AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.210
Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CDT
Incarto n. 80.97.00210
Lugano 18 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 15 dicembre 1997
in materia di: imposte alla fonte 1996
presentato da:
__________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo la __________ __________ di __________ __________ inoltrato il conteggio delle trattenute d’imposta sui salari dei lavoratori senza permesso di domicilio, l'Ufficio imposte alla fonte, con decisione del 14 agosto 1997, notificava alla debitrice una tassazione d’ufficio, nella quale commisurava in fr. 20’000.– le imposte alla fonte per l’anno 1996;
che la debitrice d’imposta interponeva reclamo contro la suddetta decisione solo in data 17 novembre 1997;
che, con decisione del 20 novembre 1997, l’Ufficio imposte alla fonte respingeva (recte dichiarava irricevibile) il reclamo, in quanto tardivo, rilevando che la ricorrente non aveva addotto alcuna causa di restituzione del termine;
che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ contesta la tassazione per apprezzamento, invocando «disguidi all’interno della nostra amministrazione» che avrebbero causato i ritardi nella presentazione delle dichiarazioni relative alle trattenute d’imposta;
che, inoltre, la ricorrente lamenta un preteso “accanimento” nei suoi confronti da parte dell’autorità fiscale, che le ha inflitto una multa e le ha fatto notificare un precetto esecutivo;
che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
che, infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
che l'art. 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);
che gli stessi principi valgono anche in materia di imposta federale diretta (artt. 132, 133 LIFD);
che, nel caso in esame, la decisione del 14 agosto 1997, con cui alla ricorrente è stata intimata la tassazione per apprezzamento valida per l’anno 1996, è stata interposta solo il 17 novembre 1997, senza alcuna giustificazione del ritardo;
che neppure nel ricorso presentato alla Camera di diritto tributario la ricorrente invoca uno dei motivi di restituzione del termine di reclamo indicati nella legge, limitandosi ad addurre non meglio precisati disguidi all’interno della propria amministrazione;
che in tal modo la stessa ricorrente riconosce implicitamente che il ritardo nell’inoltro del reclamo è stato determinato da propria colpa, cosa che basta ad escludere una restituzione del termine;
che, per quanto attiene alle ulteriori censure contenute nel ricorso, con riferimento in particolare al preteso accanimento di cui la ricorrente sarebbe vittima, si tratta evidentemente di argomenti polemici che non incidono minimamente sulla decisione;
che neppure è possibile entrare nel merito della contestazione che si riferisce alla multa disciplinare inflitta alla ricorrente il 13 dicembre 1997, per il mancato inoltro del conteggio per il 3° trimestre del 1997, essendo dato contro tale decisione il rimedio giuridico del reclamo allo stesso Ufficio imposte alla fonte;
che il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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