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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.186
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00186
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 novembre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ e
__________ __________ non hanno presentato, malgrado diffida e multa
disciplinare, la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1995-96. L’Ufficio di tassazione
di __________ -__________ ha quindi notificato loro il 25 novembre 1996 la tassazione,
effettuata per apprezzamento. Il 6 gennaio 1997 __________ e __________
__________ presentavano la dichiarazione d’imposta, in cui indicavano un
reddito del lavoro e un reddito della sostanza inferiori a quelli stabiliti
d’ufficio dall’UT. In data 23 agosto 1997 __________ __________ si rivolgeva all’UT,
lamentando di non aver ancora ottenuto risposta alla documentazione da lui
presentata dopo aver ricevuto una “notifica di tassazione 1995/96 (d’ufficio),
con un reddito del lavoro da favola, ma non reale”.
Con decisione del 20
ottobre 1997 l’UT respingeva il “reclamo” dei coniugi __________. Anche se si
volesse considerare la dichiarazione d’imposta spedita il 6 gennaio 1997 alla
stregua di un reclamo, il termine utile di trenta giorni sarebbe scaduto infruttuoso.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta il merito della tassazione
emessa dall’UT.
L'Amministrazione federale
delle contribuzioni, pur sollevando perplessità circa la ricevibilità formale
del ricorso, rinuncia a presentare osservazioni, così come d’altronde la
Divisione cantonale delle contribuzioni.
- 3,1,
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità
di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà
la decisione di irricevibilità.
3.2.
L'art. 206 cpv. 1 LT per
l'imposta cantonale e l'art. 132 cpv. 1 LIFD per l'imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d'ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può reclamare
per iscritto all'autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta giorni
dalla notifica. Questo termine è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT ). Una deroga è
prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine,
vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a
servizio militare, malattia, assenza dal Paese o altri motivi rilevanti
riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT; art.
133 cpv. 3 LIFD). La restituzione del termine deve essere fatta valere entro
trenta giorni dal momento in cui l'impedimento è cessato (art. 133 cpv. 3
ultima frase LIFD).
Il termine di reclamo
previsto all'articolo 132 cpv. 1 LIFD, come d’altronde quello previsto dall’art.
206 cpv. 1 LT, è un termine legale che non può essere prolungato. La
possibilità di prolungare il termine non risulta da alcuna altra norma di
diritto federale; ugualmente, in virtù della preminenza del diritto federale,
non sono da osservare delle regole di procedura di diritto cantonale che
prevedono una proroga del termine (cfr. con riferimento all’art. 99 e segg.
DIFD, ASA 58 pag. 285; Revue Fiscale 1989 11 pag. 536; STF
6.2.1987 AFC/A.SA; inoltre CDT n. 38 del 25 marzo 1993 in re P.L.).
-
Ne viene, con tutta
evidenza, che il termine di reclamo di trenta giorni è scaduto infruttuoso, con
la conseguenza che la notifica di tassazione IC/IFD 1995-96 è cresciuta incontestata
in giudicato. In effetti la tassazione è stata notificata ai coniugi __________
il 25 novembre 1996 ed è pervenuta loro al più tardi tre o quattro giorni dopo,
comunque entro il 30 novembre. La dichiarazione d’imposta debitamente compilata
e con i dovuti allegati è invece stata spedita soltanto il 6 gennaio 1997,
quando ormai il termine era scaduto da una settimana.
-
Nel suo ricorso
__________ __________ si limita a contestare il merito della notifica di
tassazione, senza per altro fornire la benché minima giustificazione del
ritardo con il quale ha presentato il reclamo. Dalla motivazione del ricorso
non emergono per altro argomenti o fatti tali da indurre questa Camera a
esaminare se siano dati gli estremi della restituzione del termine e tanto meno
della revisione (fatto nuovo o nuovo mezzo di prova, che non potesse già essere
invocato o fatto valere, usando la diligenza del caso, nella procedura
ordinaria di tassazione).
-
Vero è che il
ricorrente si lamenta di un presunto comportamento scorretto dell’autorità
fiscale. Egli dimentica tuttavia che l’UT si è visto costretto a emettere
d’ufficio la notifica di tassazione, perché ha omesso di presentare la
dichiarazione d’imposta e la relativa documentazione, malgrado sia stato formalmente
diffidato a porre rimedio alla sua negligenza e in seguito addirittura multato.
E dimentica pure che la notifica di tassazione è cresciuta in giudicato sempre
a causa del mancato rispetto del termine di reclamo da parte sua, quindi per
sua esclusiva colpa.
Una più puntuale
osservanza degli obblighi procedurali, sia nella procedura di tassazione, sia
in quella di reclamo, avrebbe consentito di evitare il risultato di cui il ricorrente
ora si lamenta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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