, il rappresentante del ricorrente si è limitato ad inviare, dopo la scadenza del termine, una succinta motivazione del ricorso con la richiesta di essere convocato a un’udienza;
che, in simili circostanze, la Camera di diritto tributario non può fare altro che dichiarare irricevibile il gravame, non potendo non rilevare l’atteggiamento defatigatorio adottato dal ricorrente e dal suo rappresentante, che già in sede di reclamo hanno tentato in ogni modo di differire la decisione dell’autorità di tassazione, lasciando scadere, in particolare, il termine loro attribuito per la sottoscrizione del verbale relativo all’audizione del 30 luglio 1997;
che il ricorso viene pertanto dichiarato irricevibile e la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è irricevibile.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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