AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.201
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00201
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 1997
in materia di: riparto intercomunale 1993-94
presentato da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che il 27 novembre 1997 l'UT notificava a __________ __________ la tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, a valere dal 1° gennaio 1993, per mutamento di professione e in pari data la tassazione IC/IFD 1995-95;
che alle suddette decisioni su reclamo erano annessi i relativi riparti intercomunali, che attribuivano il reddito aziendale ai comuni di __________ e di __________ in ragione di metà ciascuno;
che con tempestivo ricorso del 4 dicembre 1997 il contribuente contesta il riparto intercomunale, precisando i suoi spostamenti: quello della sede aziendale, il 1° luglio 1993, da __________ a __________ e quello del domicilio civile, dal 4 febbraio 1994, da __________ a __________; i comuni da prendere in considerazione sarebbero quindi nel 1993 __________ e __________ e nel 1994 __________ e __________;
che con osservazioni del 16 dicembre 1997 l'UT rileva di essere stato all'oscuro degli spostamenti del contribuente e di non averne quindi tenuto conto, chiedendo la retrocessione dell'incarto per nuova decisione dopo migliori accertamenti presso le cancellerie comunali di __________ e __________;
che la retrocessione degli atti all'UT appare indispensabile: occorre in effetti meglio chiarire sia lo spostamento della sede aziendale sia del domicilio civile del contribuente, assumendo le necessarie informazioni presso tutti e tre i comuni toccati dagli spostamenti: __________, __________ e __________;
che l'UT, dopo il necessario complemento d'istruttoria, si pronuncerà nuovamente sul riparto con decisione formale impugnabile a questa Camera da parte di tutti gli interessati (cfr. art. 285 ss. LT 1994, applicabili alla fattispecie, in quanto norme procedurali, in virtù della disposizione transitoria dell'art. 317 LT 1994);
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 287 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo in materia di riparto intercomunale 1993-94 del 24 novembre 1997 è annullata in ordine e gli atti sono retrocessi all'UT per nuova decisione dopo complemento d'istruttoria.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione alle parti.
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster