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Numero d'incarto:
80.1997.213
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00213
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 17 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96 __________ __________ ha dichiarato un reddito della
sostanza di fr. 36'310.-- di media annua (fr. 36'000.-- di pigioni e fr. 310.--
di valore locativo). Ha inoltre chiesto la deduzione di spese per malattia in
ragione di fr. 97'636.-- di media annua.
L' Ufficio di tassazione,
ha, da un lato, portato il reddito della sostanza a fr. 39'790.--, stabilendo
il valore locativo in fr. 3'720.-- di media annua, e, dall'altro, negato la deduzione
delle spese di malattia (cfr. decisione su reclamo del 17 novembre 1997), argomentando:
"Nel caso concreto, in sede d'udienza, il rappresentante della
reclamante é stato invitato a presentare la distinta delle spese di malattia
riferite agli anni di computo, i conteggi della cassa malati nonché la
certificazione del grado di dipendenza medica dell'interessata.
Dalla
documentazione successivamente recapitata é accertato come gran parte degli
esborsi si riferiscano alla retta della casa di cura __________ __________ di
__________, per trattamenti stazionari.
Orbene,
una recentissima sentenza della Camera di diritto tributario stabilisce che gli
ospiti in case di cura (anche in quel caso si trattava della Clinica
__________. __________) il cui stato di salute richiede un trattamento ed una
cura di tipo ospedaliero (equivalente al grado 3 secondo le tabelle di valutazione
dei grado di dipendenza infermieristica emanate dal DOS) possono dedurre la
quota di retta giornaliera, pagata alla casa di cura, per la parte che supera
le spese di vitto e alloggio valutate in fr. 100 al giorno, fino ad un massimo
di fr. 140.‑ al giorno.
La
deduzione della quota di retta é ammessa quindi unicamente nei riguardi degli
ospiti che rientrano nella categoria di dipendenza di grado 3.
Nel
caso in rassegna la valutazione medica del grado di dipendenza equivale al
grado 2 perciò non può entrare in linea di conto alcun riconoscimento fiscale
per la retta giornaliera pagata alla Clinica __________. __________
Pertanto,
scomponendo dalla distinta presentata dalla reclamante le rette in questione,
tenuto conto della franchigia legale del 5 % e dei rimborsi della cassa malati,
non resta più alcun importo da dedurre quale spesa di malattia".
Quanto alla rettifica del
valore locativo, l'UT ha rilevato che occorre tener conto dell'intero valore
locativo dell'appartamento goduto dalla reclamante.
- Con il presente,
tempestivo ricorso la ricorrente ripropone le contestazioni relative
all'aumento del reddito della sostanza e alla deduzione delle spese di cura.
Contesta in particolare la valutazione del grado di dipendenza attribuitale dal
medico in data 8 luglio 1997, che non rispecchierebbe la reale situazione negli
anni di computo 1993-94. Rileva inoltre che dal 1° dicembre 1997 il grado di
dipendenza è aumentato, come attestato dal medico. Fa infine notare che negli
anni 1993 e 1994 è stata a lungo degente in ospedale prima di essere ricoverata
nella Casa di riposo e cura __________ __________ di __________.
Rileva infine di non aver
potuto utilizzare, proprio per questi motivi, il proprio appartamento di 2 1/2
locali.
- 3.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
del reddito imponibile.
Con una disposizione
analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta
federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili
le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone
al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo
le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
3.2.
In considerazione della
rilevanza che ha assunto, nell’ambito della legislazione sulle assicurazioni
sociali, la nozione di “grande invalido”, che ora è di fatto riconosciuta anche
nell' assicurazione malattia (dopo l'entrata in vigore della LAMal), questa Camera
ha riconosciuto che le spese legate al ricovero in una casa di cura devono essere
considerate anche ai fini dell’imposta sul reddito, almeno nei casi in cui il
la persona interessata adempia i requisiti definiti all’art. 42 LAI (titolarità
di un "assegno per grandi invalidi" erogato dalla cassa di compensazione
AVS in virtù dei combinati disposti dell'art. 43bis LAVS e dell'art.
42 LAI; cfr. CDT n. ..__________ del 23 luglio 1997
in re H.C.).
3.3.
In seguito all’udienza del
17 febbraio 1998, in cui la ricorrente ha sostenuto di essere al beneficio
dell’assegno per grandi invalidi, la Camera di diritto tributario ha richiamato
gli atti relativi alla contribuente presso la Cassa di compensazione AVS/AI. Ne
è risultato che, contrariamente a quanto stabilito dall’autorità fiscale nella
decisione impugnata, la ricorrente è al beneficio di un assegno per grande
invalido, in base alla situazione esistente a partire dal giugno del 1993
certificata dal dottor __________, con effetto soltanto dal 1° ottobre 1994 (e
non già dal 1° giugno 1994), per il fatto che la relativa domanda è stata
inoltrata solo il 10 ottobre 1995 (domanda tardiva secondo l'art. 46 cpv. 2
LAVS).
Ne consegue che la
ricorrente deve essere considerata grande invalida a partire dal giugno 1993 e
che da tale momento le spese per la casa di riposo dovevano pertanto essere
considerate costi di malattia deducibili dal reddito, nella misura stabilita
dalle apposite circolari dell’amministrazione fiscale.
Alla luce di questo
accertamento, si giustifica di annullare la decisione e di rinviare gli atti
all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione.
- Può per contro
essere definitivamente risolta la questione dell’imposizione del valore
locativo dell’appartamento abitato dalla ricorrente fino al momento del
ricovero in casa di cura, per un ammontare di fr. 3’720.– in media annua.
Un'eccezione
all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per locali
oggettivamente inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità di
trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 280). In altre parole, solo
impedimenti di natura oggettiva, ed inerenti all'immobile, possono, se del
caso, giustificare l'esenzione del valore locativo (CDT n. 4 dell'11
febbraio 1992 in re L.P.). Impedimenti di natura soggettiva non consentono
invece di fare astrazione dall'imposizione del valore locativo. Va infine
ricordato che il valore locativo viene imposto anche quando il proprietario non
occupa l'immobile; basta che lo abbia a disposizione (RF 1990 p. 104; CDT
n. 281 del 30 ottobre 1992 in re G.G.; CDT n. 177 del 27 agosto 1993 in
re H.B.).
È pertanto ineccepibile la
decisione dell’autorità di tassazione di continuare ad imporre il valore
locativo della ricorrente, nonostante il suo ricovero. D’altra parte, dalla
dichiarazione fiscale, ed in particolare dall’apposito questionario relativo
alla sostanza immobiliare, risulta che la contribuente condivideva un appartamento
al 2° piano della sua casa con il figlio __________, che paga, da parte sua,
una pigione di fr. 11’880.–. Come rileva l’autorità di tassazione, nella
decisione impugnata, la somma della pigione pagata dal figlio e del valore
locativo della parte a disposizione della madre è uguale alla pigione pagata
dagli inquilini del primo piano.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- La
decisione su reclamo del 17 novembre 1997 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all’autorità fiscale, perché emetta una nuova decisione su reclamo,
conformemente ai nuovi accertamenti indicati al consid. 3.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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