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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1997.211
Data decisione, Autorità: 07.05.1998, CDT
Incarto n. 80.97.00211
Lugano 7 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 1997
in materia di: IC/IFD 92 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
Nel periodo fiscale successivo __________ __________ cessò l’attività lavorativa, avendo ottenuto un congedo per maternità di un anno, poi rinnovato per un altro anno. Di conseguenza l’UT effettuò una nuova tassazione intermedia, con effetto dal 1° settembre 1990, in cui stralciò il reddito del lavoro della moglie (cfr. tassazione intermedia 1989-90, con effetto dal 1° settembre 1990, del 30 ottobre 1992).
Nel periodo fiscale 1993-94 il marito riprese l’attività nella misura precedente (75% dell’orario normale) dal 1° settembre 1993, per poi ridurla a un terzo (33 1/3% dell’orario normale), dal 1° settembre 1994. L’UT effettuava pertanto una nuova tassazione intermedia limitatamente all’imposta cantonale, con effetto dal 1° settembre 1994, per il dimezzamento dell’attività lavorativa da parte del marito (cfr. tassazione intermedia 1993-94, con effetto dal 1° settembre 1994, decisione su reclamo del 10 novembre 1997).
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dalla __________ __________ __________, chiedono in sostanza lo stralcio della tassazione intermedia con effetto dal 1° settembre 1992 per ripresa dell’attività da parte della moglie. Fanno presente che dal 1° settembre 1990 al 31 agosto 1992 lavorava esclusivamente il marito e dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993 la moglie e che quindi hanno conseguito, durante quel triennio, un solo reddito.
4.1.
Di regola l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT 1976).
All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976). In caso di tassazione intermedia (art. 99 LT 1976) gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT 1976).
I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD). Infatti secondo l'art. 41 cpv. 4 DIFD, se le condizioni dell'assoggettamento si sono attuate soltanto nel corso del periodo di tassazione o le stesse non sono adempiute durante tutto il periodo di computo, l'imposta e determinata in base al reddito conseguito dopo che si sono verificate le condizioni dell'assoggettamento e calcolate su un anno.
4.2.
Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262). A sua volta l'art. 99 cpv. 1 lett. b LT 1976, appoggiandosi sostanzialmente alla giurisprudenza relativa all'art. 96 DIFD, indica quali motivi di intermedia la modificazione durevole delle fonti di reddito come l'inizio e la cessazione dell'attività lucrativa, il passaggio da un'attività dipendente a una indipendente o viceversa, aggiungendovi il pensionamento. Per modificazioni durevoli si intendono delle modificazioni che si mantengono per almeno due anni (cfr. Amministrazione federale delle contribuzioni, Istruzioni sull'applicazione degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del decreto concernente l'imposta federale diretta [DIFD], ed. 1985, pag. 7, cpv. 3).
4.3.
Nonostante il cumulo dei redditi e della sostanza, la moglie e il marito sono considerati due distinti soggetti fiscali. Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero che i fattori imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per determinare l'imposta dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione intermedia devono tuttavia essere esaminati separatamente (cfr. STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, in ASA 59 p. 556).
Per quanto concerne il requisito quantitativo, invece, secondo il Tribunale federale, bisogna tener conto del fatto che i coniugi formano un'unità economica e sono imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori imponibili del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP IX, p. 172; ASA 59 p. 556; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in ASA 60 p. 187).
4.4.
Proprio perché la giurisprudenza (cfr. STF 16 giugno 1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino, in ASA 59 p. 556) non permette di cumulare i periodi di cessazione di lavoro dei due coniugi ma esige che vengano esaminate le situazioni dei due coniugi separatamente, nella fattispecie il ricorso deve essere respinto. Infatti, nel periodo fiscale 1991-92, mentre la ripresa dell'attività lavorativa della signora __________ adempiva le condizioni di una tassazione intermedia (ripresa dell'attività lavorativa duratura), la cessazione dell'attività lavorativa del signor __________ si è invece limitata ad un anno solo (l'anno scolastico 1992-93), un periodo che non adempie quindi la condizione temporale della tassazione intermedia. Il reddito della signora è stato pertanto correttamente aggiunto dall'UT a quello del marito mediante una tassazione intermedia 1991-92, con effetto 1° settembre 1992, data della ripresa lavorativa della ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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