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Numero d'incarto:
80.1997.216
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00216
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 17 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, .
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
__________, è domiciliato a __________ e lavora a __________, quale funzionario
__________.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione su reclamo del 17 novembre 1997,
l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva in deduzione spese
professionali per complessivi fr. 16’983.– per l’IC e fr. 17’258.– per l’IFD;
in particolare, aveva ammesso:
Ÿ spese di trasporto dal domicilio
al luogo di lavoro per fr. 12’408.– in media annua,
Ÿ spese di doppia economia domestica per fr. 2’400.–,
Ÿ altre spese professionali per fr.
2’175.– per l’IC e fr. 2’450.– per l’IFD.
L’autorità fiscale negava
per contro la detrazione delle liberalità a enti di pubblica utilità, per
complessivi fr. 1’191.–argomentando che l’ente beneficiario, la “Società
__________ __________ ”, non era stato esentato dalle imposte.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ censura
anzitutto la mancanza di firma della decisione su reclamo, ritenendo che tale
difetto sia motivo di nullità. Nel merito, contesta quindi la commisurazione
della detrazione dei costi di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di
lavoro, argomentando che la distanza fra __________ e __________ sarebbe di
oltre cinquanta chilometri e non di 47 km come preteso dall’autorità di
tassazione nella propria decisione. Lamenta inoltre la mancata deduzione delle
liberalità a favore della “S__________cietà __________ __________ ”, osservando
di non avere mai ricevuto dall’autorità di tassazione la richiesta di documentare
l’esenzione fiscale dell’ente in questione.
In seguito alla lettera
dell’8 gennaio 1998, con cui la Camera di diritto tributario ha chiesto al
ricorrente di comprovare che la “Società __________ __________ ” sia al
beneficio dell’esenzione fiscale, come richiesto dalla legge tributaria e dalla
LIFD, il contribuente ha comunicato di ritirare il ricorso su questo punto, con
scritto del 20 gennaio 1998.
- Deve anzitutto
essere respinta la censura di nullità della decisione impugnata, fondata sulla
circostanza che la stessa non reca la firma dell’autorità che ha adottato la
decisione.
Le norme vigenti (cfr. art.
205 e 208 LT e art. 131 e 135 LIFD) non impongono infatti all'autorità fiscale
di firmare le notifiche di tassazione né le decisioni su reclamo, ragione per
cui la firma non è requisito di validità e la sua mancanza non rende perciò
nulla la decisione (per l’IFD, cfr. Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 5 ad art. 95 DIFD, p. 196 s.).
La firma di un atto
costituisce elemento indispensabile per la sua validità laddove un terzo può
sostituirsi all'avente diritto. Ciò deve tuttavia essere escluso nel caso della
notifica di tassazione e della decisione su reclamo, poichè è soltanto
l'autorità cantonale che procede alla loro intimazione, per cui l'intromissione
di terzi è esclusa (cfr. CDT n. 4 del 17 gennaio 1984 in re M.S.).
Questa Camera ha
d'altronde già avuto modo di rilevare che con l'introduzione della notifica di
atti fiscali da parte del Centro elettronico cantonale, l'esigenza formale della
firma sarebbe del tutto impraticabile e avrebbe per conseguenza di annullare
gli effetti della razionalizzazione derivante dall'uso dell'informatica (cfr. CDT
n. 157 del 4 aprile 1984 in re E.S.).
- Nel merito, si è
detto che il ricorrente, dopo il ritiro del ricorso in relazione alla mancata
deduzione delle liberalità a favore della Società __________ __________,
contesta esclusivamente la commisurazione delle spese di trasporto da
__________, luogo ove egli è domiciliato, a __________, ove lavora.
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
4.2.
Sono considerate spese di
trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio
a quello in cui lavora. Per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde
alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE dell'8 novembre 1994).
Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese
deducibile è al massimo di fr. 600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE
dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta o di un'automobile
privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico
disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili
(art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto di andata
e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa
per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.-- al giorno o di fr. 2’400 all’anno
(art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente
ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo
l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo
1995-95: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km
per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile). La deduzione
chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla
deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase
Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.3.
Nella fattispecie, come
detto, non vi è contestazione in merito ai presupposti per la detrazione dei
costi per la trasferta con il mezzo privato, ma è discusso unicamente il
computo della relativa distanza. Il ricorrente sostiene infatti di percorrere
54 km per l’andata e 50,4 km per il ritorno serale. L’autorità fiscale ha per
contro considerato una distanza di soli 47 km.
4.3.1.
Questa Camera ha già avuto
modo di ritenere legittima, a tal fine, l’applicazione dell’«Indicatore delle
distanze chilometriche da __________ - __________ - __________ per uso dei
dipendenti dello __________», elaborato dalla Sezione del personale dello
__________, in primo luogo per il calcolo delle spese di trasferta dei
funzionari. Tale strumento mira infatti ad una semplificazione, nel rispetto
delle esigenze della parità di trattamento, poiché serve a garantire
un'applicazione coerente ed uniforme della legge stessa. Essa è stata pertanto
condivisa anche da questa Camera, che ha osservato come non sia possibile
pretendere dall'autorità fiscale che verifichi di volta in volta l'effettiva
distanza percorsa da ogni contribuente.
Non si può certamente
escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli
casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un
altro, a dipendenza per esempio dalla distanza del più vicino svincolo autostradale
dal domicilio e dal luogo di lavoro. Si tratta tuttavia di conseguenze inevitabili,
legate alla natura stessa di una semplificazione. Per le stesse ragioni,
d'altra parte, non è illegittimo, per esempio, che sia concessa la deduzione di
60 centesimi al chilometro sia al contribuente che fa uso di un'automobile economica
sia a quello che invece si serve di un veicolo di lusso (CDT n.
..__________ dell'11 ottobre 1996 in re F. e C. A.).
4.3.2.
Nella tabella menzionata,
la distanza fra __________ e __________ è commisurata in 46 chilometri. Ne
consegue che il ricorrente avrebbe diritto alla deduzione per una percorrenza
di 92 chilometri al giorno, senza che metta conto di approfondire le sue
considerazioni in merito ai diversi itinerari adottati per l’andata e per il
ritorno. L'autorità fiscale ha addirittura aumentato di un chilometro la
distanza, a favore del contribuente. Alla luce delle considerazioni che
precedono, nulla impedirebbe alla Camera di diritto tributario di modificare la
tassazione a svantaggio del ricorrente, riducendo il rimborso a quanto
necessario per i 92 km giornalieri.
In considerazione della
esiguità dell'importo che dovrebbe essere aggiunto ai redditi, si rinuncia
tuttavia ad una reformatio in peius.
4.4.
La deduzione delle spese
di trasporto deve conseguentemente essere confermata in fr. 12’408.–.
- Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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